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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15394/2026 del 28/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello che, pur avendo dichiarato estinto per prescrizione il reato di falsità ideologica (capo 2), aveva confermato le condanne per bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione (capi 1 e 3). I motivi di ricorso contestavano: il diniego della rinnovazione dell'istruttoria e l'esclusione di testimoni difensivi; la mancata valutazione che il prezzo pattuito per la cessione d'azienda (€115.000) fosse stato effettivamente soddisfatto mediante pagamenti ai creditori da parte della cessionaria, di una subcessionaria o degli imputati; la carenza motivazionale circa gli "indici di fraudolenza" e l'assenza di una prognosi postuma sulla offensività dell'operazione; la mancanza del dolo, atteso che le operazioni sarebbero state poste in essere per salvaguardare l'attività; omessa motivazione sul capo 3) (bonifico di €51.900) e vizi nella determinazione della pena; infine, censura della statuizione civile relativa al danno riconosciuto ai soci di parte civile come danno diretto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi, dichiarandoli in parte inammissibili e, nel merito, infondati. Ha confermato la pronuncia di appello che aveva: dichiarato estinto per prescrizione il reato di falsità ideologica (capo 2), confermato le condanne per bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione (capi 1 e 3) con pena definitiva di anni 2 e mesi 4 di reclusione per ciascun imputato (pena principale) e le pene accessorie previste dall'art. 216 r.d. 267/1942 per la durata indicata nel dispositivo. La Cassazione ha ritenuto legittime le valutazioni dei giudici di merito circa la insussistenza della prova che il corrispettivo fosse stato integralmente compensato dai pagamenti dedotti dalla difesa, la sussistenza degli indici di fraudolenza (cessione in conflitto di interessi a società riconducibile a uno degli imputati, mancato incasso del prezzo, grave esposizione debitoria precedente alla cessione, trasferimento di personale) e la rappresentazione del dolo generico come consapevolezza del rischio di depauperamento della garanzia patrimoniale dei creditori. Ha inoltre respinto i rilievi sulla rinnovazione istruttoria per genericità delle richieste difensive, ha dichiarato inammissibile per genericità la censura sul capo 3) e ha ritenuto coerente la dosimetria della pena; ha confermato la condanna al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di parte civile liquidate in complessivi €6.000.

Norme richiamate

  • art. 483 cod. pen.

    Norma invocata in relazione al reato di falsità ideologica (capo 2); la Corte d'appello aveva dichiarato tale reato estinto per prescrizione e la Cassazione non ha modificato tale valutazione

  • art. 216 r.d. 267/1942 (legge fallimentare)

    Richiamata per le pene accessorie connesse alla condanna per bancarotta; la durata è stata confermata come indicata nel dispositivo

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Regola la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello; la Cassazione ha richiamato il principio che la rinnovazione è rimedio residuale e che la richiesta deve indicare con precisione l'indispensabilità e la decisività delle prove richieste

  • art. 1180 cod. civ.

    Richiamato in tema di effetto solutorio per i pagamenti dedotti dalla difesa; i giudici hanno ritenuto non provata la riconducibilità di tali pagamenti a debiti della fallita e quindi non operante la presunta compensazione

  • art. 133 cod. pen.

    Norma richiamata in relazione ai criteri di determinazione della pena; la Corte ha ritenuto congrua la motivazione della Corte d'appello sulla dosimetria

  • art. 132 cod. pen.

    Richiamato insieme all'art. 133 come criterio per la valutazione delle circostanze rilevanti ai fini della pena

  • art. 185 cod. pen.

    Invocato in relazione alla tutela delle parti civili; la Corte ha ritenuto che il danno riconosciuto alle parti civili non fosse il mero riflesso del danno sociale ma derivasse dall'ingusta estromissione e perdita della possibilità di controllo

  • art. 74 cod. proc. pen.

    Richiamato nella censura sulla qualificazione del danno delle parti civili; la Corte ha ritenuto corretta la ricostruzione dei giudici di merito

Massime di principio

  • La rinnovazione dell'istruttoria in appello è eccezionale: la parte che la richiede deve indicare con precisione l'oggetto, la decisività e l'indispensabilità delle nuove prove; mere affermazioni generiche sono inammissibili
  • Per escludere la sussistenza del reato di bancarotta per distrazione attraverso la prova che il prezzo della cessione sia stato effettivamente compensato da pagamenti a terzi, è necessario dimostrare documentalmente e in modo puntuale la riconducibilità dei singoli pagamenti ai debiti della cedente; sommarie o generiche allegazioni non bastano
  • La cessione di un ramo o dell'intera azienda senza un corrispettivo reale o con corrispettivo meramente formale costituisce indice tipico di distrazione, specie se compiuta in presenza di conflitto di interessi e di grave esposizione debitoria
  • Il dolo nella bancarotta fraudolenta per distrazione è il dolo generico: è sufficiente la rappresentazione della probabilità che l'atto distrattivo metta in pericolo la garanzia patrimoniale dei creditori, non è necessario l'intento specifico di arrecare danno
  • La valutazione degli 'indici di fraudolenza' (mancato incasso del prezzo, conflitto di interessi, destinazione dell'asset a soggetti riconducibili agli imputati, situazione debitoria preesistente) va compiuta nel loro insieme per la prognosi postuma sulla pericolosità dell'operazione
  • La configurabilità del danno risarcibile a favore dei soci di parte civile dipende dalla natura del pregiudizio: la perdita del potere di controllo e l'estromissione ingiusta possono costituire danno diretto del socio, distinto dal danno patrimoniale sociale che spetterebbe alla società
  • In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del merito fondata su censure generiche: le decisioni dei giudici di merito sono sindacabili solo se la motivazione è manifestamente illogica, contraddittoria o insufficiente

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