Cassazione Penale, Sentenza n. 28788/2026 del 29/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
Il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Agrigento aveva riconosciuto la continuazione tra reati giudicati con sei sentenze definitive nei confronti dell'imputato e aveva rideterminato la pena complessiva in anni due, mesi undici di reclusione ed euro 1.450 di multa. Il Pubblico ministero ricorreva deducendo inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 671 e 649 c.p.p., sostenendo in sintesi che: a) per tre delle sentenze già era intervenuta una precedente ordinanza del Tribunale di Chieti che aveva escluso il vincolo della continuazione; b) il giudice dell'esecuzione, nel nuovo provvedimento, non aveva dato conto di tale precedente decisione né dei calcoli già svolti; c) erano stati irrogati aumenti di pena diversi da quelli già disposti, senza motivazione specifica e senza considerare la precedente statuizione esecutiva; d) il trattamento sanzionatorio risultava comunque non adeguatamente giustificato, poiché non erano stati illustrati i singoli aumenti per i reati satellite, né il rapporto di proporzione con le pene già inflitte, né l'eventuale incidenza di riti premiali come il giudizio abbreviato.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso nei limiti della censura sul trattamento sanzionatorio. Ha rilevato che il precedente provvedimento esecutivo del Tribunale di Chieti aveva già riconosciuto la continuazione per alcuni dei reati, ma che il giudice dell'esecuzione non aveva dato conto di tale precedente né aveva motivato in modo adeguato e autonomo la nuova rideterminazione della pena. In particolare, la motivazione era carente perché non individuava e non giustificava distintamente gli aumenti per ciascun reato satellite, non confrontava gli aumenti con quelli già stabiliti in precedenza e non considerava la disciplina premiale del rito abbreviato ove applicabile. La Corte ha quindi annullato l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Agrigento in diversa composizione, fermo restando il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati oggetto delle sei sentenze.
Norme richiamate
Norma sul riconoscimento in sede esecutiva del vincolo della continuazione tra reati già giudicati con sentenze irrevocabili.
Richiamato nel ricorso, ma il testo non mostra una specifica applicazione decisiva della norma nel ragionamento della Corte.
Titolo di reato oggetto delle sentenze considerate; richiamato come truffa on line quale reato base o reato omogeneo nel precedente giudizio esecutivo.
Usato come parametro per la disciplina della continuazione e per gli aumenti di pena sui reati satellite.
Richiamato per affermare che, se il reato satellite è stato definito con rito abbreviato, l'aumento ex art. 81 c.p. deve tener conto della riduzione premiale.
rideterminare la pena in bonam partem
Il giudice dell'esecuzione può rideterminare la pena già irrogata anche quando riconosce la continuazione con fatti già oggetto di precedente provvedimento esecutivo, purché non proceda in senso peggiorativo.
Massime di principio
- Nel procedimento esecutivo di applicazione della continuazione, il giudice deve dare conto dei precedenti provvedimenti già adottati sui medesimi fatti o su parte di essi, così da consentire il controllo sulla correttezza della nuova rideterminazione della pena.
- Quando la continuazione viene riconosciuta in sede esecutiva, la pena complessiva va costruita indicando il reato più grave, la pena base e gli aumenti per ciascun reato satellite, con motivazione autonoma e distinta per ogni incremento.
- Gli aumenti di pena per i reati satellite non possono superare quelli fissati dal giudice della cognizione con sentenza irrevocabile di condanna.
- Se il reato satellite è stato giudicato con rito abbreviato, la riduzione premiale deve riflettersi anche sull'aumento applicato ex art. 81 c.p., e il giudice deve esplicitare di averne tenuto conto.
- La motivazione sulla continuazione e sulla rideterminazione della pena deve consentire il controllo sulla proporzione tra pena base e aumenti, non essendo sufficiente un calcolo generico o non spiegato nei suoi passaggi essenziali.
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