Cassazione Penale, Sentenza n. 8376/2023 del 24/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la condanna per truffa continuata commessa ai danni di Vito Colucci. Propone due motivi: 1) principale: dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per il ricorso in cassazione la persona offesa Vito Colucci ha rimesso la querela e il ricorrente ha accettato tale remissione, con conseguente estinzione dei reati; 2) subordinato: la querela sarebbe stata proposta oltre il termine previsto dall'art. 124 c.p. (la persona offesa avrebbe avuto notizia dei fatti al più tardi il 20 luglio 2014, mentre la querela è stata presentata il 28 ottobre 2014), per cui la Corte d'appello avrebbe motivato illogicamente nel ritenere la tempestività della querela.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: dal verbale prodotto risulta che il 3 novembre 2021 Vito Colucci ha rimesso la querela e Giovanni Mero ha accettato la remissione. Poiché i reati di truffa sono procedibili a querela della persona offesa, la remissione valida estingue i reati. Di conseguenza la sentenza impugnata è annullata senza rinvio ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a) c.p.p. Inoltre, le spese del procedimento sono poste a carico del querelato Giovanni Mero ai sensi dell'art. 340, comma 4 c.p.p., e in forza dell'"Atto di transazione" allegato.
Norme richiamate
art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Consente l'annullamento senza rinvio della sentenza quando i reati sono estinti, qui applicato perché la remissione della querela ha estinto i reati.
Regola la remissione della querela; la Corte interpreta che la remissione, validamente resa e accettata, estingue il reato procedibile a querela.
art. 640, terzo comma, cod. pen.
Precisa che la truffa (nella forma contestata) è procedibile a querela della persona offesa, pertanto la remissione della querela estingue il reato.
Stabilisce il termine per proporre la querela dalla conoscenza del fatto; il motivo subordinato contestava la tempestività della querela sulla base di questa norma.
art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
Consente la pronuncia sulle spese in caso di estinzione del reato; la Corte ha posto le spese a carico del querelato in conformità all'accordo di transazione.
giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 4 e Sez. U.)
Richiamata per il principio secondo cui è ammissibile il ricorso in cassazione finalizzato a far valere una remissione della querela intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per l'impugnazione, e che tale remissione estingue il reato.
Massime di principio
- La remissione della querela, se validamente resa dalla persona offesa e accettata dal querelato, estingue il reato procedibile a querela e può determinare l'annullamento senza rinvio della sentenza di condanna.
- È ammissibile proporre ricorso per cassazione anche al solo scopo di far pervenire nel processo una remissione della querela intervenuta dopo la sentenza impugnata ma entro il termine per l'impugnazione: il giudice di legittimità può annullare la sentenza per estinzione del reato.
- Quando si contesta la tardività della querela (art. 124 c.p.) l'onere è dimostrare il momento in cui la persona offesa ha avuto conoscenza dei fatti; tale questione va valutata sulla base degli elementi emersi in dibattimento.
- L'estinzione del reato non esclude conseguenze processuali economiche: il giudice può comunque decidere sulla liquidazione delle spese del procedimento (art. 340 c.p.p.), anche in base ad accordi tra le parti (es. "Atto di transazione").
- In situazioni analoghe verificare sempre la forma e la ritualità della remissione (verbale o atto scritto) e la concordanza dell'accettazione del querelato per evitare contestazioni sulla validità dell'estinzione.
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