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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34148/2024 del 23/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (opponente)

La controversia

Nel giudizio di merito il Tribunale aveva dichiarato inammissibile l'opposizione proposta avverso il decreto di liquidazione del compenso dovuto a un consulente tecnico d'ufficio nominato in una causa di separazione giudiziale. Il decreto era stato comunicato il 24 gennaio 2018, mentre l'opposizione era stata depositata telematicamente il 28 febbraio 2018; il Tribunale ha ritenuto tardiva l'impugnazione, computando il termine dalla data di accettazione della busta telematica da parte della cancelleria. Con il ricorso per cassazione il soccombente ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 16-bis, comma 7, d.l. 179/2012, sostenendo che per il deposito telematico rileva il momento di generazione della ricevuta di avvenuta consegna, avvenuta il 23 febbraio 2018, quindi entro il termine. Con i restanti sei motivi ha censurato, per mero scrupolo, la motivazione resa dal Tribunale sul merito come apparente/apodittica, assumendo che la pronuncia di inammissibilità fosse stata accompagnata da un inciso sul merito privo di effettiva decisione.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, rilevando che il deposito telematico si ha per avvenuto al momento della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore PEC del Ministero della giustizia; dagli atti risultava che la busta era stata inviata e consegnata il 23 febbraio 2018, sicché l'opposizione era tempestiva. Ha ritenuto assorbiti i motivi residui, osservando che le considerazioni del Tribunale sul merito costituivano mero obiter dictum e non una statuizione effettiva, con conseguente necessità di riesame della vicenda da parte del giudice di rinvio. L'ordinanza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Benevento, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    consente il ricorso straordinario per cassazione contro provvedimenti non altrimenti impugnabili quando l'ordinanza definisce il giudizio.

  • art. 170 d.P.R. 115/2002

    disciplina l'opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso.

  • art. 15 d.lgs. 150/2011

    "l'ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile"

    prevede l'inappellabilità dell'ordinanza che definisce il giudizio di opposizione, rendendo esperibile il ricorso straordinario per cassazione.

  • art. 16-bis, comma 7, d.l. 179/2012

    "il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia"

    il deposito telematico è perfezionato alla generazione della ricevuta di avvenuta consegna, non alla successiva accettazione della busta da parte della cancelleria.

Massime di principio

  • Nel deposito telematico, la tempestività dell'atto va verificata avendo riguardo al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna dal gestore PEC del Ministero della giustizia, che segna il perfezionamento del deposito.
  • L'eventuale rilievo sul merito inserito in una decisione che, nel dispositivo, dichiara l'inammissibilità dell'opposizione non integra una statuizione decisoria autonoma, ma può costituire mero obiter dictum; in tal caso i motivi di ricorso diretti contro quel passaggio restano assorbiti.
  • Quando l'ordinanza resa sull'opposizione al decreto di liquidazione del compenso non è appellabile per previsione normativa, il rimedio esperibile è il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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