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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07395/2023 del 14/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (convenuto)

La controversia

La controversia origina da una domanda proposta da una società cooperativa per ottenere il risarcimento dei danni da irreversibile trasformazione di un terreno occupato per la realizzazione di un'opera pubblica, nonché il pagamento delle indennità connesse all'occupazione illegittima, nei confronti del Ministero dei lavori pubblici e del concessionario assuntore dei lavori. Dopo una prima decisione di merito e un precedente giudizio di cassazione che aveva cassato la sentenza d'appello per errata applicazione dei criteri probatori sulla data di irreversibile trasformazione del fondo, il giudice di rinvio ha nuovamente deciso confermando il primo grado, ma ha rigettato l'eccezione di prescrizione facendo applicazione della giurisprudenza sopravvenuta sulla occupazione acquisitiva come illecito permanente. L'erede del concessionario ha quindi proposto ricorso principale deducendo, con il primo motivo, la violazione dell'art. 384 c.p.c. per mancato rispetto del principio di diritto già enunciato nella precedente sentenza rescindente, e con il secondo motivo la violazione delle regole sul giudicato interno, assumendo che alcune statuizioni della precedente sentenza d'appello relative al modello dell'occupazione acquisitiva non erano state impugnate dalla controparte. Il Ministero ha proposto ricorso incidentale, rimasto assorbito. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i primi due motivi del ricorso principale, rilevando che il giudice di rinvio era vincolato al principio di diritto fissato nella sentenza rescindente e non poteva applicare un diverso orientamento giurisprudenziale sopravvenuto, in assenza di jus superveniens. Per l'effetto ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Reggio Calabria in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame della decorrenza della prescrizione nel rispetto del dictum precedente.

La decisione

La Corte ha accolto i primi due motivi del ricorso principale dell'erede del concessionario, ha dichiarato assorbiti gli altri motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale del Ministero, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Reggio Calabria, in diversa composizione, perché accerti nuovamente la decorrenza della prescrizione attenendosi al principio di diritto fissato nella sentenza rescindente del 2011. La decisione si fonda sul rilievo che il giudice di rinvio non poteva discostarsi dal principio già enunciato né applicare il successivo mutamento giurisprudenziale in tema di occupazione acquisitiva, poiché non ricorreva uno ius superveniens idoneo a giustificare il superamento del dictum precedente.

Norme richiamate

  • art. 384 c.p.c.

    Il principio di diritto enunciato dalla Cassazione vincola il giudice di rinvio; questi non può discostarsene applicando un diverso orientamento giurisprudenziale sopravvenuto, salvo ius superveniens.

  • art. 2947 c.c.

    Richiamato come norma la cui applicazione era stata oggetto del precedente giudizio di cassazione e che rileva ai fini della prescrizione dell'azione risarcitoria.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati nel precedente annullamento per il vizio relativo alla valutazione della prova presuntiva sulla data di irreversibile trasformazione del fondo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione e non può sostituirlo con un diverso orientamento giurisprudenziale sopravvenuto, salvo che sia intervenuto uno ius superveniens.
  • Quando la cassazione con rinvio deriva da violazione di legge, il giudice di rinvio non può rimettere in discussione l'accertamento dei fatti già acquisiti, ma deve limitarsi ad applicare il principio di diritto stabilito dalla Corte.
  • In tema di occupazione acquisitiva, ai fini della prescrizione dell'azione risarcitoria, il dies a quo va collegato al momento dell'irreversibile trasformazione del fondo e chi eccepisce la prescrizione deve provarne decorrenza e maturazione, anche tramite presunzioni.
  • La prova per presunzioni è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, ma la sua utilizzazione deve essere coerente con il principio di diritto fissato in sede rescindente e con i requisiti di gravità, precisione e concordanza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveResponsabilità della PA
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoPrescrizione

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