Cassazione Civile, Sentenza n. 22281/2022 del 14/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la cartella di pagamento n. 097 2012 0137602129 per €55.343,22 (di cui €35.168,21 a titolo di interessi) derivante dalla revoca delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina relativa ad atto del 1980. Contestavano in particolare la carenza motivazionale della cartella riguardo al calcolo e ai tassi degli interessi (indicati solo in cifra globale), l'omessa esposizione delle basi di calcolo e delle aliquote annuali, la violazione degli artt. 3 L. n.241/1990 e 7 L. n.212/2000 nonché la violazione dell'onere della prova ex art.2697 c.c. e del diritto di difesa (art.24 Cost.).
La decisione
La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ha rigettato il ricorso. Le Sezioni Unite hanno dichiarato inammissibile la memoria dell'Avvocatura dello Stato (Agenzia non costituita) e hanno trattato i motivi ritenendo che, nella fattispecie, la cartella richiamava un avviso di liquidazione prodromico divenuto definitivo che aveva già determinato tipologia, importo e decorrenza degli interessi. Il principio enunciato stabilisce due regole principali: (1) se la cartella segue un atto fiscale che ha già determinato il quantum degli interessi, il richiamo a quell'atto e la quantificazione dell'ulteriore importo sono sufficienti a soddisfare l'obbligo di motivazione; (2) se la cartella è il primo atto che reclama interessi, essa deve indicare, oltre all'importo richiesto, la base normativa degli interessi e la decorrenza, ma non è necessario dettagliare i singoli saggi periodici né le modalità operative di calcolo. I motivi relativi all'insufficiente motivazione, alla violazione dell'onere della prova e al difetto di tutela del diritto di difesa sono stati ritenuti infondati o inammissibili e il ricorso è stato quindi respinto. Non sono state allocate spese.
Norme richiamate
Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente) art. 7, comma 1
Gli atti dell’amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione
La Corte interpreta l'art.7 come imponente un obbligo di motivazione anche per la cartella di pagamento in relazione agli interessi: l'atto deve indicare presupposti di fatto e ragioni giuridiche ma non necessariamente i singoli tassi periodici.
Legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 3
Richiamata come principio generale della motivazione degli atti amministrativi; serve a graduare il contenuto minimo richiesto della motivazione della cartella.
D.P.R. n. 602/1973 art. 20, comma 1
Sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute in base alla liquidazione ed al controllo formale della dichiarazione od all'accertamento d'ufficio si applicano, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte, gli interessi al tasso del 4% annuo
L'art.20 fissa il criterio normativo per il calcolo degli interessi su somme accertate; la Corte ritiene che il richiamo alla disposizione sia sufficiente per consentire al contribuente di individuare il parametro di calcolo senza che la cartella debba riprodurre i tassi storici anno per anno.
D.P.R. n. 602/1973 art. 12, comma 3 (ruolo) e modifiche
Nel ruolo devono essere indicati (...) il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione anche sintetica della pretesa; in difetto di tali indicazioni non può farsi luogo all’iscrizione
Il ruolo (e quindi la cartella) deve contenere il riferimento all'atto prodromico o, in sua assenza, una motivazione sintetica; ciò rafforza la validità del riferimento all'atto precedente quale adempimento dell'onere motivazionale.
D.P.R. n. 131/1986 (TUR) art. 54, comma 4
In mancanza del pagamento o del deposito l'ufficio procede, a norma dell'art. 15, lettere a) e b), alla registrazione d'ufficio
Norma che disciplina la registrazione d'ufficio e l'avviso di liquidazione: la Corte la considera nel quadro delle norme che determinano la base normativa per la pretesa di imposta e interessi.
D.M. Finanze 21 maggio 2009, art. 2
Gli interessi si computano a decorrere dal giorno in cui il tributo è divenuto esigibile ai sensi delle vigenti disposizioni
Il DM e i decreti ministeriali che fissano i tassi sono forme di pubblicità legale; la Corte rileva che i tassi sono conoscibili e non è necessario riprodurli nella cartella quando si richiama la norma di riferimento.
D.P.R. n. 602/1973 art. 30
Regola gli interessi moratori decorrenti dalla notifica della cartella; la Corte ne trae il principio che anche per questi interessi il parametro è normativamente predeterminato.
Massime di principio
- Se la cartella richiama un atto prodromico già definitivo che ha determinato il debito e gli interessi, è sufficiente il richiamo a quell'atto e la quantificazione degli ulteriori accessori per soddisfare l'obbligo di motivazione.
- Se la cartella è il primo atto che reclama interessi, deve indicare: l'importo richiesto, la base normativa degli interessi (o la tipologia/natura del tributo da cui desumerla) e la decorrenza degli interessi; non è invece necessario indicare i singoli tassi storici né dettagliare le modalità aritmetiche di calcolo.
- La pubblicazione/formalità dei provvedimenti che fissano i tassi (decreti ministeriali, atti dell'Agenzia) rende tali tassi conoscibili; la cartella non deve ripetere informazioni già agevolmente accessibili.
- In caso di carenza motivazionale limitata agli interessi, l'illegittimità è parziale: l'atto può restare valido nella parte non inficiata (principio di conservazione dell'atto).
- Nei casi di controllo automatizzato (dichiarazioni), l'onere motivazionale può ritenersi assolto con il richiamo agli elementi della dichiarazione (quadri/righi/periodi), fermo restando l'obbligo di indicare la norma di riferimento per gli interessi quando la cartella reclama interessi non precedentemente quantificati.
- Il contribuente che ritiene errata la quantificazione degli interessi può contestare la misura in giudizio; spetta al giudice sindacare sia la legittimità motivazionale sia il merito del calcolo quando l'atto prodromico non è dettagliato o è contestato.
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