Cassazione Civile, Ordinanza n. 18689/2022 del 09/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte soccombente)
La controversia
L'ordinanza riguarda un procedimento di correzione di errore materiale d'ufficio avviato su istanza di alcuni controricorrenti. Questi avevano dedotto che nell'ordinanza della Corte di cassazione n. 48/2021, che aveva posto le spese processuali a carico della controparte, era stata omessa la statuizione necessaria secondo cui, quando la parte vittoriosa è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il pagamento delle spese liquidate deve essere disposto in favore dello Stato e non direttamente in favore della parte assistita. La correzione era chiesta con riferimento alla posizione di tre controricorrenti ammessi al patrocinio, in presenza delle relative delibere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. La Corte ha esaminato se tale omissione integrasse errore materiale correggibile ex artt. 391-bis e 380-bis c.p.c. e se fosse dovuta la correzione del dispositivo dell'ordinanza precedente.
La decisione
La Corte ha accolto l'istanza di correzione e ha disposto la rettifica del dispositivo dell'ordinanza n. 48/2021, inserendo dopo le parole "accessori di legge" la specificazione che il pagamento delle spese di cassazione, liquidate in favore dei controricorrenti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, deve essere eseguito a favore dello Stato. È stato inoltre precisato che non vi era luogo a provvedere sulle spese del procedimento di correzione. Il resto dell'ordinanza è rimasto fermo.
Norme richiamate
art. 133 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
"il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato"
La condanna alle spese in favore della parte ammessa al patrocinio comporta automaticamente, per effetto di legge, che il pagamento debba essere disposto in favore dello Stato, senza margini di discrezionalità per il giudice.
art. 110, comma 3, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La disposizione è richiamata come coerente con l'art. 133 del medesimo testo unico, nel prevedere analoga statuizione nel processo penale.
La mancata indicazione che il pagamento va eseguito a favore dello Stato integra errore materiale correggibile con il procedimento di correzione, anche d'ufficio, essendo una statuizione accessoria obbligatoria.
La correzione è stata disposta all'esito del procedimento camerale regolato da questa norma.
art. 144 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato per dare conto dell'effettiva ammissione al patrocinio a spese dello Stato di alcuni controricorrenti.
Massime di principio
- Quando una parte vittoriosa è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la condanna della controparte alla rifusione delle spese processuali deve essere formulata indicando che il pagamento è eseguito a favore dello Stato, perché ciò costituisce effetto legale necessario della decisione sulle spese.
- L'omissione della formula che attribuisce il pagamento allo Stato, in presenza di ammissione al patrocinio, integra errore materiale correggibile ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., trattandosi di statuizione accessoria obbligatoria a contenuto predeterminato.
- La correzione dell'errore materiale può essere disposta anche d'ufficio dalla Corte di cassazione, senza necessità di un nuovo giudizio sul merito della controversia e senza modificare il resto del provvedimento originario.
- La mancata previsione del pagamento in favore dello Stato non incide sulla soccombenza né sulla liquidazione delle spese, ma soltanto sulla corretta destinazione del pagamento dovuto in conseguenza della decisione.
- In tema di spese processuali per parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato, il giudice non ha discrezionalità sulla destinazione del pagamento, che deriva direttamente dalla legge.
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