Cassazione Penale, Sentenza n. 41432/2024 del 12/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 7 d.l. n. 4 del 2019 (convertito nella L. n. 26/2019) per omissione di indicazione dei redditi da vincita on line. Ha dedotto: 1) vizio di motivazione per mancata valutazione delle sue dichiarazioni secondo cui gli accrediti sul conto gioco non erano vincite ma riaccrediti (storni) per rinunce a singole giocate; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo, sostenendo un errore di fatto e l'avvenuta sottoscrizione di moduli del CAF; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla presunta immediata efficacia abrogativa della norma incriminatrice per effetto dell'art. 1, comma 318, L. n. 197/2022.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha ritenuto il primo motivo generico e assorbente la mancanza di elementi documentali a sostegno della tesi dei riaccrediti (la deduzione era meramente labiale e già esaminata e respinta in sede di merito). Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato in applicazione della giurisprudenza secondo cui l'errore sulla sussistenza del diritto al beneficio (reddito di cittadinanza) è errore sulla legge e non esclude il dolo richiesto dall'art. 7 d.l. n. 4/2019. Quanto al terzo motivo, la Corte ha confermato che l'abrogazione dell'art. 7 disposta dall'art. 1, comma 318, L. n. 197/2022 non produce applicazione della lex mitior per i fatti commessi fino alla fine della vigenza della disciplina, essendo la deroga giustificata e non irragionevole, anche in relazione alla nuova fattispecie introdotta dall'art. 8 del d.l. 4/2023. È stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4 (conv. con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26)
Norma che incrimina le false dichiarazioni e omissioni finalizzate all'ottenimento del reddito di cittadinanza; l'omissione del conto gioco può integrare la condotta penalmente rilevante se strumentale all'ottenimento indebito del beneficio.
art. 2 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4
Disposizione sui requisiti per il diritto al reddito di cittadinanza: la Corte ricorda che l'errore circa il diritto al beneficio si configura come errore sulla legge penale e non esclude il dolo richiesto per il reato di cui all'art. 7.
Richiamato nei termini della giurisprudenza: l'errore sulla legge penale non esclude necessariamente il dolo quando la norma sia chiara e non criptica.
art. 1, comma 318, L. 29 dicembre 2022, n. 197
Disposizione che abroga il delitto previsto dall'art. 7 a far data dall'01/01/2024 ma salva l'applicazione delle sanzioni per i fatti commessi fino al termine di efficacia; la Corte ritiene legittima la deroga alla lex mitior in ragione di una plausibile giustificazione e del coordinamento con la nuova disciplina.
art. 8 d.l. 4 maggio 2023, n. 48 (conv. L. 3 luglio 2023, n. 85)
Normativa citata come quadro di coordinamento: l'abrogazione dell'art. 7 si coordina temporalmente con la nuova incriminazione relativa a benefici analoghi per il futuro.
art. 2, comma secondo, cod. pen. (principio di lex mitior)
Richiamato nel ragionamento sulla non applicabilità della lex mitior a causa della norma che ha espressamente previsto la preservazione delle sanzioni per i fatti antecedenti al termine di efficacia.
Massime di principio
- Mere dichiarazioni orali non sono sufficienti: per contrastare una qualificazione di accrediti come "vincite" è necessario produrre documentazione concreta (estratti conto dettagliati, comunicazioni dell'operatore di gioco, documenti che provino i riaccrediti e la loro origine).
- La Corte richiede specificità e concretezza nelle doglianze in cassazione; motivi generici o vaghi portano all'inammissibilità del ricorso.
- L'errore circa il diritto al beneficio (reddito di cittadinanza) è in genere qualificato come errore sulla legge penale e non esclude il dolo contestato per le false dichiarazioni/omissioni rilevanti ai fini penali.
- Un'eventuale abrogazione della norma incriminatrice non vale automaticamente come lex mitior se la legge abrogativa contiene disposizioni che preservano l'applicazione delle sanzioni per fatti già commessi; occorre verificare la disciplina transitoria e la coesistenza di nuove fattispecie.
- In casi di contestazione di redditi omessi all'Erario o all'INPS (o per benefici assistenziali), la difesa dovrebbe produrre prove documentali preventive e puntuali, non solo deduzioni di carattere spiegativo, per ottenere esito favorevole in sede di merito e per rendere efficaci i rilievi in sede di legittimità.
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