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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07631/2025 del 21/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fideiussore)

La controversia

La controversia origina da un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca per il recupero di somme dovute in forza di una fideiussione omnibus prestata da un amministratore di società a garanzia delle obbligazioni della debitrice principale, derivanti da uno scoperto di conto corrente e da un mutuo fondiario. Il tribunale aveva accolto solo in parte l'opposizione, rideterminando l'importo dovuto; la corte d'appello, invece, ha accolto l'impugnazione del garante, ritenendo nulla l'intera fideiussione perché contenente clausole riproduttive dello schema ABI già censurato dall'Autorità antitrust. In cassazione la banca ha proposto quattro motivi, ma il ricorso è stato dichiarato improcedibile per violazione dell'art. 369 c.p.c., poiché il deposito telematico non era completo: mancavano la sentenza impugnata, la prova della notificazione, gli atti e documenti posti a fondamento del ricorso. La banca aveva chiesto la rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c., sostenendo che il deposito fosse stato ostacolato dalla dimensione eccessiva dei file e che la PEC di accettazione avesse ingenerato affidamento; la Corte ha escluso la non imputabilità dell'omissione, rilevando che il difensore avrebbe dovuto verificare la completezza del deposito ed effettuare tempestivamente gli invii complementari entro il termine.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto l'eccezione preliminare di improcedibilità sollevata dal controricorrente e ha dichiarato improcedibile il ricorso della banca per mancato deposito, nel termine di legge, della documentazione prescritta dall'art. 369 c.p.c. Ha escluso la rimessione in termini perché l'omissione era imputabile alla parte ricorrente e al suo difensore, non essendo ravvisabile una causa esterna assolutamente impeditiva. Conseguentemente, la Corte non ha esaminato nel merito i quattro motivi di ricorso, ha condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    Il deposito in cassazione deve essere completo entro il termine previsto; la mancanza della sentenza impugnata, della prova di notifica e degli atti/documenti su cui il ricorso si fonda comporta improcedibilità.

  • art. 153, comma 2, c.p.c.

    La rimessione in termini presuppone una causa non imputabile alla parte, esterna alla sua volontà, caratterizzata da assoluta impossibilità e non da mere difficoltà o negligenze organizzative.

  • art. 380-bis 1 c.p.c.

    La trattazione è avvenuta in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per la definizione accelerata del ricorso.

  • provv. DGSIA

    limite dimensionale di 30 MB

    Il superamento del limite tecnico del deposito telematico imponeva invii complementari entro il termine di legge; la mancata tempestiva integrazione è imputabile alla parte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto o improcedibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • l. 24 dicembre 2012, n. 228

    Richiamata quale norma modificativa dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione l'onere di deposito ex art. 369 c.p.c. grava integralmente sul ricorrente: il ricorso è improcedibile se il fascicolo non contiene, entro il termine, la sentenza impugnata, la prova della notificazione e i documenti essenziali.
  • Il malfunzionamento o la gestione incompleta del deposito telematico non integra automaticamente causa non imputabile; il difensore deve verificare la completezza del deposito e, se necessario, effettuare tempestivamente gli invii complementari.
  • La rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c. è eccezionale e richiede un impedimento esterno assoluto, non essendo sufficiente l'errore tecnico-organizzativo o la mera difficoltà operativa della parte.
  • La PEC di accettazione del deposito non vale, di per sé, a sanare la mancanza di singoli atti o documenti né a fondare un affidamento incolpevole sulla completezza del fascicolo telematico.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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