Cassazione Civile, Ordinanza n. 18477/2022 del 08/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un licenziamento intimato all'esito di una procedura di licenziamento collettivo attivata da una società formalmente datrice di lavoro. I giudici di merito avevano ritenuto che tra due società del gruppo esistesse un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro; perciò la verifica degli esuberi nella procedura collettiva avrebbe dovuto considerare anche i dipendenti dell'altra società e non solo quelli della formale datrice. La Corte d'appello aveva quindi confermato l'illegittimità del licenziamento, ordinando la reintegrazione e il risarcimento entro il limite di 12 mensilità, oltre a respingere le ulteriori censure sulla quantificazione dell'indennità. In cassazione la società aveva proposto quattro motivi di ricorso avverso tale sentenza, ma prima della decisione ha notificato atto di rinuncia al ricorso e chiesto l'estinzione del giudizio; la controparte ha dato atto della rinuncia e ha insistito solo per la condanna alle spese.
La decisione
La Corte prende atto della rituale rinuncia al ricorso notificata alla controricorrente e dichiara estinto il processo. Precisa che la rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione anche senza accettazione della controparte, purché sia portata a sua conoscenza; il passaggio in giudicato della sentenza impugnata consegue alla rinuncia. Il Collegio, tuttavia, condanna la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, ponendole a suo carico e disponendo la distrazione in favore del difensore antistatario della controricorrente. Viene escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, perché l'estinzione del giudizio rende inapplicabile l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
richiamato solo per la comunicazione della proposta del relatore e la fissazione dell'adunanza camerale
la rinuncia al ricorso produce effetti processuali se è portata a conoscenza della parte controinteressata mediante notificazione o comunicazione ai difensori; non richiede accettazione
la regolazione delle spese in caso di rinuncia è rimessa alla discrezionalità del collegio, che può porle a carico della parte che ha dato causa all'estinzione
art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.
richiamato per il rinvio motivazionale ad orientamenti giurisprudenziali già consolidati
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
non si applica quando il processo si estingue per rinuncia al ricorso
richiamata implicitamente dal contesto della procedura di licenziamento collettivo, quale sfondo normativo della controversia
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, una volta notificata alla controparte, determina l'estinzione del processo anche se la controparte non l'accetta.
- La rinuncia al ricorso comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e fa venir meno l'interesse a coltivare il giudizio di impugnazione.
- La mancata accettazione della rinuncia da parte del contraddittore non impedisce la regolazione delle spese; il collegio può porle a carico del ricorrente rinunciante.
- In caso di estinzione del processo per rinuncia al ricorso, non si applica l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto per l'impugnazione respinta o dichiarata inammissibile.
- La pronuncia di estinzione non comporta una decisione sul merito delle censure dedotte, che restano assorbite dalla rinuncia.
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