Cassazione Penale, Sentenza n. 12493/2022 del 04/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze che, in parziale riforma del grado di merito, ha dichiarato la prescrizione per alcune imputazioni, ha riqualificato talune condotte da peculato in truffa (per fatti prescritti), ha confermato la responsabilità penale per altre condotte di peculato (in particolare l'appropriazione dei proventi della vendita della legna per euro 428.855), ha rideterminato la pena e ridotto la confisca. L'imputato deduceva: 1) errata qualificazione giuridica (si sostiene che le condotte contestate siano truffa e non peculato); 2) violazione del principio di giudizio oltre ogni ragionevole dubbio (art. 533 c.1 e art.192 c.2 c.p.p.) con riferimento alle risultanze riguardanti gli ammanchi derivanti dalla vendita della legna; inoltre, successivamente, eccepiva l'omessa notifica del decreto di fissazione dell'udienza preliminare al fine di ottenere annullamento senza rinvio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per motivi diversi da quelli consentiti e, comunque, manifestamente infondati. Ha respinto l'eccezione di nullità per omessa notifica ritenendo che, nonostante la cartolina di ricevimento non fosse reperibile, esistono atti che dimostrano la conoscenza della pendenza dell'udienza (nomina difensore d'ufficio notificata a mani, richiesta di applicazione della pena sottoscritta dall'imputato). Ha confermato la ricostruzione del merito secondo cui le somme incassate direttamente dall'imputato per la vendita della legna integrano peculato, in quanto il possesso è derivato da prassi illegittime o consuetudini create o sfruttate dall'imputato; ha inoltre ritenuto corretta la riqualificazione in truffa di altre specifiche condotte caratterizzate da artifici e raggiri (ma su quelle la prescrizione era già stata dichiarata in appello). Ha precisato che il richiamo, nella sentenza di appello, al principio della "vicinanza della prova" era un lapsus non determinante e che la valutazione complessiva delle prove era congrua; la Cassazione ha ricordato i limiti del sindacato di legittimità circa la valutazione di merito. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, di una somma di 3.000 euro alla cassa delle ammende e al rimborso delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili indicate.
Norme richiamate
La nozione di "possesso" del denaro comprende non solo la detenzione materiale ma anche la disponibilità giuridica o la possibilità di disporne derivante dall'ufficio o da prassi/consuetudini: pertanto l'appropriazione di somme riscosse per conto dell'ente tramite prassi illegittime configura peculato.
La truffa richiede l'uso di artifici o raggiri idonei a ingannare la vittima e a determinarla in errore; soltanto condotte caratterizzate da tali artifici possono essere riqualificate in truffa rispetto a fatti inizialmente contestati come peculato.
art. 61 n. 9 cod. pen. (circostanza aggravante)
Aggravante invocata con riferimento a reati commessi da pubblici ufficiali o nell'esercizio delle funzioni; utilizzata in valutazione della più grave qualificazione in relazione ad artifici/raggiri constatati su specifiche condotte.
art. 479 cod. pen. (falsità ideologica)
Norma citata tra le imputazioni originarie inerenti attestazioni false in atti pubblici; la Corte ha valutato le falsità documentali come elementi che corroborano l'ipotesi di appropriazione illecita.
art. 533 comma 1 cod. proc. pen.
Riguarda il principio di valutazione della prova nel processo penale (oltre ogni ragionevole dubbio). La Corte ha ritenuto infondata la censura che accusava il giudice di confondere tale principio con la 'vicinanza della prova', affermando che l'appello aveva comunque motivato in più punti la responsabilità penale.
art. 192 comma 2 cod. proc. pen.
Citato nel quadro della contestazione sul principio della prova; la Corte ha richiamato che nel penale la valutazione è sulla certezza oltre ogni ragionevole dubbio e che sussiste un rapporto dialettico tra allegazioni e riscontri, potendo ricadere sull'imputato l'onere di produrre elementi contrari efficaci in presenza di prove accusatorie logiche e corroborate.
art. 179 cod. proc. pen. (nullità assolute)
L'omessa notifica può integrare nullità assoluta ma tale nullità deve essere effettivamente dimostrata: la mera mancanza di copia negli atti non prova per se l'assenza della notificazione se esistono elementi certi che dimostrano la conoscenza da parte dell'imputato.
Un mero errore di diritto non giustifica l'annullamento della sentenza quando l'errore è non decisivo: la norma consente la rettifica senza annullamento quando l'errore non inficia il risultato.
Norma che consente la condanna del ricorrente alle spese del procedimento in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso; applicata per liquidare le spese processuali.
art. 444 cod. proc. pen. (applicazione della pena su richiesta)
Atto di richiesta di applicazione della pena sottoscritto dall'imputato è stato valutato come elemento probatorio che dimostra la conoscenza della pendenza del procedimento e dell'udienza preliminare.
Massime di principio
- Distinzione peculato vs truffa: se l'acquisizione della disponibilità del denaro deriva dalla funzione, da prassi consolidate o da atti dispositivi connessi all'ufficio, si configura peculato; se, invece, l'acquisizione avviene tramite artifici e raggiri idonei a indurre in errore il terzo, può configurarsi truffa.
- Onere della prova nel penale: la condanna richiede la prova oltre ogni ragionevole dubbio; tuttavia, quando l'accusa presenta una ricostruzione logica e prove o presunzioni consolidate, il difensore è tenuto a produrre elementi concreti e oggettivi per confutarla; la Cassazione non rivede liberamente la valutazione di merito.
- Notifiche processuali: l'assenza di documentazione di notifica negli atti non prova automaticamente l'invalidità dell'atto se esistono altri elementi che dimostrano la conoscenza del procedimento da parte dell'imputato (es. nomina difensore, atti sottoscritti dall'imputato).
- Limiti del sindacato di legittimità: la Corte di Cassazione interviene su questioni di diritto e non su riconsiderazioni di fatto salvo manifesta illogicità o contraddittorietà; le censure che richiedono una nuova valutazione delle prove sono, di norma, inammissibili.
- Riqualificazione in appello: la Corte d'appello può riqualificare i reati in base alla ricostruzione dei fatti (es. da peculato a truffa) quando emergono elementi di artificio; tuttavia la riqualificazione deve essere coerente con il quadro fattuale di ciascuna condotta e non è automaticamente estendibile ad atti con diversa struttura fattuale.
- Decorrenza della prescrizione: in contestazioni plurime è fondamentale individuare il tempus commissi delicti; l'interpretazione favorevole all'imputato (favor rei) impone attenzione alla specifica collocazione temporale delle singole condotte.
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