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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25610/2023 del 14/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per violazione di legge avverso l'ordinanza che aveva determinato in dieci mesi la durata dell'isolamento diurno sostitutivo della pena temporanea risultante dal cumulo (pena temporanea di anni 12, mesi 2, reclusione e multa). Il ricorrente lamentava che la pena temporanea era stata già interamente espia­ta e che le pene ergastolo, unite solo ai fini esecutivi, avrebbero dovuto comportare l'applicazione dell'isolamento diurno soltanto con riferimento a una delle pene perpetue.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità delle censure (il ricorso non specificava norme né criteri di computo violati). Ha ritenuto l'ordinanza impugnata conforme ai principi di diritto: l'art. 72 c.p. consente la sostituzione/assorbimento delle pene temporanee nell'ergastolo mediante isolamento diurno e la determinazione della misura in fase esecutiva spetta al giudice dell'esecuzione su istanza del pubblico ministero. Non risultando dal ricorso prove o specificazioni sull'avvenuta espiazione delle pene temporanee, la deduzione è stata ritenuta generica. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 72 cod. pen.

    Regola la rideterminazione della pena in presenza di ergastolo concorrente con altre condanne: in caso di più ergastoli isolamento diurno da sei mesi a tre anni; nel caso di concorso tra ergastolo e pena temporanea superiore a cinque anni isolamento diurno da due a diciotto mesi. La norma si applica sia in fase di cognizione sia in fase esecutiva; tuttavia la determinazione della misura dell'isolamento in sede esecutiva è riservata al giudice dell'esecuzione su istanza del pubblico ministero.

  • art. 81 c.p.

    Riferimento richiamato per indicare che il criterio di concorso tra reati (materiale o giuridico) perde rilievo nella fase esecutiva una volta che opera l'assorbimento previsto dall'art. 72; dunque l'art. 81 non incide sul calcolo dell'isolamento quando è applicabile art. 72.

  • art. 663 cod. proc. pen.

    Principio dell'unicità dell'esecuzione penale: in caso di concorrenza tra ergastolo e pene temporanee queste ultime vanno calcolate e aggiunte all'ergastolo in corso di espiazione se non superano il limite previsto, con conseguente possibile aumento del periodo di isolamento diurno.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di inammissibilità; la Corte ha inoltre applicato la sanzione pecuniaria a carico del ricorrente a favore della Cassa delle ammende in assenza di elementi che escludessero la colpa.

Massime di principio

  • Quando è inflitto l'ergastolo, le pene temporanee concorrenti possono essere assorbite e sostituite, entro i limiti previsti dall'art. 72 c.p., da un periodo di isolamento diurno determinato dal giudice dell'esecuzione.
  • La misura dell'isolamento diurno in fase esecutiva è discrezionale ma spetta al giudice dell'esecuzione su istanza del pubblico ministero; il giudice del merito (cognizione) può invece fissarla in primo grado.
  • Il criterio di concorso materiale o giuridico tra reati perde rilievo nel calcolo esecutivo quando opera l'assorbimento previsto dall'art. 72: le singole pene temporanee perdono autonomia rispetto all'ergastolo.
  • In sede di ricorso è indispensabile formulare censure specifiche indicando le norme invocate e i criteri di computo contestati; censure generiche comportano l'inammissibilità.
  • Se il ricorrente sostiene di aver già espaiato pene temporanee confluite nell'isolamento, deve fornire indicazioni e prove temporali precise; deduzioni generiche non sono sufficienti.
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare la condanna alle spese processuali e l'applicazione di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.

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