Cassazione Penale, Ordinanza n. 21464/2025 del 06/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, ritenuto responsabile nei giudizi di merito per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Palermo. La difesa ha dedotto: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; 2) violazione dell'art. 99 c.p., con riferimento alla recidiva ritenuta in sentenza; 3) violazione di legge e vizio di motivazione sulla asserita eccessività della pena inflitta. I fatti, esposti in modo neutro, riguardano la detenzione illecita di hashish e cocaina in quantitativi indicati nell'imputazione, con contestazione dei commi 1 e 4 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse sorretta da motivazione congrua su tutti i profili dedotti: corretta esclusione della lieve entità in base a quantitativo dello stupefacente, diversità delle sostanze, modalità di detenzione e frazionamento in dosi, elementi ritenuti indicativi di professionalità dell'attività illecita e di rilevante capacità di diffusione sul mercato; adeguata motivazione sulla recidiva, fondata sui precedenti penali e sulla gravità del fatto; non sindacabile in cassazione la valutazione sulla dosimetria della pena, trattandosi di apprezzamento discrezionale del giudice di merito non viziato da arbitrarietà o illogicità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice per la detenzione illecita di stupefacenti; la Corte ha ritenuto legittima l'esclusione della lieve entità di cui al comma 5 sulla base della complessiva offensività del fatto e degli indici sintomatici della professionalità dell'attività illecita.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
La fattispecie di lieve entità richiede una valutazione complessiva di condotta, mezzi, modalità ed effetti; nel caso concreto è stata esclusa per quantità, varietà della droga, modalità di detenzione e frazionamento in dosi.
La recidiva è stata ritenuta correttamente motivata in ragione dei precedenti penali e della gravità del fatto, quale indice di maggiore pericolosità sociale.
La determinazione del quantum di pena è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito entro i limiti di legge.
I parametri di commisurazione della pena devono orientare la discrezionalità del giudice e la relativa scelta deve essere motivata.
Massime di principio
- La fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti va esclusa quando la valutazione complessiva dei dati fattuali evidenzi elementi incompatibili con la minima offensività, quali il rilevante quantitativo, la pluralità delle sostanze, le modalità di custodia e il frazionamento in dosi.
- Ai fini del giudizio sulla lieve entità, il giudice può valorizzare indici sintomatici della professionalità dell'attività illecita e della capacità di diffusione sul mercato, purché fondi la decisione su una valutazione globale del fatto.
- La recidiva può essere confermata quando sia adeguatamente motivata in rapporto ai precedenti penali dell'imputato e alla gravità del nuovo fatto, quali indicatori di maggiore pericolosità sociale.
- La determinazione della pena è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se non nei casi di manifesta arbitrarietà, illogicità o totale mancanza di motivazione.
- In cassazione sono inammissibili le censure che mirano a ottenere una nuova valutazione del merito, quando la sentenza impugnata abbia già esposto una motivazione coerente e non meramente apparente.
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