Cassazione Penale, Sentenza n. 4760/2025 del 05/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso di Davide Cioffi: quattro motivi di cassazione riguardanti la determinazione della pena dopo l'assoluzione dal reato piu grave (articoli 132 e 133 c.p.), la riforma delle statuizioni sulle circostanze attenuanti generiche e sulla continuazione relativamente al reato di riciclaggio (art. 648bis c.p.), la presunta violazione del divieto di reformatio in peius (art. 597 c.p.p.) per un aumento della pena per il reato associativo satellite, e l'omessa riforma delle statuizioni sulla confisca (art. 240 c.p.). Il ricorso di Fabio Lanzafame: censura sulla determinazione della pena complessiva per il reato piu grave (art. 416bis c.p.), denuncia di motivazione insufficiente circa la mancata concessione delle attenuanti generiche nella loro massima estensione, e doglianza sulla prescrizione di due reati (capi 10 e 11, art. 512bis c.p.). Entrambi i ricorsi sono proposti contro la sentenza della Corte d'Appello di Catania del 9 aprile 2024, resa in rinvio ex art. 627 c.p.p., nell'ambito di un procedimento che coinvolge reati associativi e vicende di scommesse on-line; il giudizio ha utilizzato intercettazioni, documentazione sequestrata e dichiarazioni del collaboratore di giustizia (Lanzafame).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi non meritevoli di accoglimento. Per Cioffi: rigettati tutti i motivi; la Corte ha ritenuto che l'assoluzione dal reato piu grave non imponga automaticamente una corrispondente riduzione di ogni singolo elemento del calcolo della pena residua, alla luce dell'interpretazione del divieto di reformatio in peius e della giurisprudenza delle Sezioni Unite; alcune questioni (attenuanti generiche, confisca) sono precluse perché già decise nella precedente pronuncia di legittimità. Per Lanzafame: infondati i motivi sulla presunta revisione peggiorativa della pena base (non c'e stata reformatio in peius), la Corte ha ritenuto motivata la non concessione delle attenuanti nella loro massima estensione per i precedenti penali e ha escluso la rinnovabilità di censure non sollevate precedentemente riguardo alla prescrizione dei capi 10) e 11). Complessivamente il resistente ha prevalso; non si è disposta alcuna riforma né annullamento utile se non nella misura in cui eventuali questioni erano già state trattate e definite nel precedente giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Norma che disciplina il giudizio di rinvio in Cassazione; la sentenza impugnata è stata resa in sede di rinvio ai sensi di tale articolo
Dispositivo sul divieto di reformatio in peius: la Corte ricorda che il divieto si estende agli elementi del calcolo della pena e che, se l'appello dell'imputato riguarda circostanze o reati concorrenti, la pena complessiva deve essere comunque diminuita
Criteri per la determinazione della pena; richiamato nel contesto della lamentata mancata rideterminazione della pena dopo l'assoluzione da un reato piu grave
Principi per la quantificazione della pena in presenza di circostanze; invocato dal ricorrente per chiedere motivazione piu ampia sulla determinazione della sanzione
Norma che punisce il reato di riciclaggio; l'assoluzione dal capo relativo ha sollevato questioni di connessione essenziale e di effetti sulle attenuanti/continuazione
Delitto associativo di tipo mafioso; centrale per la determinazione della pena di Lanzafame e per le valutazioni sulle attenuanti speciali riconosciute per collaborazione
art. 416bis.1 comma 3 cod. pen.
Predisposizione della speciale attenuante per la collaborazione; utilizzata nel calcolo della pena e nella valutazione degli effetti sulla prescrizione
Regole sul cumulo e sulla continuazione; rilevante per i calcoli degli aumenti a titolo di continuazione e per i limiti di reformatio in peius
Norma sulla confisca; il ricorrente contestava l'omessa riforma, ma la questione è stata ritenuta preclusa perche gia decisa
Norma relativa ai reati contestati nei capi 10) e 11); la prescrizione di tali reati e la sua valutazione sono state ritenute non dedotte efficacemente nel precedente giudizio di legittimità e quindi precluse
Regole per il calcolo della prescrizione in relazione all'entita della pena; richiamata in relazione agli effetti della attenuante speciale sul termine prescrizionale
Interruzioni del termine di prescrizione; la Corte sottolinea che per i reati in questione il termine ricomincia a decorrere per intero dopo ogni interruzione
Massime di principio
- Il divieto di reformatio in peius si estende oggi non solo al risultato finale della pena ma anche ai singoli elementi del calcolo della pena; il giudice d'appello non può aggravare in specie o quantità quegli elementi quando l'appellante sia il solo imputato
- L'assoluzione da un reato piu grave non determina automaticamente la riduzione proporzionale degli altri elementi della pena: il giudice di rinvio può ricalcolare la pena complessiva purché non intervenga in senso peggiorativo rispetto agli elementi gia' definiti
- Questioni gia' decise con giudicato di legittimità o non dedotte tempestivamente nei precedenti gradi risultano precluse e non possono essere rimesse in discussione in cassazione se il decisum precedente le ha dichiarate manifestamente infondate
- Il giudice deve motivare adeguatamente la quantificazione delle attenuanti generiche; il rifiuto di concederle nella massima estensione puo' essere giustificato con precedenti penali e va valutato concretamente
- Domande di prescrizione devono essere sollevate e trattate nel corretto momento processuale; l'assenza di deduzione nei precedenti motivi di ricorso puo' impedire la loro riapertura in sede successiva
- Nel giudizio di rinvio il giudice non è vincolato ai calcoli intermedi del primo grado ma non puo' aumentare, come pena base o singoli elementi, quanto gia' individuato in via precedente in modo da costituire un aggravamento vietato
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