Cassazione Civile, Ordinanza n. 23154/2023 del 31/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
La controversia
La controversia riguardava l'individuazione del confine tra un'area cortilizia di proprietà comune di alcuni convenuti e il fondo confinante appartenente alla società poi divenuta resistente. I giudici di merito avevano ritenuto che il confine non coincidesse con il muro di sostegno della strada privata, ma fosse invece individuato da una linea diversa, ricavata da un atto del 1935 e da una consulenza tecnica, rigettando anche la domanda riconvenzionale di usucapione proposta dai convenuti sulla striscia di terreno contesa. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) omessa pronuncia e violazione dell'art. 950 c.c., sostenendo che il confine fosse già certo e coincidesse con il muro; 2) violazione delle norme sul possesso utile all'usucapione e dell'art. 115 c.p.c., lamentando che la corte territoriale avesse valorizzato un fatto inesistente, cioè l'accesso tramite un cancello della società al proprio fondo, e avesse trascurato la reale situazione dei luoghi, caratterizzata da dislivello e da un alto muro di contenimento; 3) erroneo diniego di prova testimoniale, perché la Corte d'appello avrebbe escluso in astratto la rilevanza delle attività di manutenzione e giardinaggio senza considerare la concreta conformazione della striscia di terreno e la possibilità, in quel contesto, di un possesso esclusivo idoneo all'usucapione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo che non vi fosse omessa pronuncia: la Corte d'appello aveva deciso la controversia sul confine con statuizione incompatibile con la tesi dei ricorrenti, così da implicare il rigetto della relativa doglianza. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo, affermando che il giudice di merito aveva valutato in astratto l'idoneità delle attività dedotte a fondare l'usucapione, confondendo la fattispecie con quella del possesso del bene comune da parte del comproprietario e attribuendo portata generale a principi elaborati per fondi agricoli o per situazioni diverse. La Corte ha rilevato che, ai fini dell'usucapione, la valutazione del possesso deve essere compiuta tenendo conto della natura del bene e delle concrete circostanze del caso, e che non è corretto escludere a priori la rilevanza di attività apparentemente limitate, se rapportate alle caratteristiche della porzione di terreno. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione, affinché riesamini il materiale probatorio e le istanze istruttorie secondo i principi indicati; le spese sono state rinviate al giudice del rinvio.
Norme richiamate
Richiamato come norma sulla regolazione di confini; la Corte ha escluso la denunciata omissione di pronuncia perché il giudice di merito aveva comunque deciso sul confine in senso sfavorevole ai ricorrenti.
La mancata espressa confutazione di una tesi o di un motivo non integra omessa pronuncia quando la statuizione adottata è logicamente incompatibile con quella tesi, implicandone il rigetto.
Invocato dai ricorrenti per censurare la valutazione dei fatti; la Corte ha ritenuto che la doglianza investisse la corretta applicazione delle regole sul possesso, non una mera rivalutazione del merito.
Richiamato dalla Corte per affermare che la fattispecie andava valutata alla luce della disciplina del possesso, e non confusa con quella del comproprietario che possiede il bene comune.
La Corte ha osservato che non è corretto rigettare la domanda per difetto di prova senza una reale disamina della rilevanza dei mezzi istruttori dedotti e disattesi.
Richiamato incidentalmente per osservare che la chiusura del fondo è una facoltà del proprietario, ma l'esempio perde significato se la porzione di terreno non è concretamente suscettibile delle modalità di utilizzazione ipotizzate.
Massime di principio
- Non sussiste omissione di pronuncia quando il giudice di merito decide la controversia con una statuizione incompatibile con la questione che si assume non esaminata, poiché tale statuizione implica il rigetto tacito della tesi o del motivo non affrontato espressamente.
- Ai fini dell'usucapione, la verifica del possesso non può essere compiuta in astratto: occorre apprezzare la natura del bene, la sua conformazione e le concrete modalità di utilizzazione che il bene consente.
- Le attività materiali quali manutenzione, giardinaggio o coltivazione non sono di per sé, in assoluto, né sufficienti né insufficienti a fondare l'usucapione: la loro idoneità va valutata in relazione al contesto specifico e agli ulteriori indizi dell'animus possidendi.
- Il giudice non può escludere a priori l'ammissibilità della prova testimoniale sull'usucapione limitandosi a qualificare le attività dedotte come meramente manutentive, senza verificare se, per le caratteristiche del bene, esse rappresentino il massimo uso normalmente possibile della porzione contesa.
- Per escludere il possesso utile all'usucapione non basta che il soggetto conosca o riconosca l'altrui proprietà del bene; occorre un comportamento inequivoco incompatibile con l'esercizio del diritto da parte del titolare, poiché l'animus possidendi consiste nel comportarsi come proprietario, non nel credersi proprietario.
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