Cassazione Penale, Sentenza n. 5821/2022 del 18/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere per reati in materia di stupefacenti e articola principali censure: (1) illegittima utilizzazione di conversazioni intercettate autorizzate originariamente per un diverso reato (tentata estorsione), con contestazione della mancata connessione ex art. 12 c.p.p. e della non applicabilità della legge n.7/2020; (2) mancata motivazione circa l'assoluta indispensabilità delle intercettazioni ai fini dell'accertamento del reato per il quale è stato disposto l'arresto; (3) carenza dei gravi indizi di colpevolezza specifici a suo carico e mancato confronto con le tesi difensive; (4) carenza della motivazione sulle esigenze cautelari e sulla attualità del pericolo di reiterazione, con richiamo al tempo trascorso tra fatti e misura; (5) violazione dell'art. 292 c.p.p. sulla esposizione degli elementi di fatto che giustificano la misura.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In diritto la Corte ritiene: (i) infondate le censure sulle intercettazioni: ai fini dell'utilizzabilità in altro procedimento è consentito l'impiego delle captazioni quando esse risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza (art. 270 c.p.p.), principio confermato dalla pronuncia delle Sezioni Unite "Cavallo"; perciò l'utilizzo delle intercettazioni disposte per un tentativo di estorsione è ammissibile per l'accertamento del reato di traffico di stupefacenti (art. 74 DPR 309/1990) che prevede l'arresto obbligatorio in flagranza; (ii) non è richiesta, nella fase delle indagini preliminari, una motivazione espressa e formale circa l'«assoluta indispensabilità» delle intercettazioni provenienti da altro procedimento: tale valutazione può risultare implicitamente dalla decisione che si fonda essenzialmente su quelle risultanze; (iii) i gravi indizi a carico del ricorrente sono sufficientemente delineati: intercettazioni, attività di osservazione, alcune ammissioni e riscontri (custodia prolungata della droga, trasporto, compensi, richieste di informazioni sulle vendite, segnalarne i controlli di polizia) costituiscono un apprezzabile contributo all'associazione finalizzata al narcotraffico; (iv) le esigenze cautelari risultano provate: opera una presunzione relativa di pericolosità per i reati di cui all'art. 74 DPR 309/1990 e, nel caso concreto, la Corte ritiene attuale il rischio di reiterazione per la natura e la continuità dell'attività del ricorrente, nonostante il tempo trascorso. Di conseguenza il provvedimento di custodia è stato confermato.
Norme richiamate
Richiamato tra le norme invocate dal ricorrente in relazione a presunte violazioni procedurali, ma non determinante nella decisione di merito.
Disciplina l'utilizzabilità delle intercettazioni in procedimenti diversi; la Corte interpreta la norma nel senso che i risultati delle intercettazioni possono essere utilizzati in altro procedimento se indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza.
Norma generale sui divieti di utilizzazione delle intercettazioni; la Corte rileva che non impone la sanzione automatica di inutilizzabilità per omissioni formali nella fase delle indagini preliminari.
Riferito nelle censure riguardanti la verifica dei gravi indizi di colpevolezza; la Corte valuta che i gravi indizi risultano sussistenti e adeguatamente motivati.
Riguarda la motivazione ai fini delle misure cautelari; la Corte ritiene che la valutazione delle esigenze cautelari sia adeguatamente esposta e fondata su elementi specifici.
Prevvede la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per i delitti in materia di stupefacenti; la Corte la applica richiedendo elementi adeguati per superarla, che nel caso non sussistono.
Richiamato dal ricorrente in tema di esposizione degli elementi che giustificano le esigenze cautelari; la Corte ritiene che l'ordinanza abbia adeguatamente esposto gli elementi di fatto rilevanti.
Norme sulla fase di deposito e acquisizione degli atti di intercettazione; la Corte chiarisce che il provvedimento di "utilizzabilità" formale non è necessario nella fase delle indagini preliminari per l'impiego degli elementi intercettati.
Principio di tassatività delle nullità: la Corte sottolinea che l'inosservanza formale delle disposizioni processuali non determina automaticamente la nullità se non nei casi espressamente previsti.
legge 28 febbraio 2020, n. 7 (riforma intercettazioni)
Il ricorrente contestava l'applicabilità della nuova disciplina; la Corte ritiene che, anche secondo la disciplina previgente, l'utilizzabilità fosse consentita nei casi di indispensabilità per delitti con arresto obbligatorio in flagranza, perciò la doglianza è infondata.
Norma incriminatrice sugli stupefacenti: il reato è tra quelli per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza; ciò ha inciso sulla valutazione dell'utilizzabilità delle intercettazioni e sull'operatività della presunzione di esigenze cautelari.
Norma sulla connessione dei procedimenti richiamata dal ricorrente; la Corte ritiene che, anche in assenza di connessione formale, le intercettazioni possano essere utilizzate nei limiti dell'art. 270 se indispensabili per reati con arresto obbligatorio in flagranza.
Richiamato per il rilievo che il reato di cui all'art. 74 DPR 309/1990 comporta, per i limiti edittali, l'arresto obbligatorio in flagranza; elemento utilizzato per giustificare l'impiego delle intercettazioni.
Sez. U., n. 51 del 28/11/2019, "Cavallo"
«Il divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati di intercettazioni di conversazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali siano state autorizzate le intercettazioni - salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza - non opera con riferimento ai risultati relativi a reati che risultino connessi ex art. 12 cod. proc. pen. a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata ab origine disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dalla legge»
Principio di diritto richiamato dalla Corte: la giurisprudenza di legittimità ammette l'utilizzabilità in altro procedimento quando le intercettazioni sono "indispensabili" per reati con arresto obbligatorio in flagranza; la sentenza "Cavallo" è usata come conferma dell'interpretazione adottata.
Massime di principio
- Le intercettazioni autorizzate per un procedimento diverso possono essere utilizzate in un "procedimento ricevente" se risultano indispensabili per l'accertamento di reati per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza (art. 270 c.p.p. e giurisprudenza consolidata, v. Sez. U. "Cavallo").
- Nella fase delle indagini preliminari non è richiesta una motivazione formale ed espressa sull'"assoluta indispensabilità" delle intercettazioni provenienti da altro procedimento: è sufficiente che tale necessità risulti implicitamente e inequivocabilmente dalla decisione che utilizza quelle risultanze.
- L'inosservanza di adempimenti formali relativi alle intercettazioni (es. mancato deposito o provvedimento formale di acquisizione) non determina automaticamente inutilizzabilità o nullità, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge.
- La condotta di custodia stabile e continuativa della droga per conto di terzi può costituire un apprezzabile contributo alla realizzazione degli scopi di un'associazione finalizzata al narcotraffico e integra i gravi indizi di partecipazione all'associazione.
- Per i reati di stupefacenti opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari (art. 275 c.p.p.); per superarla è necessario fornire elementi concreti e significativi, e il mero tempo trascorso tra i fatti e la misura non è normalmente sufficiente a escludere la pericolosità.
- Nel criticare misure cautelari è necessario indicare con precisione quali elementi probatori non sono stati valutati o sono stati travisati: censure generiche sulla mancata considerazione delle tesi difensive sono spesso ritenute non specifiche e quindi destinate a fallire.
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