Cassazione Penale, Sentenza n. 34927/2023 del 16/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Paone ha impugnato la sentenza di appello che, pur avendo dichiarato estinto per remissione della querela il reato a carico della coimputata Bellotti Ines Barbara, ha rifiutato di estendere gli effetti della remissione anche al Paone. Il ricorso denunciava vizî di motivazione e contraddittorietà in relazione all'applicabilità dell'art. 587 c.p.p. (effetto estensivo dell'impugnazione), omissione/citazione e nullità di procedimento ex art. 546 c.p.p., nonché l'erronea valutazione che i motivi di appello della Bellotti fossero «strettamente personali» mentre invece contestavano la sussistenza del fatto e l'uso di artifici e raggiri ritenuti comuni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta remissione della querela. La Corte ha ritenuto che, essendo i motivi di impugnazione della coimputata non esclusivamente personali ma riguardanti la sussistenza del fatto (argomentazioni di natura oggettiva), la declaratoria di estinzione per remissione, accettata, doveva estendersi anche al coimputato non appellante (Paone) ai sensi degli artt. 155 c.p. e 587 c.p.p.; la Corte di appello aveva invece applicato in modo contraddittorio l'integrazione del contraddittorio senza poi estendere l'effetto della remissione.
Norme richiamate
Disciplina l'estensione dell'impugnazione al coimputato non appellante quando i motivi non sono esclusivamente personali; la Cassazione ha applicato tale norma per estendere gli effetti favorevoli (qui la remissione della querela) al Paone.
la remissione fatta a favore anche di uno soltanto fra coloro che hanno commesso il reato si estende a tutti, ma non produce effetto per chi l'abbia ricusata
La remissione accettata in favore di uno dei concorrenti si estende agli altri, salvo ricusa: la Corte ha richiamato questo principio per giustificare l'estensione dell'effetto estintivo.
Prevede le declaratorie che possono scaturire nel processo di impugnazione; la Cassazione ha richiamato che la sopravvenuta estinzione del reato rientra tra gli effetti che devono estendersi al non impugnante quando ricorrano i presupposti.
Norma collegata alle nullità per difetti di citazione: il ricorso sosteneva che in appello vi fosse stata omissione di citazione e relativa nullità; la Corte ha considerato problematiche processuali connesse al contraddittorio.
Richiamata nella doglianza di errata applicazione insieme all'art. 587; riguarda effetti e decorso del giudizio di impugnazione e relative statuizioni.
art. 604 e 605 cod. proc. pen.
Citate dal ricorrente come tipi di decisione previsti per le impugnazioni; la Corte ha ritenuto invece che la decisione dovesse conformarsi ai criteri di estensione previsti dall'art. 587.
art. 110 cod. pen. e art. 640 cod. pen.
Art. 110 richiede il concorso di persone nel reato; art. 640 è il reato di truffa, il capo di imputazione contestato: usati per individuare la titolarità dell'addebito e la sussistenza di posizioni comuni tra i concorrenti.
Massime di principio
- Se la remissione della querela è stata accettata da (almeno) uno dei concorrenti, il suo effetto estintivo può estendersi agli altri concorrenti quando i motivi su cui si fonda l'impugnazione non sono esclusivamente personali, ai sensi dell'art. 587 c.p.p. e dell'art. 155 c.p.
- L'effetto estensivo non richiede che il coimputato non appellante compia attività processuale: l'estensione può operare anche indipendentemente dall'attività difensiva del non impugnante, purché ricorrano le condizioni normative (motivi non esclusivamente personali).
- Non è coerente integrare il contraddittorio nei confronti del coimputato e poi negare l'estensione di un effetto favorevole (come la remissione): la Corte d'appello deve applicare coerentemente le regole sull'estensione degli effetti dell'impugnazione.
- Quando i motivi di impugnazione attengono alla sussistenza del fatto (questioni oggettive comuni), devono essere considerati non esclusivamente personali e, se accolti per uno, i loro effetti si estendono agli altri responsabili dello stesso reato.
- Se i motivi sono davvero 'strettamente personali' (es. riguardano esclusivamente la posizione soggettiva o particolari circostanze individuali), l'estensione non opera e il giudicato può formarsi separatamente.
- È importante per la difesa segnalare e documentare la natura oggettiva o soggettiva dei motivi di appello per ottenere l'estensione degli effetti favorevoli anche ai coimputati non appellanti.
- La remissione della querela, una volta accettata, produce effetti estintivi che la Corte di Cassazione può riconoscere anche mediante annullamento senza rinvio quando il vizio relativo alla mancata estensione sia evidente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 34916/2023 del 16/08/2023
- Sentenza penale · 16 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 34917/2023 del 16/08/2023
- Sentenza penale · 16 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 34918/2023 del 16/08/2023
- Sentenza penale · 16 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 34919/2023 del 16/08/2023
- Sentenza penale · 16 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 34921/2023 del 16/08/2023
- Sentenza penale · 16 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 34922/2023 del 16/08/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →