Cassazione Penale, Sentenza n. 18465/2022 del 10/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 16/12/2021 che, in esito al rinvio della Corte, ha confermato la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di permesso-premio ex art. 30-ter O.P. presentata da Gallace, condannato per reati ostativi commessi in contesto mafioso. Il ricorrente contestava la valutazione del Tribunale, sostenendo che il giudice avrebbe dovuto considerare, sulla base di tutti gli elementi concreti e del percorso trattamentale ventiseienne in carcere, la sussistenza di una effettiva cesura rispetto all'organizzazione criminale e che la motivazione fosse apparente e in contrasto con i principi dettati dalla Corte Costituzionale (sent. n. 253/2019) e dalla giurisprudenza di legittimità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila abbia adottato il corretto e rigoroso iter valutativo previsto dopo la sentenza n. 253/2019 della Corte Costituzionale: pur riconoscendo una condotta carceraria formalmene corretta, il Tribunale ha motivatamente ritenuto carente la prova di una reale e verificata revisione critica dei gravi reati commessi e dell'effettivo distacco dall'organizzazione 'ndranghetista di riferimento; pertanto la presunzione relativa di perdurante collegamento non è stata superata. La Corte ha inoltre confermato la non sindacabilità in sede di legittimità degli apprezzamenti di merito non illogici e ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Norma sulla concessione di permessi-premio: in esecuzione di condanne per reati ostativi l'accesso è disciplinato con particolare rigore; dopo la sentenza n. 253/2019 l'articolo va interpretato alla luce della presunzione relativa di collegamento con l'organizzazione criminale.
Disposizioni che individuano i reati ostativi; la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale il comma 1 nella parte in cui imponeva una presunzione assoluta, rimanendo quindi possibile valutare casi in concreto secondo criteri rigorosi.
Dispositivo connesso ai benefici penitenziari; va applicato in combinato con l'art. 4-bis e alla luce della giurisprudenza costituzionale che richiede valutazioni individualizzate.
art. 3 Cost.
Richiamato come parametro costituzionale per valutare la compatibilità di una disciplina che attribuisca presunzioni assolute, in relazione all'uguaglianza e alla ragionevolezza delle misure.
art. 27 Cost., comma 3
Principio della finalità rieducativa della pena: nella fase esecutiva il tempo di detenzione e il percorso rieducativo rilevano per valutare la trasformazione della personalità del detenuto e la possibilità di superare la presunzione di attualità dei collegamenti.
Richiamato dal ricorrente come premessa di censura; la Corte non ha ritenuto che vi fosse violazione procedurale sindacabile in questa sede, considerata la valutazione di merito compiuta dal Tribunale.
Sentenza Corte Costituzionale n. 253 del 2019
Ha dichiarato incostituzionale la presunzione assoluta prevista dall'art. 4-bis comma 1 e ha stabilito che la presunzione di perdurante collegamento con la criminalità organizzata deve essere relativa e superabile mediante prova contraria; ha anche imposto valutazioni concrete e rigorose, comprensive del contesto esterno e del decorso del tempo.
Giurisprudenza Corte Costituzionale (sent. n. 306 del 1993)
Riferimento storico per l'affermazione che la collaborazione non è un indice esclusivo di ravvedimento né la mancata collaborazione può costituire indice assoluto di mancanza di ravvedimento; usata per rafforzare il principio della relatività della presunzione.
Massime di principio
- Dopo la sentenza n. 253/2019 la presunzione di perdurante collegamento con la criminalità organizzata è relativa: il detenuto può vincerla, ma l'onere probatorio grava sul richiedente e richiede elementi concreti e specifici.
- La sola condotta carceraria regolare e la mera partecipazione a percorsi rieducativi non sono, di per sé, sufficienti a superare l'ostatività per reati commessi in contesto mafioso; servono prove che escludano il rischio di ripristino dei collegamenti.
- Il giudice di sorveglianza deve svolgere una valutazione individualizzata e attualizzata, anche acquisendo d'ufficio elementi sul contesto esterno in cui il detenuto sarebbe reinserito (es. persistenza o estinzione dell'organizzazione, segnalazioni degli uffici investigativi).
- Gli apprezzamenti di merito del giudice di sorveglianza, purché adeguatamente motivati e privi di illogicità manifesta, non sono sindacabili in sede di legittimità; la Cassazione si limita a verificare la correttezza procedurale e la logicità della motivazione.
- In presenza di reati ostativi commessi in contesti mafiosi il livello di prova richiesto per superare la presunzione è particolarmente stringente e deve riguardare non solo il comportamento carcerario ma anche l'effettiva cesura dai legami associativi.
- Chi intende ottenere benefici premiali deve allegare elementi concreti e non generiche affermazioni: documentazione, testimonianze, risultanze investigative o elementi di fatto idonei a dimostrare la cessazione dei collegamenti e l'assenza di rischio di reinserimento criminale.
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