Cassazione Civile, Ordinanza n. 19419/2024 del 15/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agenzia fiscale)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato dinanzi alla Commissione tributaria provinciale gli accertamenti relativi a IRPEF, IVA e IRAP per l’anno 2008. La CTP aveva accolto solo parzialmente il ricorso; la CTR della Puglia, investita dell’appello del contribuente, aveva confermato la decisione di primo grado. Il contribuente aveva quindi proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. Nel corso del giudizio di legittimità, la difesa erariale ha depositato istanza di estinzione dando atto dell’avvenuta definizione agevolata della controversia ai sensi del d.l. n. 119/2018, con versamento della prima rata da parte del contribuente, e ha insistito per la declaratoria di estinzione.
La decisione
La Corte ha preso atto dell’intervenuta definizione agevolata della lite e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Ha inoltre disposto che le spese restassero a carico delle parti che le avevano anticipate. Infine ha escluso i presupposti per l’applicazione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché l’estinzione dipendeva da sopravvenienze normative e non dall’iniziativa processuale originaria.
Norme richiamate
richiamato come base della definizione agevolata della controversia che ha determinato l’estinzione del giudizio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
non si applica l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando l’estinzione discende da motivi sopravvenuti e da effetti della legislazione condonistica
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
richiamato come norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- Quando nel giudizio di cassazione interviene una definizione agevolata della controversia ai sensi della normativa speciale, la Corte deve dichiarare l’estinzione del processo.
- Se l’estinzione del giudizio deriva da sopravvenienze normative e non da una pronuncia di rigetto o inammissibilità del ricorso, non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
- Nelle liti tributarie, la comunicazione della parte pubblica circa l’avvenuta adesione del contribuente alla definizione agevolata e il versamento della prima rata possono essere sufficienti a fondare la declaratoria di estinzione del giudizio.
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