Cassazione Penale, Ordinanza n. 29291/2025 del 07/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la condanna di due imputati per molteplici episodi di furto in abitazione aggravato. Uno dei ricorrenti ha censurato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. L'altro ha impugnato la decisione contestando, da un lato, la sussistenza delle aggravanti di cui all'art. 625 n. 5 e n. 7 c.p. e, dall'altro, il diniego delle attenuanti generiche. Le doglianze miravano a rimettere in discussione la valutazione della prova svolta nei giudizi di merito, sia sul contributo dei concorrenti e sulla presenza di più persone, sia sull'entità del danno e sulla prognosi di meritevolezza delle attenuanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo relativo alle attenuanti generiche per uno dei ricorrenti, osservando che il diniego era sorretto da motivazione logica e congrua, fondata sulla gravità e sistematicità delle condotte e sull'irrilevanza delle dichiarazioni confessorie. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il motivo dell'altro ricorrente sulle aggravanti, rilevando che la presenza di più partecipi era stata direttamente accertata e che non era necessario individuare il ruolo specifico di ciascun concorrente; quanto al danno rilevante, ha osservato che la prova non deve necessariamente essere documentale, essendo sufficiente il libero convincimento del giudice. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il riconoscimento delle attenuanti generiche è rimesso a una valutazione discrezionale del giudice di merito, che può fondarsi anche su uno solo degli elementi ritenuti decisivi e non richiede la confutazione espressa di tutti gli elementi favorevoli dedotti dalle parti.
Per valutare la concessione o il diniego delle attenuanti generiche il giudice può valorizzare, tra gli elementi indicati dalla norma, quello ritenuto prevalente, relativo alla personalità del colpevole, alla gravità del fatto e alle modalità esecutive.
L'aggravante è stata ritenuta sussistente sulla base della prova della presenza di più partecipi nella commissione dei furti, senza necessità di accertare il ruolo specifico di ciascuno.
La rilevante gravità del danno è stata affrontata in termini di valutazione probatoria rimessa al giudice di merito, non essendo necessaria una prova documentale e potendo il danno essere desunto anche da altre risultanze.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ipotesi di esonero.
Massime di principio
- Nel giudicare sul diniego delle attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a esaminare analiticamente ogni elemento favorevole o sfavorevole allegato dalle parti, essendo sufficiente una motivazione che richiami gli aspetti ritenuti decisivi ai fini del bilanciamento complessivo.
- Ai fini delle attenuanti generiche, anche un solo elemento relativo alla personalità dell'imputato, alla gravità del reato o alle modalità esecutive può legittimare il diniego, purché sorretto da motivazione non manifestamente illogica.
- Per l'aggravante della commissione del fatto con più persone, non occorre sempre l'individuazione del ruolo specifico di ciascun concorrente, essendo sufficiente l'accertamento della presenza di più partecipi o, nei casi rilevanti, anche del concorso morale.
- La prova dell'entità del danno, quando rilevante ai fini di una circostanza aggravante, è soggetta al libero convincimento del giudice e non richiede necessariamente una prova documentale.
- In sede di legittimità, censure che mirano soltanto a una diversa lettura del compendio probatorio di merito, senza evidenziare reali vizi logici o violazioni di legge, sono destinate a essere dichiarate inammissibili.
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