Cassazione Penale, Sentenza n. 12240/2024 del 25/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere per reati di narcotraffico. Primo motivo: dedotta insufficienza e contraddittorietà della motivazione sui gravi indizi in relazione all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 273 c.p.p. e art. 74 D.P.R. 309/1990), con rilievo che le cessioni erano di modeste quantità e per breve periodo, che le captazioni non proverebbero l'intraneità al sodalizio e che i rapporti sarebbero di natura meramente sinallagmatica. Secondo motivo: censura sull'insussistenza delle esigenze cautelari (artt. 274 e 275 c.p.p.), evidenziando il significativo decorso temporale senza condotte successive, la presenza di attività lavorativa (gestione di un forno), e sostenendo che sarebbe dovuta essere adottata una misura meno afflittiva (arresti domiciliari con controllo elettronico).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto le censure come riproposizione di valutazioni già compiute dal giudice del riesame e non idonee a configurare vizio di motivazione manifesto: il Tribunale aveva fornito motivazione congrua, evidenziando pluralità di cessioni, rapporti con vertici e altri associati, ruolo stabile e punto di riferimento per il sodalizio. Sul secondo motivo ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente motivato le esigenze cautelari e l'adeguatezza della custodia intramuraria, sotto il profilo della professionalità e reiterazione delle condotte, della centralità del ricorrente nel rifornire il sodalizio, della sua personalità negativa e del rischio di mantenimento dei contatti con ambienti delinquenziali. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Rilevato in relazione al profilo della gravità indiziaria: la Corte afferma che in Cassazione non è consentito riesaminare liberamente le valutazioni di merito se la motivazione del giudice del riesame è congrua e non manifestamente illogica
Richiamato nel quadro delle esigenze cautelari; il Tribunale aveva valutato la reiterazione, la professionalità della condotta e la centralità del ricorrente nel sodalizio come elementi a sostegno delle esigenze cautelari
Per i reati di cui all'art. 74 D.P.R. 309/90 la misura custodiale intramuraria è la regola salvo che emergano elementi che escludano le esigenze cautelari o rendano efficaci misure meno afflittive; nel caso il Tribunale ha ritenuto sussistenti le esigenze di custodia
Norma sostanziale relativa ai delitti in materia di stupefacenti: contestato reato di associazione finalizzata al narcotraffico; la Corte ha accettato la valutazione del Tribunale sulla concreta partecipazione del ricorrente all'attività di rifornimento
art. 606 c.p.p. comma 1 lett. e)
Richiamato per delimitare il controllo della Cassazione sulla motivazione: la Corte può verificare solo vizi di illogicità o violazioni di legge nella motivazione, non rivedere il libero apprezzamento delle fonti da parte del giudice di merito
Norma applicata per la condanna alle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In sede di ricorso per cassazione contro provvedimenti di riesame cautelare la Corte verifica essenzialmente la presenza di vizi di motivazione manifesti o violazioni di legge e non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione del materiale probatorio
- Per i reati di droga disciplinati dall'art. 74 D.P.R. 309/1990 esiste una presunzione di necessità della custodia cautelare intramuraria (art. 275 c.p.p., comma 3), superabile solo con elementi concreti che escludano le esigenze cautelari o dimostrino che misure meno afflittive siano adeguate
- Contestare la gravità indiziaria richiede di evidenziare specifici vizi logici o di diritto nella motivazione del giudice, non la mera proposta di una diversa valutazione dei fatti o della rilevanza delle intercettazioni
- Fattori quali modalità 'professionali' dell'attività illecita, reiterazione delle cessioni, ruolo stabile di fornitore per un sodalizio e i rapporti con i vertici dell'organizzazione sono elementi che rafforzano la sussistenza delle esigenze cautelari
- Argomentazioni basate su quantità limitate di stupefacente o su breve arco temporale possono non essere decisive se sussistono plurime cessioni, stabilità dei rapporti e funzione di riferimento svolta dall'indagato nell'ambito dell'associazione
- Per ottenere misure meno afflittive è utile fornire prove concrete di radicamento sociale e lavorativo, assenza di contatti con ambienti delinquenziali e concrete garanzie che riducano il rischio di reiterazione o di inquinamento delle prove
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