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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19419/2024 del 15/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (agenzia fiscale)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato dinanzi alla Commissione tributaria provinciale gli accertamenti relativi a IRPEF, IVA e IRAP per l’anno 2008. La CTP aveva accolto solo parzialmente il ricorso; la CTR della Puglia, investita dell’appello del contribuente, aveva confermato la decisione di primo grado. Il contribuente aveva quindi proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. Nel corso del giudizio di legittimità, la difesa erariale ha depositato istanza di estinzione dando atto dell’avvenuta definizione agevolata della controversia ai sensi del d.l. n. 119/2018, con versamento della prima rata da parte del contribuente, e ha insistito per la declaratoria di estinzione.

La decisione

La Corte ha preso atto dell’intervenuta definizione agevolata della lite e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Ha inoltre disposto che le spese restassero a carico delle parti che le avevano anticipate. Infine ha escluso i presupposti per l’applicazione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché l’estinzione dipendeva da sopravvenienze normative e non dall’iniziativa processuale originaria.

Norme richiamate

  • d.l. n. 119/2018

    richiamato come base della definizione agevolata della controversia che ha determinato l’estinzione del giudizio

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    non si applica l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando l’estinzione discende da motivi sopravvenuti e da effetti della legislazione condonistica

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    richiamato come norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002

Massime di principio

  • Quando nel giudizio di cassazione interviene una definizione agevolata della controversia ai sensi della normativa speciale, la Corte deve dichiarare l’estinzione del processo.
  • Se l’estinzione del giudizio deriva da sopravvenienze normative e non da una pronuncia di rigetto o inammissibilità del ricorso, non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
  • Nelle liti tributarie, la comunicazione della parte pubblica circa l’avvenuta adesione del contribuente alla definizione agevolata e il versamento della prima rata possono essere sufficienti a fondare la declaratoria di estinzione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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