Cassazione Civile, Sentenza n. 22268/2022 del 14/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava il diniego di rimborso della ritenuta del 15% applicata in Italia sui dividendi distribuiti nel 2003 dalle società partecipate italiane al fondo tedesco. Sosteneva la violazione dell'art. 63 TFUE (libera circolazione dei capitali) perché il regime fiscale italiano risultava discriminatorio rispetto a quello applicato ai fondi di diritto italiano (soggetti a un'imposta sostitutiva del 12,5% con specifiche esenzioni). In subordine chiedeva il rimborso parziale (differenza rispetto al 12,5%) e denunciava inoltre vizi procedurali per omessa pronuncia su domanda subordinata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo che la normativa e la prassi italiane che comportavano un trattamento fiscale meno favorevole per il fondo tedesco rispetto a fondi italiani (eurofondi residenti in Italia) violassero l'art. 63 TFUE. Ha interpretato l'art.10 della Convenzione Italia-Germania in modo conforme al TFUE, riconoscendo l'esenzione applicabile ai dividendi percepiti dal fondo tedesco come se fosse assoggettato al regime previsto dall'art.9, comma 4, d.lgs. n.461/1997. Perciò ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto la domanda principale disponendo il rimborso integrale delle ritenute subite. Le questioni subordinate (rimborso parziale e rinvio pregiudiziale) sono state assorbite; le spese del merito sono compensate; le spese di legittimità seguono la soccombenza.
Norme richiamate
art. 63 TFUE
Nell'ambito delle disposizioni previste dal presente capo sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi
La norma tutela la libera circolazione dei capitali e vieta misure fiscali idonee a dissuadere investimenti transfrontalieri; una normativa nazionale che tratti meno favorevolmente fondi esteri rispetto ai fondi domestici può costituire restrizione vietata.
art. 65 TFUE
Consente agli Stati membri di mantenere disposizioni della legislazione tributaria che distinguono situazioni non analoghe, ma tali misure non devono costituire discriminazioni arbitrarie o restrizioni dissimulate alla libera circolazione dei capitali; le giustificazioni devono essere oggettive e valutate restrittivamente.
art. 10 Convenzione Italia-Germania (legge n.459/1992)
I dividendi pagati da una societa' residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la societa' che paga i dividendi e' residente, ed in conformita' alla legislazione di detto Stato, ma se la persona che percepisce i dividendi ne e' l'effettivo beneficiario, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi
La Corte ha ritenuto che la presenza di una convenzione contro le doppie imposizioni non esclude la verifica di conformità al TFUE; l'art.10 va interpretato in modo conforme al principio di libera circolazione per evitare trattamenti discriminatori, potendo essere adeguativamente interpretato per riconoscere l'esenzione equivalente prevista per fondi residenti in Italia.
art. 27 DPR n.600/1973
La ritenuta è operata a titolo d'imposta e con l'aliquota del 27 per cento sugli utili corrisposti a soggetti non residenti ...
Norma nazionale che stabiliva la ritenuta alla fonte sui dividendi; con l'applicazione convenzionale l'aliquota poteva essere ridotta, ma l'esistenza della convenzione non impedisce il controllo di conformità al diritto UE.
art. 9, comma 4, d.lgs. n.461/1997
Nel caso di organismi di investimento collettivo di diritto italiano le cui quote o azioni siano sottoscritte esclusivamente da soggetti non residenti ... gli organismi medesimi sono esenti dall'imposta sostitutiva sul risultato della gestione di cui all'art. 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77
Norma nazionale che prevedeva un regime fiscale più favorevole per i fondi italiani la cui esistenza, se non estesa ai fondi esteri comparabili, può configurare discriminazione ai sensi dell'art.63 TFUE; la Corte ha riconosciuto che i dividendi percepiti dal fondo tedesco dovevano essere equiparati a quelli percepiti da un fondo italiano a fini di esenzione.
art. 360 cod. proc. civ. (motivi di cassazione)
Norma processuale invocata per censurare violazioni di legge; la Corte ha ritenuto fondato il motivo di diritto relativo alla violazione del TFUE e ha accolto il ricorso in base a tali norme.
art. 36 d.lgs. n.546/1992 e art. 112 c.p.c.
Norme sul dovere di motivazione e sulla corrispondenza fra chiesto e pronunciato; la ricorrente deduceva omessa pronuncia su richiesta subordinata, ma la Corte ha ritenuto il motivo assorbito dall'accoglimento del motivo principale.
Massime di principio
- La stipulazione di una convenzione contro le doppie imposizioni (tax treaty) non impedisce che una normativa nazionale sia scrutinata alla luce del TFUE: una norma pattizia non vale di per sé come presunzione di conformità al diritto UE.
- Per contestare una ritenuta alla fonte sui dividendi ricevuti da un fondo residente in altro Stato membro, è sufficiente dimostrare che il fondo è astrattamente assoggettabile a imposizione nel proprio Stato di residenza; non è necessario provare l'effettivo prelievo fiscale nello Stato di residenza.
- Un regime fiscale nazionale che riconosce un trattamento più favorevole ai fondi residenti (esenzioni o imposta sostitutiva più bassa) può costituire discriminazione vietata dall'art.63 TFUE se non esteso, o giustificato oggettivamente, anche ai fondi esteri comparabili.
- Nella valutazione della discriminazione va considerato non solo l'effetto diretto sulla entità destinataria della norma (es. il fondo), ma anche l'effetto riflesso sugli investitori finali e sulle scelte di investimento transfrontaliere.
- Se esistono dubbi interpretativi sulla compatibilità con il diritto UE, il giudice nazionale deve valutare la possibilità di un'interpretazione conforme; ove necessario può richiedere il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ma talvolta l'interpretazione conforme può essere operata direttamente dal giudice nazionale.
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