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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46009/2024 del 16/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che ha respinto il reclamo contro il decreto ministeriale di applicazione del regime penitenziario differenziato ex art. 41-bis. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.), lamentando che il Tribunale non avrebbe valutato gli elementi favorevoli prodotti dalla difesa: in particolare ammissioni di responsabilità rese in udienze del 30/06/2023 e del 06/06/2024 (da interpretarsi come segno di dissociazione), e una precedente condanna per 416-bis come mero partecipante e non come ruolo apicale.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il gravame prospettasse in realtà un vizio di motivazione e non una violazione di legge sancita dalla normativa che consente il ricorso in materia di 41-bis (art. 41-bis, comma 2-sexies). La Cassazione ha ritenuto adeguata la motivazione del Tribunale di Sorveglianza, che si era basato sui pareri della DDA e della DNA e sui plurimi e convergenti collaboratori di giustizia che descrivevano il ruolo preminente del Di Puppo nel gruppo. Le ammissioni confessionali sono state ritenute isolate e prive di elementi di vera dissociazione o di collaborazione utile; pertanto non idonee a escludere il pericolo di persistenza o ripristino di legami criminosi. Conseguentemente il ricorso non ha superato il filtro di ammissibilità e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 41-bis, Ord. pen. (comma 2-sexies)

    consente il ricorso per cassazione solo per violazione di legge

    La Corte interpreta la norma nel senso che l'impugnazione in sede di legittimità contro i provvedimenti applicativi o di proroga del regime 41-bis è ammessa esclusivamente per questioni di diritto; i vizi di motivazione, salve eccezioni di motivazione meramente apparente o inesistente, non costituiscono normalmente motivo utile di ricorso

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    vizi di motivazione per illogicità, contraddittorietà e violazione di legge

    Richiamato dal ricorrente come fondamento dell'impugnazione ma la Corte chiarisce che le doglianze che attengono alla valutazione probatoria e alla motivazione non costituiscono automaticamente violazione di legge ai fini dell'ammissibilità del ricorso in materia di 41-bis, salvo che la motivazione sia così carente da essere meramente apparente o illogica in modo radicale

  • Legge n. 354 del 1975 (ordinamento penitenziario)

    disciplina del regime penitenziario differenziato

    Richiamata a cornice normativa: l'applicazione del regime differenziato deve essere motivata su elementi concreti e attuali che giustifichino il pericolo di mantenimento o ripristino dei legami con l'associazione mafiosa

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 37351 del 06/05/2014, Rv. 260805)

    Il principio invocato stabilisce che l'omessa enunciazione delle ragioni per cui il Tribunale non ha ritenuto rilevanti gli argomenti della difesa non equivale automaticamente a violazione di legge quando i dati assunti a fondamento della decisione siano sufficienti e non manifestamente fittizi

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 449 del 14/11/2003 e Sez. 1, n. 48494 del 09/11/2004)

    Definisce il concetto di 'mancanza di motivazione' rilevante: solo quando la motivazione sia priva dei minimi requisiti di coerenza, completezza e logicità o meramente apparente la violazione è idonea a costituire motivo di cassazione

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    Rilevata in relazione alle sanzioni pecuniarie procedurali: se il ricorso è inammissibile e non emergono elementi di colpa nell'aver proposto il ricorso, è comunque possibile irrogare una somma alla Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale principio per comminare euro 3.000,00

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro provvedimenti 41-bis è ammesso principalmente per violazioni di diritto; dedurre un difetto motivazionale richiede che la motivazione sia radicalmente carente, meramente apparente o illogica in modo tale da configurare una violazione di legge
  • La Corte non è tenuta a ripercorrere punto per punto ogni elemento prodotto dalla difesa se i dati e gli indizi su cui si fonda il provvedimento (es. dichiarazioni convergenti di più collaboratori) sono sufficienti a giustificarlo
  • Ammissioni o confessioni del detenuto, se isolate e non accompagnate da collaborazione effettiva o da atti di dissociazione esplicita, difficilmente valgono a escludere il pericolo di mantenimento o ripristino di legami con l'organizzazione mafiosa
  • Per soggetti ritenuti con ruolo apicale o di rilievo nell'organizzazione, la prova di dissociazione deve essere chiara e non meramente dichiarativa per incidere sulla valutazione di pericolo
  • In caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a una somma a favore della Cassa delle ammende; è quindi importante valutare attentamente l'ammissibilità giuridica prima di proporre il ricorso

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