Cassazione Civile, Sentenza n. 22278/2022 del 14/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Rimborso della ritenuta del 10% applicata in Italia sui dividendi 2006 corrisposti da Invatec s.r.l. a Krauth (45% partecipazione). L'Agenzia contestava: 1) insufficiente prova della concreta tassazione in Germania dei dividendi e della qualità di beneficiario effettivo; 2) incompletezza dell'istanza amministrativa tale da non far formare un silenzio-rigetto impugnabile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, confermando la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva parzialmente accolto l'appello di Krauth. La CTR aveva ritenuto documentata la percezione dei dividendi per Euro 1.305.000,00, la qualità di beneficiario effettivo e l'inclusione di tali somme nel reddito imponibile tedesco; pertanto il rimborso richiesto è legittimo nelle modalità previste dalla Convenzione Italia-Germania e dalla disciplina madre-figlia. L'Agenzia è stata condannata alle spese processuali.
Norme richiamate
Convenzione tra Italia e Germania contro le doppie imposizioni (art.10 e art.24)
Art.10 par.1-3 e 6 (dividendi: tassabilità nello Stato di residenza del percettore, limiti percentuali, definizione di dividendi); Art.24 par.3 (modalità di eliminazione della doppia imposizione per i residenti della Germania).
La Corte ha ritenuto compatibile l'applicazione della Convenzione con il rimedio comunitario/directive: il credito d'imposta convenzionale non è escluso dall'esenzione/agevolazione accordata dalla direttiva madre-figlia; ai fini del rimborso è sufficiente dimostrare che i dividendi siano ricompresi nel reddito imponibile nello Stato estero.
D.P.R. n. 600/1973, art.27 e art.27-bis
Art.27-bis disciplina il regime di rimborso/esenzione per società che detengono partecipazioni dirette non inferiori al 25% e richiede certificazione delle autorità fiscali dello Stato estero.
La Corte ha confermato che l'onere della prova per l'applicazione della regola madre-figlia riguarda il possesso dei requisiti formali e sostanziali previsti dall'art.27-bis (residenza fiscale, forma societaria, imposta prevista nello Stato di residenza, possesso continuativo della partecipazione), ma non impone che la società dimostri sempre il pagamento effettivo dell'imposta estera oltre all'inclusione nel reddito imponibile.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, art.19
Citando l'art.19 il ricorso amministrativo doveva essere completo; la Corte ha però ritenuto che la CTR abbia correttamente valutato la completezza e la idoneità della documentazione prodotta, con la conseguente legittima formazione del silenzio-rigetto.
Codice civile, art.2697
Riferimento alla regola generale sulla prova dei fatti; la Corte ha distinto tra completezza dell'istanza (profili formali) e valutazione probatoria di merito, demandata al giudice di merito.
Codice di procedura civile, art.360, primo comma, n.3
Motivo di ricorso in cassazione per violazione di norme di diritto; la Corte ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi proposti dall'Agenzia nei limiti esaminati.
Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, art.31
Richiamata dall'Agenzia per interpretare in buona fede le Convenzioni e opporsi a soluzioni che conducano a 'doppia non imposizione'; la Corte ha invece ritenuto compatibile l'interpretazione che ammette l'opzione successiva per il rimedio convenzionale se i requisiti sono dimostrati.
Direttiva madre-figlia (n.453/1990 CE) e successive attuazioni nazionali
La disciplina comunitaria che esenta o elimina la ritenuta alla fonte non impedisce in via assoluta la richiesta, successiva, del rimborso/credito ai sensi della Convenzione internazionale, purché siano verificati i requisiti e la neutralità fiscale non sia compromessa.
Circolare Ministero delle Finanze n.151 del 10 agosto 1994
Richiamata in relazione alle modalità di quantificazione del rimborso/credito d'imposta e alla compatibilità fra sistemi; conferma prassi su applicazione congiunta dei rimedi.
Massime di principio
- La prova richiesta al contribuente per ottenere rimborso di ritenute estere deve dimostrare la sussistenza dei requisiti normativi (residenza fiscale, forma societaria, inclusione nel reddito imponibile, ecc.); non sempre è necessario dimostrare il pagamento effettivo dell'imposta estera se risulta che il dividendo è compreso nei redditi imponibili nello Stato estero.
- La completezza formale dell'istanza amministrativa e la documentazione allegata sono condizioni per la formazione del silenzio-rigetto: contestazioni sull'incompletezza attengono alla fase amministrativa e sono valutabili in primo luogo dal giudice di merito.
- L'applicazione della direttiva madre-figlia (o esenzioni analoghe) non preclude automaticamente l'accesso ai rimedi convenzionali contro le doppie imposizioni; i due sistemi possono essere compatibili e, in certi casi, è possibile una opzione o una richiesta successiva di rimborso secondo la convenzione bilaterale.
- Le questioni probatorie relative a beneficiario effettivo e a effettiva percezione dei dividendi sono di fatto e spettano al giudice di merito; la Cassazione sindaca solo l'erronea interpretazione di norme di diritto, non la valutazione delle prove non impugnata.
- Per evitare il rischio di 'doppia non imposizione' l'amministrazione può esigere documentazione chiara e certificazioni dall'autorità estera; tuttavia l'onere non può essere esteso oltre quanto previsto dalla norma applicabile e dalla prassi consolidata.
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