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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 06091/2026 del 13/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma che ha confermato il diniego di sostituzione della misura custodiale in carcere con gli arresti domiciliari. Motivo unico basato sulla violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.: si lamenta il mancato esame della memoria difensiva e la conseguente indebita valorizzazione di un 'carico pendente' in realtà estinto con assoluzione; si deduce inoltre la mancata considerazione del principio dell'extrema ratio della custodia cautelare e la possibilità di adottare misura meno afflittiva (arresti domiciliari con braccialetto elettronico).

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che l'omessa considerazione di una memoria difensiva non comporti di per sé nullità e che, perché sia rilevante in cassazione, il ricorrente debba dimostrare puntualmente la concreta idoneità della memoria ad incidere sulla decisione impugnata, collegando le argomentazioni omesse ai vizi di motivazione denunciati: tale prova non è stata fornita. Le doglianze che attaccano la valutazione della prova, la persuasività o la diversa ponderazione degli elementi probatori sono inammissibili se non concernono vizio di motivazione manifesto. Inoltre, la richiesta di sostituzione con arresti domiciliari e braccialetto non risulta adeguatamente contestata nella sintesi dell'impugnazione del riesame e quindi è stata considerata tardiva. Per l'inammissibilità la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a 3.000 euro in favore della cassa delle ammende; ha inoltre disposto la trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario per l'inserimento nella cartella personale del detenuto ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • codice di procedura penale, art. 610, comma 5

    Norma richiamata in relazione alla trattazione in camera di consiglio: il ricorso è stato trattato senza presenza delle parti per mancata richiesta di discussione orale nei termini previsti.

  • codice di procedura penale, art. 611, comma 1-bis

    art. 611, comma 1-bis c.p.p.

    Ulteriore richiamo alle disposizioni procedurali che regolano la trattazione del ricorso in camera di consiglio senza discussione orale.

  • codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)

    art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Ground invocato come presunta violazione dalla difesa: disciplina i motivi di cassazione dedotti. La Corte ha ritenuto che l'allegata omissione di valutazione della memoria non sia stata dimostrata nella sua efficacia scardinante della decisione, per cui il motivo non è fondato.

  • codice di procedura penale, art. 121

    Richiamato per chiarire che il deposito di una memoria difensiva è consentito ma l'eventuale mancata valutazione non determina automaticamente una nullità del provvedimento, non essendo prevista una sanzione di nullità da tale articolo.

  • codice di procedura penale, art. 284, comma 3

    Citato nel contesto per spiegare che l'esercizio di un'attività lavorativa non impedisce automaticamente l'applicazione della misura custodiale e che lo stato attuale della attività non garantisce la prosecuzione tale da escludere la custodia.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Norma che consente la condanna alle spese processuali per il ricorso inammissibile; la Corte ha applicato tale disciplina per liquidare le spese.

  • disposizioni di attuazione c.p.p., art. 94, comma 1-ter

    art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.

    Prevede l'obbligo di trasmettere copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario per l'inserimento nella cartella personale del detenuto; la Corte ha disposto tale trasmissione.

Massime di principio

  • Il deposito di una memoria difensiva da solo non comporta nullità del provvedimento se il giudice non la esamina; in cassazione è necessario dimostrare specificamente come l'omissione abbia inciso sulla decisione impugnata.
  • In Cassazione sono inammissibili censure che si limitano ad attaccare la valutazione della prova, la persuasività o la diversa ponderazione degli elementi probatori, salvo che non emergano vizi di motivazione evidenti e specifici.
  • Le questioni processuali o le richieste formulate in una fase precedente (es. riesame) devono risultare chiaramente riportate nell'atto impugnato a pena di tardività; sollevare per la prima volta in cassazione un motivo già proponibile in sede di gravame rende il motivo inammissibile.
  • Per ottenere la rilevanza dell'omessa considerazione di atti difensivi è necessario collegare puntualmente i contenuti omessi ai profili di nullità, contraddittorietà o manifestissima illogicità della motivazione della decisione.
  • Gli appelli o ricorsi infondati o inammissibili possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie a titolo di ammenda; occorre valutare il rapporto costi/benefici prima di proporre ricorso in cassazione.

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