Ordinanza n. 745/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) n. 1724/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Piemonte che ha annullato il diniego di attestato di libera circolazione per una serie di piatti decorativi cinquecenteschi e gli atti conseguenti
Esito
Favorevole al ricorrente (ministero appellante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Ministero della Cultura ha appellato la sentenza con cui il TAR Piemonte aveva annullato il provvedimento della Soprintendenza di Torino recante diniego dell'attestato di libera circolazione relativo a piatti decorativi raffiguranti le allegorie dei dodici mesi, risalenti al XVI secolo e attribuiti al pittore francese Pierre Reymond. Ha chiesto, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia della sentenza, deducendo che la sua esecuzione avrebbe consentito la fuoriuscita dei beni dal territorio nazionale, con prevedibile impossibilità di ottenerne il rimpatrio in caso di accoglimento dell'appello. È stato altresì proposto appello incidentale dalla società privata. Dal testo non risultano specificati i singoli motivi dell'appello principale e di quello incidentale, che il Collegio dichiara comunque plurimi e meritevoli di approfondimento nella fase di merito.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare non disponendo la sospensione immediata della sentenza, ma fissando sollecitamente l'udienza pubblica di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Il Collegio ha ritenuto che, a seguito dell'annullamento del diniego, l'esportazione del bene fosse comunque subordinata al positivo riesercizio del potere da parte dell'amministrazione. Ha inoltre considerato che i tempi necessari per tale riesercizio, allo stato non sollecitato dalla parte appellata, consentivano di soddisfare le esigenze cautelari mediante la rapida definizione della controversia nel merito. L'udienza è stata fissata al 28 maggio 2026. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate, anche in ragione della ridotta attività difensiva della parte vittoriosa.
Norme richiamate
Richiamato quale base processuale della domanda cautelare in appello.
Consente, in sede cautelare, di soddisfare le esigenze di tutela mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, anziché mediante una misura cautelare sostanziale.
art. 68, comma 6, d.lgs. n. 42/2004
Prevede l'avvio del procedimento per la dichiarazione dell'interesse culturale del bene a seguito del diniego dell'attestato di libera circolazione.
artt. 10, comma 3, 13 e 14 d.lgs. n. 42/2004
Disciplinano, nel caso esaminato, il procedimento di dichiarazione dell'interesse culturale particolarmente importante dei beni.
Massime di principio
- Quando l'annullamento giudiziale di un diniego dell'attestato di libera circolazione non determina automaticamente la libera esportabilità del bene, perché l'esportazione resta subordinata al positivo riesercizio del potere amministrativo, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.
- La tutela cautelare in appello può essere accordata ai soli fini acceleratori, senza sospensione immediata dell'efficacia della sentenza, quando la rapida trattazione del merito è idonea a prevenire il pregiudizio prospettato dall'amministrazione.
- Nella valutazione cautelare del rischio di fuoriuscita dal territorio nazionale di un bene culturale, assumono rilievo sia la necessità di evitare l'irreversibilità del pregiudizio sia la circostanza che l'esportazione richieda comunque un nuovo esercizio positivo del potere amministrativo.
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