Cassazione Civile, Sentenza n. 22263/2022 del 14/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione del diniego di rimborso della ritenuta alla fonte del 15% applicata in Italia sui dividendi distribuiti nel 2003 a un fondo tedesco; il ricorrente denunciava violazione dell'art. 63 TFUE (libera circolazione dei capitali) per trattamento fiscale discriminatorio rispetto ai fondi italiani e, in via subordinata, deduceva nullità della sentenza d'appello per omessa pronuncia su una domanda subordinata di rimborso parziale (differenza tra 15% e l'aliquota del 12,5% prevista per i fondi italiani).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo che la normativa italiana, così come applicata, arrecava un trattamento fiscalmente sfavorevole al fondo tedesco rispetto ai fondi italiani, con effetto dissuasivo sugli investimenti transnazionali, e ha interpretato l'art. 10 della Convenzione Italia-Germania alla luce del principio di libera circolazione dei capitali (art. 63 TFUE) e del canone di buona fede per estendere anche al fondo estero l'esenzione prevista dall'art. 9, comma 4, d.lgs. n. 461/1997. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata cassata e, decidendo nel merito, la Corte ha accolto la domanda principale di rimborso integrale delle ritenute subite sui dividendi; la domanda subordinata è rimasta assorbita. Le spese del merito sono compensate; le spese di legittimità seguono la soccombenza (la controricorrente è condannata alle relative spese).
Norme richiamate
art. 63 TFUE
Nell'ambito delle disposizioni previste dal presente capo sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi
La Corte ha ritenuto che una normativa nazionale che, di fatto, provoca un trattamento fiscale meno favorevole per fondi esteri rispetto a fondi residenti può costituire una restrizione/discriminazione vietata dall'art. 63; va valutato l'effetto dissuasivo sugli investimenti e la compatibilità richiede giustificazioni obiettive ai sensi dell'art. 65 TFUE.
art. 65 TFUE
Richiama i limiti alla portata dell'art. 63: le differenze di trattamento possono essere giustificate solo per ragioni obiettive ammesse dal Trattato; la giustificazione sistemica fiscale non può essere assunta automaticamente senza verifica strutturata.
art. 10 Convenzione Italia - Germania (legge n. 459/1992)
I dividendi pagati da una societa' residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la societa' che paga i dividendi e' residente ... l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi
La Corte ha stabilito che il contenuto della convenzione non esclude a priori l'esame di compatibilità con il TFUE e, anzi, l'art. 10 va interpretato in modo conforme ai principi comunitari; ciò può comportare, per evitare violazioni del TFUE, un'applicazione della disciplina interna (esenzione prevista per fondi italiani) anche ai fondi esteri in situazione analoga.
La ritenuta è operata a titolo d'imposta ... con l'aliquota del 27 per cento ... sugli utili corrisposti a soggetti non residenti
Rappresenta la norma nazionale che disciplina la ritenuta sui dividendi; la sua applicazione è stata limitata dal criterio convenzionale (art. 10) ma la Corte ha ritenuto che, anche se la convenzione limita l'aliquota, ciò non impedisce il controllo di compatibilità con il TFUE e, se del caso, l'interpretazione conforme alle libertà comunitarie.
art. 9, comma 4, d.lgs. n. 461/1997
Nel caso di organismi di investimento collettivo di diritto italiano ... gli organismi medesimi sono esenti dall'imposta sostitutiva sul risultato della gestione
La Corte ha ritenuto che, per evitare una violazione dell'art. 63 TFUE, l'esenzione prevista per i fondi italiani deve essere 'estesa' interpretativamente anche ai fondi esteri analoghi, ove ciò sia necessario per assicurare la parità di trattamento tra fondi che si trovano nella medesima situazione economica.
Citato dalla ricorrente nella deduzione di nullità per omessa motivazione; la Corte ha assorbito la questione decidendo sul merito e non ha ritenuto necessario dichiarare nullità della pronuncia d'appello.
Riferito al principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha ritenuto assorbita la questione dal pieno accoglimento del motivo principale e dalla decisione nel merito.
Norma di legittimità invocata per i motivi di cassazione: la Corte ha accolto il motivo per violazione del TFUE e ha cassato la sentenza impugnata, decidendo nel merito.
Massime di principio
- Se un regime fiscale nazionale tratta in modo meno favorevole un fondo estero rispetto a un fondo nazionale analogo, ciò può integrare una restrizione o discriminazione vietata dall'art. 63 TFUE se l'effetto è dissuadere investimenti transfrontalieri.
- La presenza di una convenzione contro le doppie imposizioni (es. art. 10) non esclude il controllo di compatibilità con il diritto UE: il giudice nazionale deve verificare se la disciplina convenzionale è applicata in modo conforme al TFUE e all'obbligo di parità di trattamento.
- Per ottenere il rimborso della ritenuta, per i fondi esteri è sufficiente dimostrare l'effettiva residenza fiscale nello Stato estero e la concreta astratta soggezione a imposizione in quello Stato; non è necessario provare un effettivo prelievo compensativo nel Paese di residenza.
- L'interpretazione conforme dei trattati può portare a estendere, per ragioni di parità e buona fede, benefici fiscali previsti per soggetti residenti anche a soggetti residenti in altro Stato membro quando ciò sia necessario a evitare una violazione delle libertà comunitarie.
- La coerenza del sistema fiscale nazionale non può essere assunta automaticamente come giustificazione per una disparità di trattamento: lo Stato che invoca tale giustificazione deve fornire motivazioni oggettive e specifiche.
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