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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 09107/2026 del 09/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza del Tribunale di Novara. Il ricorrente aveva depositato l'atto di appello il 20/06/2025 mediante invio tramite posta elettronica certificata (PEC) alla cancelleria del Tribunale di Novara, anziché utilizzare il portale telematico previsto dalla disciplina introdotta dalla riforma (art. 111-bis c.p.p. e decreti attuativi). Il ricorrente deduce che l'art. 3 del decreto ministeriale n. 213/29.12.2023 imporrebbe solo l'obbligo telematico senza sanzionare l'omesso utilizzo del portale con l'inammissibilità, sostenendo che anche il deposito a mezzo PEC sarebbe da ritenersi consentito.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha confermato che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, per i soggetti esterni (avvocati, consulenti, parti private) e per gli atti di impugnazione l'uso esclusivo del portale telematico è obbligatorio in base all'art. 111-bis c.p.p. e ai decreti ministeriali di attuazione; il deposito mediante PEC non è idoneo a sostituire il deposito attraverso il portale salvo le eccezioni espressamente previste. La Corte ha richiamato che l'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p. prevede l'inammissibilità dell'impugnazione quando non siano state osservate le disposizioni di cui all'art. 582 c.p.p., che rinvia alle modalità di cui all'art. 111-bis. Conseguentemente l'appello era inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 111-bis cod. proc. pen.

    Stabilisce il principio generale dell'obbligatorietà del deposito telematico degli atti, imponendo modalità che garantiscano certezza temporale, identificazione del mittente/destinatario, sicurezza, tracciabilità e affidabilità; le eccezioni sono quelle previste dall'art. 175-bis.

  • art. 582 cod. proc. pen. (nuova formulazione)

    Prevede che, salvo diversa previsione di legge, l'atto di impugnazione è presentato mediante deposito con le modalità di cui all'art. 111-bis; opera un regime residuale di deposito analogico solo per ipotesi personali previste dal comma 1-bis.

  • art. 583 cod. proc. pen.

    Richiamata nella sentenza come norma abrogata nella parte relativa alle modalità tradizionali di proposizione dell'impugnazione (invio tramite raccomandata o telefax), nel quadro della riforma processuale.

  • art. 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. c

    Prevede l'inammissibilità dell'impugnazione anche quando non siano state osservate le disposizioni dell'art. 582: ciò collega l'inosservanza delle modalità di deposito telematico alla sanzione dell'inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 87 d.lgs. n. 150/2022 (riforma Cartabia)

    "definite le regole tecniche riguardanti il deposito, la comunicazione e la notificazione con modalità telematiche degli atti del procedimento penale"; "individuati gli uffici giudiziari e le tipologie di atti per cui possano essere adottate anche modalità non telematiche di deposito, comunicazione o notificazione, nonché i termini di transizione al nuovo regime"; le disposizioni di cui all'art. 111-bis "si applichino a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti..."

    Stabilisce la competenza regolamentare per le regole tecniche del processo telematico e disciplina il regime transitorio di applicazione dell'art. 111-bis, prevedendo la possibilità di termini differenziati per uffici e tipologie di atti.

  • art. 3 decreto del Ministero della giustizia n. 217/2023 (come sostituito dall'art.1 del DM n.206/2024)

    "il deposito di atti, documenti, richieste e memorie, a partire dal 1° gennaio 2025, abbia luogo con modalità telematiche"

    Ha fissato il 1° gennaio 2025 quale data di entrata in vigore dell'obbligo generalizzato di deposito telematico tramite portale per i soggetti esterni presso Procure, sezioni GIP e Tribunali; per i soggetti interni l'obbligo è differito e sono previste deroghe transitorie.

Massime di principio

  • A partire dalla data di entrata in vigore prevista nei decreti attuativi (qui il 1° gennaio 2025 per i soggetti esterni) le impugnazioni devono essere depositate mediante il portale telematico obbligatorio: il deposito tramite PEC non sostituisce il deposito sul portale, salvo eccezioni espressamente previste dalla normativa.
  • L'inosservanza delle modalità di deposito telematico prescritte dalla normativa processuale (art. 111-bis e art. 582) può comportare l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 591 c.p.p.; pertanto le modalità formali sono essenziali e vincolanti.
  • Le eccezioni all'obbligo telematico (es. ipotesi previste dall'art. 175-bis o specifiche deroghe o termini transitori individuati nei regolamenti/atti ministeriali) devono essere invocate e documentate concretamente per poter giustificare l'uso di modalità diverse.
  • In caso di malfunzionamento del portale o di oggettiva impossibilità tecnica a utilizzare la modalità prescritta, è necessario raccogliere e conservare prove che attestino il problema (segnalazioni ufficiali, ricevute di malfunzionamento, comunicazioni della cancelleria) e agire secondo le vie alternative previste dalla normativa o dal regolamento transitorio; l'onere della prova grava sulla parte che invoca l'eccezione.
  • Prima di depositare un atto di impugnazione, verificare sempre la normativa transitoria e i decreti/istruzioni del Ministero della Giustizia e del singolo ufficio giudiziario per conoscere eventuali deroghe temporanee o modalità differenziate (ad es. per soggetti interni o tipologie particolari di atti).

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