Sentenza del 20/02/2015 n. 3448 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio che aveva rigettato il suo appello contro l’accertamento IRPEG, ILOR e IVA relativo al periodo d’imposta 1° luglio-31 dicembre 1998. L’accertamento contestava: la deduzione fiscale di svalutazioni di partecipazioni in società collegate, ritenendo non provato il ripianamento delle perdite; la mancata contabilizzazione di interessi maturati su crediti d’imposta chiesti a rimborso; e la detrazione di IVA indicata in fattura al 20% anziché al 10%. In cassazione la società ha denunciato, da un lato, l’omesso esame della deduzione secondo cui le perdite delle partecipate erano state coperte rinunciando a crediti di finanziamento per importi corrispondenti; dall’altro, la violazione delle norme civilistiche e tributarie sulla deducibilità delle svalutazioni e degli apporti a copertura delle perdite. Ha inoltre sostenuto che fosse detraibile l’IVA addebitata e pagata al cedente, benché superiore a quella effettivamente dovuta, richiamando l’art. 21, comma 7, del D.P.R. n. 633/1972.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo limitatamente alla contestazione sulle svalutazioni delle partecipazioni: la CTR non aveva spiegato se e come avesse valutato la dedotta copertura delle perdite mediante rinuncia ai crediti, sicché non era ricostruibile il percorso logico della decisione. La censura relativa agli interessi sui crediti d’imposta è stata dichiarata inammissibile per mancanza del necessario momento di sintesi previsto dall’art. 366-bis c.p.c. Il secondo motivo, sulla deducibilità delle svalutazioni e degli apporti, è stato dichiarato inammissibile perché non pertinente alla motivazione della CTR, che si era limitata a rilevare la carenza di prova documentale. Il terzo motivo IVA è stato rigettato: l’IVA addebitata in fattura oltre quella effettivamente dovuta non è detraibile dal cessionario per il solo fatto di essere stata indicata in fattura e pagata. La sentenza è stata cassata e la causa rinviata ad altra sezione della CTR del Lazio, anche per le spese del giudizio di cassazione. La controversia non è stata quindi definita nel merito quanto alla deducibilità delle svalutazioni.
Norme richiamate
Il motivo è ammissibile nei limiti della prima contestazione nell'atto impositivo, e cioè quella relativa all'indeducibilità fiscale di svalutazioni di partecipazione in società collegate, e non anche per la seconda, relativa alla mancata contabilizzazione di interessi maturati su crediti di imposta chiesti a rimborso, mancando in relazione alla seconda contestazione ogni riferimento nel momento di sintesi finale ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c..
Per la censura di omessa motivazione proposta nel regime dell’art. 366-bis c.p.c. occorreva formulare il momento di sintesi richiesto; la sua mancanza ha reso inammissibile la censura relativa agli interessi sui crediti d’imposta.
L'argomento non consente di verificare se la circostanza enunciata sia stata valutata dal giudice di merito, e come sia stata eventualmente apprezzata, sicchè dalla motivazione non è possibile ricostruire il percorso logico della decisione.
La motivazione è insufficiente quando non permette di comprendere se il giudice abbia esaminato una circostanza decisiva specificamente dedotta e quale valutazione ne abbia dato.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 19, 21 e 26
l'imposta sul valore aggiunto illegittimamente addebitata in fattura al cessionario soggetto d'IVA da parte del cedente, a titolo di rivalsa, e che è stata pagata per il semplice fatto di essere stata indicata in fattura, non può essere detratta dal cessionario stesso, nonostante l'erroneo assoggettamento dell'operazione ad imposta da parte del cedente
Il diritto di detrazione riguarda l’IVA effettivamente dovuta secondo la disciplina fiscale e non quella addebitata illegittimamente dal cedente, anche se indicata in fattura e pagata dal cessionario.
Direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE (sesta direttiva IVA)
In base alla citata direttiva, nel caso - diverso ma senza dubbio analogo - di operazioni esenti, il soggetto che le effettua non è ammesso alla detrazione per l'imposta relativa a beni e servizi relativi. Nell'applicare questo principio la Corte di giustizia ha stabilito che l'esercizio del diritto di detrazione contemplato dalla sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE, non si estende all'imposta dovuta esclusivamente per il fatto di essere indicata nella fattura
La detrazione non si estende all’imposta che risulta dovuta soltanto perché esposta in fattura; il principio europeo esclude quindi la detrazione dell’IVA indebitamente addebitata.
Massime di principio
- Se il giudice d’appello non chiarisce se abbia esaminato una circostanza specifica e potenzialmente decisiva, né come l’abbia valutata, la motivazione può risultare viziata; in caso di cassazione, il giudice di rinvio dovrà riesaminare quel punto.
- Nel regime processuale applicabile alla causa, la censura di omessa motivazione doveva essere accompagnata dal momento di sintesi previsto dall’art. 366-bis c.p.c.; la sua omissione comportava l’inammissibilità del motivo interessato.
- La censura di violazione di legge deve confrontarsi con la ragione effettiva della decisione impugnata: se il giudice ha deciso per carenza di prova e non ha enunciato il principio giuridico contestato, il motivo può essere dichiarato non conferente.
- L’IVA esposta in fattura in misura superiore a quella legalmente dovuta non è detraibile dal cessionario per il solo fatto che sia stata pagata al fornitore; l’indicazione in fattura, da sola, non trasforma l’imposta indebita in imposta detraibile.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 20 feb 2015Sentenza del 20/02/2015 n. 3394 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 20 feb 2015Sentenza del 20/02/2015 n. 3398 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 20 feb 2015Sentenza del 20/02/2015 n. 3403 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 20 feb 2015Sentenza del 20/02/2015 n. 3410 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 20 feb 2015Sentenza del 20/02/2015 n. 3415 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 20 feb 2015Sentenza del 20/02/2015 n. 3416 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →