Cassazione Penale, Ordinanza n. 34588/2025 del 23/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile di furto. Ha dedotto due censure: la prima sulla ritenuta aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede ex art. 625, n. 7, c.p., sostenendo che i veicoli sottratti erano parcheggiati in un'area dotata di videosorveglianza funzionante, circostanza che avrebbe escluso l'aggravante; la seconda sulla carenza di motivazione in ordine alla sua identificazione, lamentando l'assenza di una perizia antropometrica. Ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato e comunque non dedotto in appello, quindi non proponibile per la prima volta in sede di legittimità; ha inoltre osservato che la videosorveglianza non esclude l'aggravante se non è una sorveglianza specificamente idonea a impedire la sottrazione del bene. Il secondo motivo è stato giudicato non consentito in cassazione perché meramente riproduttivo di doglianze già esaminate e rigettate dal giudice di merito, senza confrontarsi criticamente con la motivazione impugnata, risolvendosi in una richiesta di rivalutazione del fatto. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
L'aggravante del furto per esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dalla sola presenza di un impianto di videosorveglianza; occorre una sorveglianza concretamente idonea a impedire la sottrazione del bene.
art. 606, comma 3, ultima parte, c.p.p.
È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca questioni non devolute con i motivi di appello, anche quando siano state solo genericamente prospettate nel gravame e poi sviluppate in modo specifico in cassazione.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Richiamato in relazione alla circostanza aggravante del furto di cui al n. 7.
Norma richiamata per il limite al sindacato di legittimità sui motivi che non si confrontano con la decisione impugnata.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotte per la prima volta questioni di diritto o di fatto non devolute al giudice di appello, poiché il controllo di legittimità non può supplire all'omessa cognizione del giudice di merito.
- In tema di furto, la mera presenza di un sistema di videosorveglianza non esclude l'aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede: è necessaria una sorveglianza effettivamente idonea a impedire la sottrazione del bene, non soltanto a facilitarne l'individuazione successiva degli autori.
- È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riprodurre censure già disattese dal giudice di merito senza una critica specifica e puntuale della motivazione impugnata.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato come terzo grado di merito per ottenere una nuova valutazione degli elementi di fatto e delle prove già apprezzate dai giudici di merito.
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