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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30916/2026 del 12/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La difesa ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Lecce che aveva confermato la condanna, pronunciata in primo grado dal G.U.P. del Tribunale di Lecce, alla pena di un anno di reclusione per un reato tributario commesso in Taviano e accertato il 4 agosto 2020. L’unico motivo di ricorso deduceva vizio di motivazione e violazione di legge, contestando la conferma del giudizio di colpevolezza. La doglianza ruotava, in sostanza, attorno alla sufficienza e alla correttezza del ragionamento probatorio in tema di documentazione fiscale e, secondo la Corte, si limitava a riproporre questioni già esaminate e risolte dalla sentenza impugnata, senza confrontarsi utilmente con la motivazione di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse fatto corretta applicazione del principio secondo cui, nei reati tributari, il rinvenimento di una copia della fattura presso il destinatario può consentire di desumere che la copia mancante presso l’emittente sia stata distrutta od occultata, e che l’impossibilità di ricostruire il reddito o il volume d’affari, quale elemento costitutivo del reato di cui all’art. 10 del d.lgs. 74/2000, non richiede un’impossibilità assoluta, potendo sussistere anche quando occorra acquisire la documentazione mancante presso terzi o aliunde. Alla declaratoria di inammissibilità sono seguite le spese processuali e la sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    Richiamato in relazione alla contestazione del reato, verosimilmente come disciplina del reato continuato, ma il testo non specifica ulteriormente il suo concreto ruolo nella decisione.

  • art. 10 d.lgs. n. 74/2000

    È la norma incriminatrice ritenuta integrata: la Corte ribadisce che l’impossibilità di ricostruire il reddito o il volume d’affari non va intesa in senso assoluto e può risultare anche quando la documentazione mancante debba essere acquisita da terzi o aliunde.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta l’onere del pagamento delle spese processuali e del versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nei reati tributari fondati sulla distruzione o occultamento di documenti contabili, il mancato rinvenimento della copia della fattura presso l’emittente può essere desunto, in via logica, dal rinvenimento dell’altra copia presso il destinatario.
  • L’elemento dell’impossibilità di ricostruire il reddito o il volume d’affari non va inteso in senso assoluto: la fattispecie può sussistere anche quando la ricostruzione richieda l’acquisizione della documentazione mancante presso terzi o da altre fonti.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già disattese dalla sentenza impugnata senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della decisione di merito.
  • La manifesta infondatezza del motivo di ricorso legittima la declaratoria di inammissibilità e le conseguenze economiche previste dall’art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieSottrazione fraudolenta al pagamentoImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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