Cassazione Penale, Sentenza n. 25800/2023 del 14/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso articolato in due motivi: 1) violazione dell'art. 2 cod. pen. per aver la Corte di appello applicato retroattivamente la più grave cornice edittale prevista dall'art. 625, comma 1, cod. pen., come modificato dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, fissando la pena al minimo edittale vigente alla data della sentenza anziché a quello vigente al momento del fatto (19 febbraio 2015); 2) doglianza di contraddittorietà/illogicità della motivazione sulla penale responsabilità, deducendo che non vi era prova che l'allaccio abusivo interessasse l'abitazione dell'imputata e che quindi mancasse il dolo personale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato, confermando che i giudici del merito si sono basati sulla deposizione del tecnico ENEL per ritenere che l'allaccio abusivo alimentasse anche l'abitazione dell'imputata. Il primo motivo è stato ritenuto fondato: la Corte territoriale ha applicato retroattivamente una cornice edittale più grave in violazione dell'art. 2 cod. pen. Inoltre, la Corte ha rilevato che, per effetto della modifica normativa (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 2, comma 1, lett. i), il reato in contestazione è divenuto procedibile a querela e che non risulta querela presentata dalla persona offesa; ne consegue che l'azione penale non può proseguire. La sentenza impugnata è quindi annullata senza rinvio per difetto di querela.
Norme richiamate
Principio di irretroattività della legge penale più grave: non è consentito applicare retroattivamente una cornice edittale più sfavorevole vigente successivamente ai fatti.
modificato dall'art. 1, comma 7, della legge 23 giugno 2017 n. 103
La Corte ha rilevato che la Corte di appello ha utilizzato i nuovi limiti edittali introdotti dalla modifica del 2017 nonostante il fatto fosse stato commesso anteriormente, determinando così l'errore di retroattività.
Richiamato in relazione al reato di furto; inserito nel quadro fattuale ma senza diversa interpretazione specifica rispetto al furto contestato.
art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e), cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione utilizzati dalla ricorrente (violazione di norme di diritto e vizio di motivazione).
art. 129, comma 1, cod. proc. pen.
Previsione procedurale richiamata per verificare l'eventuale esistenza di cause di estinzione o proscioglimento prima di disporre la statuizione sulla sentenza.
legge 23 giugno 2017 n. 103, art. 1, comma 7
Norma che ha modificato i limiti edittali dell'art. 625; la sua applicazione retroattiva è stata ritenuta contraria al principio di non retroattività delle norme più gravose.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 2, comma 1, lett. i)
Interpretata dalla Corte come norma che ha reso procedibile a querela il reato contestato; alla luce di ciò, la mancanza di querela comporta il difetto di azione penale e l'annullamento senza rinvio della sentenza.
Massime di principio
- Non è possibile applicare retroattivamente una legge penale più grave: in caso di modifica dei limiti edittali dopo la commissione del reato, va usata la cornice vigente al momento del fatto (art. 2 cod. pen.).
- Se, in seguito a modifiche normative, un reato diventa procedibile a querela e non risulta querela presentata, l'azione penale non può proseguire e la sentenza va annullata per difetto di querela (salvo che intervengano altri istituti estintivi).
- Le doglianze sulla motivazione dei giudici del merito richiedono la specificazione del travisamento delle prove effettivamente utilizzate: se la Corte territoriale si è motivatamente basata sulla testimonianza di un tecnico, il ricorrente deve dimostrare che quella deposizione è stata travisata, non appellarsi a rilievi generici.
- In sede di rideterminazione della pena in appello o cassazione, il giudice deve rispettare la cornice normativa vigente al momento del fatto; violazioni di tale principio possono condurre all'annullamento della decisione.
- Quando si contesta la responsabilità in reati tecnici (es. furto di energia), le perizie e le deposizioni tecniche dell'ente erogatore sono prove rilevanti: senza indicare errori specifici in tali accertamenti, le contestazioni di contraddittorietà sono difficili da accogliere.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 14 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 25561/2023 del 14/06/2023
- Sentenza penale · 14 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 25562/2023 del 14/06/2023
- Sentenza penale · 14 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 25563/2023 del 14/06/2023
- Sentenza penale · 14 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 25564/2023 del 14/06/2023
- Sentenza penale · 14 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 25565/2023 del 14/06/2023
- Sentenza penale · 14 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 25566/2023 del 14/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →