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Sentenza

Sentenza del 05/12/2019 n. 31799 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente contestava la decisione della Corte d'Appello di Firenze che, nel giudizio di rinvio, aveva compensato integralmente le spese di tutti i gradi di giudizio. Deduceva, da un lato, la violazione dell'art. 384 c.p.c., sostenendo che la Corte d'Appello non si fosse conformata alla precedente sentenza di cassazione, e, dall'altro, la violazione dell'art. 92 c.p.c., sostenendo che non fossero stati indicati gravi ed eccezionali motivi idonei a giustificare la compensazione delle spese.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la compensazione delle spese non contrastasse con la precedente sentenza di cassazione e fosse adeguatamente giustificata dalla soccombenza reciproca, derivante dall'accoglimento solo parziale della domanda di rimborso, nonché dal comportamento processuale della società, che non aveva tempestivamente valorizzato documenti rilevanti per dimostrare l'impedimento della decadenza. La ricorrente è stata condannata a pagare al Ministero le spese del giudizio di Cassazione, liquidate in Euro 2.200, oltre alle spese prenotate a debito, nonché l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • Art. 384, comma 2, c.p.c.

    Il giudice del rinvio deve uniformarsi al principio di diritto e alle statuizioni contenute nella sentenza di cassazione. Nel caso concreto, la decisione sulla compensazione delle spese non è stata ritenuta incompatibile con la precedente pronuncia rescindente.

  • Art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis

    Se vi è soccombenza reciproca o concorrono gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione il giudice può compensare parzialmente o per intero le spese tra le parti

    La compensazione delle spese è possibile in presenza di soccombenza reciproca, anche quando una domanda viene accolta solo parzialmente sotto il profilo quantitativo. Il giudice può inoltre considerare il comportamento processuale delle parti, purché la decisione sia motivata e non ecceda i limiti della discrezionalità giudiziale.

  • D.P.R. n. 641 del 1972, art. 13, comma 2

    La norma è stata richiamata in relazione alla decadenza dal diritto al rimborso delle somme versate. La Corte ha evidenziato l'importanza di dedurre tempestivamente i fatti e i documenti idonei a impedire la decadenza.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    In caso di rigetto integrale o di inammissibilità dell'impugnazione, il ricorrente è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • La compensazione integrale delle spese può essere disposta anche quando una domanda unitaria viene accolta solo parzialmente nell'importo, poiché tale esito può integrare soccombenza reciproca.
  • Nel giudizio di rinvio il giudice deve rispettare il contenuto vincolante della sentenza di cassazione, ma conserva discrezionalità nella nuova valutazione dei fatti e nella regolamentazione delle spese, salvo contrasto con il principio di diritto stabilito.
  • La parte deve allegare e valorizzare tempestivamente fatti, eccezioni e documenti rilevanti: la produzione documentale non adeguatamente richiamata nei termini può non essere considerata, soprattutto quando riguarda eccezioni non rilevabili d'ufficio.
  • Il comportamento processuale che abbia contribuito a prolungare inutilmente la lite può essere utilizzato dal giudice come ulteriore ragione per compensare le spese.
  • La valutazione concreta delle ragioni di compensazione appartiene normalmente al giudice di merito ed è difficilmente censurabile in Cassazione, se adeguatamente motivata e coerente.
  • Il rigetto del ricorso per Cassazione comporta ordinariamente la condanna del ricorrente alle spese del relativo giudizio e, quando ne ricorrono i presupposti, al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

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