Cassazione Penale, Ordinanza n. 32184/2026 del 28/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (non_determinabile)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Torino che, riformando la decisione di primo grado limitatamente alla concessione della sospensione condizionale della pena, aveva confermato la sua responsabilità per i delitti di cui agli artt. 624-bis e 493-ter c.p., unificati dal vincolo della continuazione. Con il primo motivo ha denunciato mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla propria responsabilità penale. Con il secondo motivo ha formulato analoghe censure riguardo al trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha rilevato che entrambi i motivi riproducevano pedissequamente argomentazioni già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte territoriale, senza sviluppare una critica specifica e argomentata alla sentenza impugnata; per tale ragione li ha ritenuti non specifici e meramente apparenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo non deducibili i motivi perché privi della necessaria specificità e basati sulla mera reiterazione delle censure già esaminate e respinte in appello. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. È rimasta quindi ferma la sentenza impugnata, compresa la conferma dell'affermazione di responsabilità e la riforma limitata alla sospensione condizionale della pena.
Norme richiamate
Norma incriminatrice del delitto per il quale è stata confermata la responsabilità dell'imputato; il testo non specifica ulteriormente la condotta concreta.
Norma incriminatrice del delitto per il quale è stata confermata la responsabilità dell'imputato; il testo non specifica ulteriormente la condotta concreta.
Il richiamo al vincolo della continuazione indica che i reati sono stati trattati come esecutivi di un medesimo disegno criminoso.
Il ricorso ha dedotto vizi di motivazione in relazione alla responsabilità penale e al trattamento sanzionatorio, ma tali censure sono state ritenute non specifiche e apparenti.
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
sospensione condizionale della pena
La sentenza di appello aveva riformato la decisione di primo grado limitatamente alla concessione di tale beneficio; il testo non indica l'esito specifico della riforma.
Massime di principio
- È inammissibile per difetto di specificità il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre le censure già formulate in appello e puntualmente disattese dalla sentenza impugnata, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della decisione di secondo grado.
- La denuncia di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione deve svolgere una funzione di critica argomentata alla sentenza impugnata; motivi meramente reiterativi e privi di un effettivo confronto con le ragioni della decisione sono soltanto apparenti.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei termini stabiliti dalla decisione, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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