Cassazione Penale, Sentenza n. 7203/2024 del 19/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ceciarini era stato condannato in primo grado e in appello per omicidio colposo aggravato (art. 589, comma 2 c.p.) in relazione a un sinistro stradale del 28/10/2014: dopo aver accostato sulla destra, avrebbe improvvisamente effettuato una inversione ad "U" senza segnalare la manovra, causando la brusca frenata dell'autobus che ha proiettato in avanti la passeggera Buccelli/Bonuccelli, poi deceduta. In cassazione l'imputato ha proposto sette motivi: vizio motivazionale e valutazione contraddittoria delle prove testimoniali; omissione/irragionevolezza nel rigetto della perizia di parte e nella mancata nomina di una perizia d'ufficio; manifesta illogicità nella valutazione tecnica dei calcoli peritali; contestazione del nesso di causalità tra condotta e decesso; censura sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti (nonostante risarcimento) e sul mancato riconoscimento del beneficio della non menzione nel casellario (art. 175 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto integrata la "doppia conforme" (conferma di primo grado e appello) e ha dichiarato che le valutazioni di fatto sulla dinamica del sinistro e sulle responsabilità sono prerogativa dei giudici di merito, insindacabili in sede di legittimità se adeguatamente motivate. Ha ritenuto che la Corte territoriale abbia fornito motivazione congrua nel ritenere esclusiva la responsabilità di Ceciarini per la manovra improvvisa e che non fosse necessaria una perizia d'ufficio, avendo i giudici valutato le risultanze probatorie complessive. Alcuni motivi sono stati dichiarati inammissibili per genericità; altri sono stati ritenuti infondati (es. respinta la richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche e del beneficio della non menzione, quest'ultimo non richiesto in appello). In definitiva, è stata confermata la condanna, la pena e le sanzioni accessorie.
Norme richiamate
art. 589 cod. pen.
Norma che sanziona l'omicidio colposo; la fattispecie applicata è il comma 2 (circostanze aggravanti), ritenuta sussistente dai giudici di merito.
art. 154 Codice della Strada
Richiamato come insieme di precetti di diligenza e prudenza alla guida che l'imputato avrebbe violato effettuando una manovra pericolosa senza segnalazione.
art. 606 cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; utilizzata come riferimento per le censure mosse (lett. b) ed e) e altre).
art. 530 cod. proc. pen.
Richiamata con riguardo all'onere probatorio e alla valutazione della prova nei reati contestati (implicita nella censura sul fatto non provato).
art. 220, comma 1 cod. proc. pen.
La perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche
Stabilisce il discrimine per l'ammissione della perizia; la Corte ricorda che l'ammissione è discrezionale del giudice di merito ma deve essere motivata quando la materia richiede competenze tecniche specifiche.
art. 41, comma 2 cod. pen.
Richiamato nelle censure riguardanti eventuali responsabilità di terzi (personale sanitario); la Corte ha ritenuto la censura generica e priva di riscontro probatorio.
art. 133 cod. pen.
Norma sulle circostanze attenuanti; la Corte ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche per mancanza di elementi positivi a favore dell'imputato.
art. 175 cod. pen.
Norma sul beneficio della non menzione nel casellario giudiziale; la richiesta non è stata formulata in appello, per cui la Corte ha ritenuto inammissibile la censura.
d.l. 23 maggio 2008, n. 92 (conv. L. 24 luglio 2008, n. 125) - art. 62-bis (riforma)
Riferimento alla riforma che ha strettamente regolato la concessione delle attenuanti generiche, indicando che lo stato di incensuratezza non è più sufficiente da solo per ottenere la diminutiva.
Massime di principio
- Le ricostruzioni della dinamica di incidenti stradali e la valutazione delle responsabilità sono apprezzamenti di fatto propri dei giudici di merito: la Cassazione non sostituisce il proprio giudizio se la motivazione è adeguata.
- La nomina di una perizia d'ufficio è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito; però, quando siano necessarie competenze tecniche specifiche, il rifiuto deve essere giustificato con motivazione dettagliata che dimostri l'insussistenza della necessità tecnica.
- La scelta tra perizie contrastanti (di parte o d'ufficio) rientra nel libero convincimento del giudice di merito, purché la decisione sia motivata e confuti le tesi contrastanti; l'assenza di una perizia d'ufficio non è di per sé vizio se il quadro probatorio complessivo è ritenuto sufficiente.
- Il nesso di causalità in reati colposi richiede valutazione complessiva delle prove; il dubbio ragionevole sulla connessione tra condotta e evento, se non adeguatamente fondato, non obbliga automaticamente all'assoluzione.
- Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere legittimo quando manchino elementi positivi a favore dell'imputato, specie dopo la riforma dell'art. 62-bis.
- Per ottenere benefici processuali (es. non menzione) occorre formularne esplicita richiesta nei termini processuali appropriati (es. in appello), altrimenti la censura in cassazione può essere dichiarata inammissibile.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 7190/2024 del 19/02/2024
- Sentenza penale · 19 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 7191/2024 del 19/02/2024
- Sentenza penale · 19 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 7195/2024 del 19/02/2024
- Sentenza penale · 19 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 7197/2024 del 19/02/2024
- Sentenza penale · 19 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 7199/2024 del 19/02/2024
- Sentenza penale · 19 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 7201/2024 del 19/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →