Cassazione Penale, Ordinanza n. 24259/2025 del 01/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che la doglianza fosse generica e si risolvesse nella richiesta di una rivalutazione del merito già esaminato correttamente dal Tribunale di sorveglianza. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del 11 febbraio 2025 con cui il Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria aveva rigettato la richiesta di detenzione domiciliare ex art. 47-ter ord. pen., presentata in ragione della sua condizione di ultrasettantenne. Il ricorso è articolato in un unico motivo, ma non censura specificamente singoli passaggi del provvedimento impugnato; mira invece a ottenere una nuova valutazione di merito dei presupposti del beneficio penitenziario. La Corte rileva che il Tribunale aveva correttamente valorizzato il numerosissimo carico di precedenti penali del richiedente, le indicazioni negative della relazione di sintesi del 16 settembre 2024 e la conseguente prognosi sfavorevole, tali da escludere la finalità di prevenzione speciale propria della misura. Il ricorrente invocava, in sostanza, il beneficio fondato sull'età, ma la Corte afferma che la condizione di ultrasettantenne non determina automaticamente la concessione della detenzione domiciliare e resta recessiva rispetto agli elementi negativi valutati dal giudice di sorveglianza.
Norme richiamate
art. 47-ter l. 26 luglio 1975, n. 354
La detenzione domiciliare è una misura alternativa che non spetta automaticamente per la sola condizione di ultrasettantenne, dovendo il giudice verificare la concretezza dei presupposti e la idoneità della misura a soddisfare le finalità di prevenzione speciale.
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e, salvo cause di esonero, di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità avverso provvedimenti in materia di misure alternative, il ricorso deve contenere censure specifiche e non può limitarsi a sollecitare una nuova valutazione del merito dei presupposti già scrutinati dal giudice di sorveglianza.
- La condizione soggettiva di ultrasettantenne non comporta, di per sé, un automatismo nell'accesso alla detenzione domiciliare, dovendo comunque il giudice apprezzare se la misura sia concretamente idonea a realizzare le finalità di prevenzione speciale.
- La presenza di numerosi precedenti penali e di elementi negativi desumibili dalla relazione di sintesi può legittimamente fondare un giudizio prognostico sfavorevole e giustificare il rigetto della richiesta di misura alternativa.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, ove non ricorrano ipotesi di esonero.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 1 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 24157/2025 del 01/07/2025
- ordinanza_penale · 1 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 24158/2025 del 01/07/2025
- ordinanza_penale · 1 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 24159/2025 del 01/07/2025
- ordinanza_penale · 1 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 24161/2025 del 01/07/2025
- ordinanza_penale · 1 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 24163/2025 del 01/07/2025
- ordinanza_penale · 1 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 24165/2025 del 01/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →