Cassazione Civile, Sentenza n. 22271/2022 del 14/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione del diniego di rimborso della ritenuta alla fonte del 15% sui dividendi distribuiti nel 2003 da società italiane a un fondo di investimento residente in Germania. La ricorrente deduceva violazione del principio di libera circolazione dei capitali (art. 63 TFUE) e discriminazione rispetto ai fondi italiani che, ratione temporis, potevano beneficiare di un regime fiscale più favorevole (esenzione/aliquota sostitutiva pari al 12,5%/esenzione prevista dall'art. 9, comma 4, d.lgs. n.461/1997). In subordine si contestava la misura della ritenuta e si chiedeva, eventualmente, rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE. Inoltre contestava nullità della sentenza di merito per omessa pronuncia sulla domanda subordinata (profili processuali: art. 36 d.lgs. 546/1992, art.112 c.p.c.).
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, cassando la sentenza della Commissione tributaria regionale e decidendo nel merito in favore della ricorrente. Ha ritenuto che l'art. 10 della Convenzione Italia-Germania debba essere interpretato, in conformità al principio di buona fede e ai principi comunitari, in modo da evitare la violazione dell'art. 63 TFUE: i dividendi percepiti dal fondo tedesco dovevano essere trattati come se ricadessero nell'esenzione prevista per i fondi italiani (art. 9, comma 4, d.lgs. n.461/1997 vigente ratione temporis), con conseguente diritto al rimborso integrale delle ritenute applicate. Il ricorso principale per il rimborso integrale è stato quindi accolto; le istanze subordinate e la richiesta di rinvio pregiudiziale sono state assorbite. Le spese del merito sono compensate; le spese di legittimità seguono la soccombenza (controricorrente condannata).
Norme richiamate
Art. 63 TFUE
Nell'ambito delle disposizioni previste dal presente capo sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi
La Corte ha ritenuto che una normativa nazionale o la prassi applicativa che determina un trattamento fiscale più gravoso per un fondo non residente rispetto a fondi residenti può costituire una restrizione della libera circolazione dei capitali; tali misure sono vietate salvo giustificazioni oggettive previste dall'art.65 TFUE.
Art. 65 TFUE
Richiama che le distinzioni di trattamento devono poter essere giustificate da ragioni obiettive previste dall'articolo; la Corte sottolinea che eventuali giustificazioni 'di coerenza del sistema fiscale' vanno valutate in modo restrittivo e non possono essere presumerate.
Art. 10 Convenzione Italia-Germania (Convenzione contro le doppie imposizioni)
1. I dividendi pagati da una societa' residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la societa' che paga i dividendi e' residente, ed in conformita' alla legislazione di detto Stato, ma se la persona che percepisce i dividendi ne e' l'effettivo beneficiario, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi.
La Corte nazionale ha affermato che l'art.10 non esclude il controllo della conformità del trattamento convenzionale al diritto dell'UE: l'art.10 va interpretato in modo conforme al TFUE (interpretazione conformante) e non impedisce che i dividendi al fondo tedesco siano trattati come esenti se necessario per evitare una violazione dell'art.63 TFUE.
Art. 27 d.P.R. n. 600/1973
La ritenuta è operata a titolo d'imposta e con l'aliquota del 27 per cento sugli utili corrisposti a soggetti non residenti ...
Norma nazionale che prevedeva la ritenuta alla fonte sui dividendi; la sua applicazione ai fondi non residenti è stata valutata alla luce del diritto UE e della convenzione bilaterale, con la Corte che ha ritenuto necessario evitare che l'applicazione del limite convenzionale producesse un effetto discriminatorio rispetto ai fondi residenti.
Art. 9, comma 4, d.lgs. n. 461/1997
Nel caso di organismi di investimento collettivo di diritto italiano le cui quote o azioni siano sottoscritte esclusivamente da soggetti non residenti ... gli organismi medesimi sono esenti dall'imposta sostitutiva sul risultato della gestione ...
La norma prevedeva un regime più favorevole per i fondi italiani sottoscritti da non residenti; la Corte ha ritenuto che, per evitare discriminazioni vietate dal TFUE, l'effetto di tale regime doveva estendersi, interpretando la convenzione, anche ai fondi equivalenti residenti in altro Stato membro.
Art. 4 e Art. 10 della Convenzione (residenza e tassazione)
Usati per definire la residenza fiscale del fondo e i limiti convenzionali di tassazione; la Corte ha ritenuto sufficiente dimostrare l'assoggettabilità astratta all'imposizione nel paese di residenza senza dover provare un effettivo prelievo fiscale nel paese di residenza.
Art. 36 d.lgs. n. 546/1992, Art. 112 c.p.c., Art. 360 c.p.c. (procedurali)
Richiamate nella censura sulla motivazione della sentenza di merito per omessa pronuncia sulla domanda subordinata; la Corte di legittimità ha però ritenuto il motivo assorbito dall'accoglimento del primo motivo di merito e ha quindi deciso nel merito evitando la declaratoria di nullità.
Legge n. 459/1992
Norma di ratifica della Convenzione Italia-Germania; citata per il quadro normativo della convenzione invocata nel caso.
Massime di principio
- La presenza di una convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni non esclude il controllo di conformità del trattamento fiscale al diritto dell'Unione (art. 63 TFUE); la convenzione va interpretata in modo conforme al TFUE per evitare violazioni dei principi comunitari.
- Una normativa nazionale o un'applicazione pratica che determina un trattamento fiscale più sfavorevole per soggetti/veicoli non residenti (es. fondi esteri) rispetto ai residenti è potenzialmente discriminatoria se è idonea a dissuadere investimenti transfrontalieri e va giustificata in termini oggettivi e restrittivi.
- Nella valutazione della discriminazione si devono considerare non solo gli effetti diretti sul soggetto destinatario delle norme (es. il fondo) ma anche gli effetti riflessi sugli investitori finali e sulle scelte di investimento.
- Per ottenere il rimborso di ritenute ritenute illegittime per violazione del diritto UE, è sufficiente dimostrare che il soggetto percettore è astrattamente assoggettabile a imposta nel proprio Stato di residenza; non è necessario provare l'effettivo prelievo fiscale nel Paese di residenza.
- Quando una norma nazionale crea un vantaggio per soggetti residenti (es. esenzioni per fondi nazionali), il giudice nazionale deve verificare se tale trattamento può essere mantenuto alla luce del diritto UE e, se necessario, interpretare la normativa o la convenzione in senso conforme per eliminare la discriminazione.
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