Sentenza del 03/10/2018 n. 24009 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva notificato a L.G. un avviso di liquidazione e accertamento, rettificando il valore dei beni oggetto di una sentenza di usucapione del Tribunale di Roma. La contribuente aveva contestato l'atto per difetto di motivazione e altri vizi, tra cui la discordanza con una precedente valutazione dell'immobile, l'errata indicazione dell'aliquota, degli identificativi catastali e della valuta, nonché l'utilizzo di una perizia UTE non allegata all'avviso. La CTP aveva accolto il ricorso, mentre la CTR del Lazio aveva ritenuto valido l'accertamento. Gli eredi hanno quindi proposto ricorso per cassazione articolato in nove motivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i motivi di ricorso. Ha rilevato la totale carenza di autosufficienza, poiché i ricorrenti non avevano trascritto nel ricorso gli atti e i passaggi dell'avviso di accertamento necessari per verificare le censure, né indicato adeguatamente dove tali documenti fossero reperibili. Inoltre, le doglianze non erano state ricondotte con precisione a uno dei vizi tassativamente previsti dall'art. 360 c.p.c. e tendevano a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, non consentita in sede di legittimità. La censura relativa alla diversa denominazione della Commissione è stata ritenuta infondata, poiché la Commissione Tributaria Regionale di Roma coincide con la Commissione Tributaria Regionale del Lazio. Il ricorso è stato pertanto rigettato e i ricorrenti sono stati condannati al pagamento di 2.000 euro per spese di lite, oltre alle eventuali spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione deve contenere, tra l'altro, l'indicazione specifica degli atti e dei documenti sui quali il ricorso si fonda.
Nel giudizio di cassazione il ricorrente deve rispettare il principio di autosufficienza, trascrivendo o riportando in modo adeguato i contenuti degli atti rilevanti e indicando con precisione dove essi siano reperibili, così da consentire alla Corte di verificare le censure senza ricercare autonomamente nei fascicoli.
I motivi di ricorso per cassazione devono essere ricondotti alle ipotesi tassative di censura previste dalla norma.
Il ricorso per cassazione è un giudizio a critica vincolata: non sono ammesse contestazioni generiche o richieste di riesame dei fatti, ma soltanto specifiche denunce di violazioni di legge, nullità processuali o altri vizi rientranti nelle categorie previste.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51
Norma richiamata in relazione alla determinazione del valore dei beni ai fini dell'imposta di registro.
La norma disciplina i criteri con cui l'amministrazione finanziaria può controllare e rettificare il valore dichiarato dei beni; nel caso concreto, tuttavia, la relativa censura non è stata esaminata nel merito perché il motivo è stato ritenuto inammissibile.
Statuto dei diritti del contribuente.
È stata invocata dai ricorrenti in relazione ai requisiti di motivazione e correttezza dell'atto impositivo, ma le censure non sono state esaminate nel merito per carenza di autosufficienza e specificità.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è sufficiente riproporre le contestazioni già mosse contro l'atto tributario: occorre criticare specificamente le ragioni giuridiche poste dal giudice d'appello a fondamento della decisione.
- Quando si denuncia un difetto di motivazione dell'avviso di accertamento, il ricorrente deve riportare nel ricorso i passaggi essenziali dell'avviso contestati e indicare con precisione dove si trovano gli atti nei fascicoli processuali.
- Ogni motivo deve essere ricondotto in modo chiaro a una specifica ipotesi dell'art. 360 c.p.c.; formulazioni generiche o cumulative comportano l'inammissibilità.
- La Corte di cassazione non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione delle prove, dei documenti o della congruità economica delle stime effettuate dal giudice di merito, salvo specifici vizi di legge o processuali adeguatamente dedotti.
- Errori formali nell'atto impositivo possono non determinare automaticamente la nullità se risultano riconoscibili come meri errori materiali e l'atto consente comunque di individuare la pretesa fiscale; la contestazione deve dimostrare concretamente l'incertezza o il pregiudizio arrecato.
- In sede di legittimità, il mancato rispetto dei requisiti formali e tecnici del ricorso può impedire completamente l'esame delle questioni sostanziali, anche se queste potrebbero astrattamente avere rilievo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 3 ott 2018Sentenza del 03/10/2018 n. 505 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 3 ott 2018Sentenza del 03/10/2018 n. 638 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 3 ott 2018Sentenza del 03/10/2018 n. 644 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 3 ott 2018Sentenza del 03/10/2018 n. 1037 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
- Sentenza · 3 ott 2018Sentenza del 03/10/2018 n. 1727 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 3 ott 2018Sentenza del 03/10/2018 n. 1728 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →