Cassazione Civile, Ordinanza n. 26318/2023 del 11/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (federazione)
La controversia
La controversia nasce dall’esclusione di una società calcistica dal campionato di Serie B 2021/2022 per mancato rispetto dei requisiti fiscali previsti dal sistema delle licenze nazionali FIGC, seguita dallo svincolo d’autorità dei tesserati e dall’affiliazione di un’altra società riconducibile al medesimo contesto sportivo. La società esclusa e il suo socio di maggioranza hanno promosso azione risarcitoria e inibitoria davanti al Tribunale di Venezia contro FIGC, il presidente federale e altri soggetti privati, deducendo l’illegittimità dei provvedimenti federali, la lesione di diritti di proprietà industriale sui marchi e atti di concorrenza sleale. FIGC e il presidente hanno proposto regolamento preventivo di giurisdizione, sostenendo che le domande contro di loro fossero devolute al giudice amministrativo ex art. 133 c.p.a., mentre la controparte ha insistito per la giurisdizione ordinaria e ha anche sollevato questioni di legittimità costituzionale e litispendenza.
La decisione
La Corte ha dichiarato la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle domande proposte contro FIGC e il presidente federale, ritenendo che il petitum sostanziale investisse provvedimenti federali di esclusione, svincolo e affiliazione incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche e comunque espressione di attività provvedimentale della federazione. Ha invece dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario sulle domande contro i soggetti privati, perché si tratta di controversia tra privati, pur se fondata su atti della federazione. Le questioni di costituzionalità sono state considerate irrilevanti in sede di regolamento; l’eccezione di litispendenza è stata respinta. Le spese del giudizio di regolamento non risultano definite nel testo trasmesso.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. z) c.p.a.
Attribuisce al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva sulle controversie aventi ad oggetto atti del CONI o delle federazioni sportive, salvo quelle inerenti ai rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti.
art. 133, comma 1, lett. z-septies) c.p.a.
Rende devolute al giudice amministrativo le controversie sui provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche.
art. 3, comma 1, d.l. n. 220/2003 conv. in l. n. 280/2003
La Corte lo richiama come base della competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio per le controversie riservate alla giurisdizione esclusiva amministrativa in materia sportiva.
art. 2 d.l. n. 220/2003 conv. in l. n. 280/2003
La riserva alla giustizia sportiva non impedisce la tutela risarcitoria per equivalente davanti al giudice statale, che può conoscere incidentalmente degli atti federali lesivi.
art. 133, comma 1, lett. z-septies) c.p.a.
Applicabile ratione temporis alla controversia, essendo in vigore dal 1 gennaio 2019.
art. 103 Cost.
La giurisdizione amministrativa esclusiva richiede la partecipazione della pubblica amministrazione o del soggetto titolare della funzione pubblica; le domande contro soli privati restano al giudice ordinario.
È evocato come base delle dedotte condotte di concorrenza sleale, ma la relativa domanda, per quanto dipendente dai provvedimenti federali, non muta la giurisdizione sulle domande contro i privati.
È richiamato quale fondamento della tutela dei marchi contro l’uso non autorizzato e della domanda inibitoria.
art. 9 Regolamento UE n. 2017/1001
È richiamato come fonte della tutela del marchio dell’Unione e della relativa protezione inibitoria.
Massime di principio
- Ai fini del riparto di giurisdizione occorre avere riguardo al petitum sostanziale e alla causa petendi, verificando la natura intrinseca della posizione dedotta in giudizio e il rapporto giuridico di riferimento.
- Le controversie aventi a oggetto provvedimenti delle federazioni sportive che incidono sull’ammissione o esclusione da competizioni professionistiche rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, anche quando siano fatte valere domande risarcitorie e inibitorie.
- La deroga per i rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti non si applica quando la controversia riguarda l’illegittimo esercizio di poteri provvedimentali della federazione, ma solo a rapporti di diritto privato tra i soggetti dell’ordinamento sportivo.
- La presenza di domande contro soggetti privati non trasferisce la giurisdizione amministrativa su tali domande, che restano devolute al giudice ordinario se non coinvolgono la pubblica amministrazione o il soggetto esercente la funzione pubblica.
- Le questioni di legittimità costituzionale che non incidono sulla norma attributiva della giurisdizione sono irrilevanti nel giudizio di regolamento di giurisdizione.
- La pendenza di un giudizio davanti al giudice amministrativo non impedisce la proposizione e la decisione del regolamento preventivo di giurisdizione davanti alla Corte di cassazione.
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