Cassazione Civile, Sentenza n. 22246/2022 del 14/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il dott. Pandolfi impugnava la sentenza del Consiglio nazionale forense n. 207/2021 che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso per cessazione della materia del contendere, in quanto egli era stato cancellato, su sua istanza, dal registro speciale dei praticanti dell'Ordine di Foggia. Il ricorrente deduceva violazione del contraddittorio e del diritto di difesa perché il CNF non avrebbe consentito l'accesso ad atti amministrativi richiesti e avrebbe fondato la decisione su una delibera di cancellazione non discussa, nonché carenza della motivazione (mancato "minimo costituzionale").
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile in via preliminare perché il ricorrente ha sottoscritto personalmente il ricorso per cassazione pur non essendo iscritto all'albo degli avvocati e senza difensore abilitato; la giurisprudenza consolidata richiede che il ricorso in Cassazione sia sottoscritto da soggetto che possa esercitare funzioni di avvocato. Non è stata pronunciata condanna alle spese per l'intimato che non ha svolto difesa in questa sede. In considerazione della proposizione del ricorso dopo il 30 gennaio 2013 e dell'inammissibilità, la Corte ha rilevato i presupposti per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Art. 36, comma 6, legge n. 247/2012
Richiamato come base formale del ricorso (richiesta di impugnazione), ma non esclude l'applicazione dei limiti derivanti dall'obbligo di iscrizione ad un albo per l'esercizio della professione forense.
Art. 2, legge n. 247/2012
l'iscrizione ad un albo circondariale è condizione per l'esercizio della professione di avvocato
La Corte usa questo principio per affermare che la deroga procedurale che consente a non iscritti di proporre determinati atti non si estende a chi non può esercitare le funzioni di avvocato: chi non è iscritto all'albo non può sottoscrivere personalmente il ricorso in Cassazione.
Art. 66, comma 3, regio decreto n. 37/1934
La deroga procedurale prevista da questa norma (possibilità di proporre ricorso anche da soggetto non iscritto allo speciale albo) è interpretata come subordinata al fatto che il soggetto sia comunque idoneo ad esercitare le funzioni di avvocato; non opera quindi a favore di chi non è iscritto all'albo.
Art. 8, comma 2, regio decreto-legge n. 1578/1933 e art. 246, decreto legislativo n. 51/1998
Norme richiamate sul regime del patrocinio abilitativo e sul computo del periodo di pratica; servivano a contestualizzare la questione di merito (termine di conclusione della pratica), ma non hanno inciso sulla decisione di inammissibilità per vizi formali.
Art. 23, comma 8-bis, decreto-legge n. 137/2020 e art. 16, comma 1, decreto-legge n. 228/2021
Norme richiamate per giustificare il trattamento del ricorso in camera di consiglio senza discussione orale, in assenza di richieste di discussione da parte delle parti.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, comma 17, legge n. 228/2012)
La Corte ha rilevato che, essendo il ricorso stato proposto dopo il 30 gennaio 2013 e dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti per l'obbligo del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione.
Massime di principio
- Un praticante o un soggetto non iscritto all'albo non può sottoscrivere personalmente un ricorso per cassazione se non è in grado di esercitare le funzioni di avvocato; l'impugnazione è inammissibile senza difensore abilitato.
- La cancellazione dal registro speciale dei praticanti (anche su istanza dell'interessato) può determinare la cessazione della materia del contendere, rendendo inammissibile o privo di interesse l'appello o ricorso sull'istanza di valutazione del termine della pratica.
- La mancata richiesta di discussione orale e le norme emergenziali permettono il trattamento in camera di consiglio; ciò non incide sul requisito sostanziale della rappresentanza tecnica in Cassazione.
- Quando un ricorso è proposto dopo il 30/1/2013 e poi dichiarato inammissibile, può sorgere l'obbligo di versare un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
- Questioni sostanziali (es. diritto al calcolo del periodo di pratica) possono restare inespresse se prevalgono vizi formali procedurali: curare la corretta rappresentanza processuale è essenziale per evitare l'inammissibilità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 14 lug 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 22263/2022 del 14/07/2022
- Sentenza civile · 14 lug 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 22268/2022 del 14/07/2022
- Sentenza civile · 14 lug 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 22271/2022 del 14/07/2022
- Sentenza civile · 14 lug 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 22278/2022 del 14/07/2022
- Sentenza civile · 14 lug 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 22281/2022 del 14/07/2022
- Sentenza civile · 13 lug 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 22079/2022 del 13/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →