Cassazione Penale, Sentenza n. 28299/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La persona condannata, in sede di esecuzione, ha chiesto la rideterminazione della pena irrogata con sentenza definitiva per il reato associativo contestato, sostenendo che il giudice di merito avesse applicato una disciplina sanzionatoria più severa di quella vigente al momento del fatto. In particolare, ha dedotto violazione dell'art. 2, comma 4, c.p. e vizio di motivazione, assumendo che dovesse applicarsi il trattamento più favorevole previsto dal d.l. n. 92 del 2008 conv. in l. n. 125 del 2008 (pena da sette a dodici anni), e non la cornice edittale introdotta dalla l. n. 69 del 2015. Ha inoltre contestato che la questione fosse già stata esaminata nel precedente ricorso per cassazione, sostenendo che allora era stata dedotta un'altra illegittimità, riferita al regime anteriore alla riforma del 2008.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza sulla pena illegale fosse infondata perché la pena base di dieci anni di reclusione rientrava nella cornice edittale dell'art. 416-bis c.p. come modificato nel 2008; ha inoltre osservato che la questione della disciplina sanzionatoria applicabile era già stata devoluta e decisa nel giudizio di cognizione con la precedente sentenza di legittimità, che aveva escluso il presupposto fattuale per applicare il regime anteriore al 2008, valorizzando condotte riferibili al 2013. Di conseguenza, il giudice dell'esecuzione non poteva riesaminare nuovamente la stessa questione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
invocato per sostenere l'applicazione della legge penale più favorevole in materia di trattamento sanzionatorio.
la pena base di dieci anni è stata ritenuta compatibile con la cornice edittale risultante dal testo vigente dopo il d.l. n. 92 del 2008 conv. in l. n. 125 del 2008, cioè reclusione da sette a dodici anni.
d.l. 23 maggio 2008, n. 92 conv. in l. 24 luglio 2008, n. 125
indicato come fonte della cornice edittale più favorevole rispetto a quella successivamente introdotta nel 2015.
richiamata dal ricorrente come riforma più severa, ma la Corte ha rilevato che il titolo esecutivo non mostra l'applicazione di tale disciplina.
base per la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede esecutiva non può essere riaperta una questione sulla legge sanzionatoria applicabile quando il relativo tema sia già stato devoluto e deciso nel giudizio di cognizione, salvo che emerga un effettivo dato di illegalità ricavabile dal titolo esecutivo.
- La deduzione di pena illegale richiede un concreto riscontro nel titolo esecutivo: non è sufficiente allegare, in modo astratto, che il giudice abbia applicato una disciplina più severa se dalla sentenza non risulta tale applicazione e la pena base è compatibile con la cornice edittale vigente.
- Quando la precedente decisione di legittimità ha escluso che la condotta sia cessata prima della riforma favorevole invocata, la stessa ricostruzione fattuale vincola la successiva fase esecutiva e impedisce una nuova contestazione dello stesso presupposto temporale.
- Il ricorso che, sotto la veste della illegalità della pena, mira in realtà a una nuova valutazione del merito già scrutinato in cognizione è inammissibile per manifesta infondatezza.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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