Sentenza del 20/03/2018 n. 3304 - Comm. Trib. Prov. Catania
IRAP - Professionisti - Autonoma organizzazione - Presupposto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava l'assoggettamento all'IRAP, sostenendo che l'attività professionale fosse svolta senza un'autonoma organizzazione idonea a potenziare la capacità produttiva. In particolare, rilevava l'assenza di dipendenti o collaboratori impiegati in modo non occasionale e l'utilizzo di beni strumentali limitati, non eccedenti il minimo indispensabile per lo svolgimento dell'attività.
La decisione
La sentenza afferma che il presupposto dell'IRAP per i professionisti ricorre solo quando il contribuente sia responsabile di una struttura organizzativa autonoma, caratterizzata dall'impiego di beni strumentali eccedenti il minimo necessario oppure dal ricorso non occasionale al lavoro altrui. La mera attività abituale e autonoma non è sufficiente: deve esistere una struttura esterna all'attività intellettuale personale, capace di generare un valore aggiunto. In assenza di dipendenti e con beni strumentali limitati, il professionista non è soggetto all'IRAP. L'esito è pertanto favorevole al contribuente.
Norme richiamate
Art. 2 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
L'IRAP presuppone l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata. Per i professionisti, tale requisito richiede un'organizzazione dotata di un minimo di autonomia rispetto alla prestazione personale e intellettuale.
Art. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La disposizione è richiamata in relazione ai controlli e alla liquidazione automatizzata delle dichiarazioni, ma il principio decisivo riguarda comunque l'accertamento dell'effettiva sussistenza dell'autonoma organizzazione quale presupposto dell'IRAP.
Cass. civ., Sez. V, ordinanza 5 luglio 2018, n. 17635
La Corte ribadisce che il professionista è soggetto all'IRAP soltanto quando si avvalga di un apparato organizzativo autonomo, con beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile o con lavoro altrui non occasionale e non meramente esecutivo.
Massime di principio
- Per stabilire se un professionista sia soggetto all'IRAP non basta verificare l'esercizio abituale dell'attività: occorre accertare l'esistenza di un'autonoma organizzazione.
- L'autonoma organizzazione ricorre, in linea generale, quando il professionista impiega beni strumentali significativamente eccedenti quelli indispensabili oppure utilizza stabilmente lavoro altrui.
- L'assenza di dipendenti o collaboratori e l'impiego di strumenti ordinari e limitati costituiscono elementi favorevoli all'esclusione dall'IRAP, anche se devono essere valutati nel concreto.
- La presenza di collaboratori non determina automaticamente l'assoggettamento all'imposta: rilevano la continuità, il ruolo svolto, il numero delle persone impiegate e l'effettivo incremento della capacità produttiva.
- Il criterio generale è verificare se il reddito derivi principalmente dall'attività personale del professionista oppure da una struttura organizzativa esterna capace di creare un valore aggiunto autonomo.
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