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Ordinanza

Ordinanza n. 266/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600674

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di restituzione della patente di guida, previa impugnazione del decreto di revoca

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Prefettura di Vibo Valentia che aveva respinto l’istanza di restituzione della patente di guida, chiedendo anche l’annullamento del precedente decreto di revoca e la sospensione cautelare degli effetti degli atti impugnati. Il testo dell’ordinanza non espone in dettaglio i vizi di legittimità dedotti nel ricorso; il Collegio si è limitato, nella fase cautelare, a rilevare l’assenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto che, a un sommario esame proprio della fase cautelare, il ricorso non fosse assistito dal fumus boni iuris. Ha inoltre escluso il periculum in mora, considerando che il provvedimento di revoca della patente risaliva nel tempo e che restava impregiudicata la possibilità per il ricorrente di richiedere un nuovo titolo ai sensi dell’art. 120, comma 3, d.lgs. 285/1992. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in € 1.000,00, oltre spese generali e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo.

  • art. 120, comma 3, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    La possibilità di richiedere un nuovo titolo di guida è stata considerata dal Collegio come elemento idoneo a escludere il periculum in mora.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, quale fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • La sospensione cautelare di un provvedimento amministrativo deve essere respinta quando, anche a un sommario esame, non emerga il fumus boni iuris della pretesa azionata.
  • Il periculum in mora può essere escluso quando l’atto lesivo risalga nel tempo e l’interessato disponga di una concreta alternativa per conseguire nuovamente il titolo amministrativo richiesto.
  • In materia di revoca della patente, la possibilità di chiedere un nuovo titolo ai sensi dell’art. 120, comma 3, d.lgs. 285/1992 costituisce un elemento rilevante nella valutazione cautelare dell’attualità e irreparabilità del pregiudizio.

Come è indicizzato

MateriePatenti e abilitazioni alla guidaTutela cautelare
RamiTrasporti e circolazioneProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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