Cassazione Penale, Sentenza n. 34256/2024 del 11/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Polypore B.V. ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Potenza che aveva rigettato l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta di somme ritenute profitto del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale. Il ricorso articolava due censure principali: (1) violazione di legge per l'abusivo uso di un ordine europeo di indagine (OEI) dal pubblico ministero, sostenendo che tale strumento fosse stato utilizzato per eseguire il sequestro preventivo anziché per attività di indagine ai sensi della Direttiva 2014/41/UE; (2) errata qualificazione come "profitto" della somma confluita sui conti di Polypore, contestando la natura distrattiva delle operazioni (versamento a T.R.E., finanziamento dalla fallita a T.R.E., rientro delle somme a Polypore tramite cash-pooling) e sostenendo l'esistenza di titoli giuridici legittimi che giustificavano i movimenti di denaro.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Sul primo punto la Corte ha affermato che le censure relative alle modalità di esecuzione del provvedimento cautelare (tra cui eventuali vizi dell'OEI) non erano deducibili nel giudizio di riesame sul titolo cautelare e che, comunque, l'OEI era stato utilizzato esclusivamente per ottenere una perquisizione finalizzata a individuare l'allocazione delle somme da assoggettare al vincolo e non per sostituire il decreto di sequestro emesso dal G.I.P.; l'effetto ablativo derivava dal decreto di sequestro, non dallo strumento esecutivo adottato dal pubblico ministero. Sul secondo punto la Corte ha ritenuto correttamente ricostruita in modo unitario l'operazione distrattiva: i flussi di denaro, il cronoprogramma (meno di 24 ore) e le risultanze documentali (tra cui il trasferimento di denaro antecedente alla formale cessione delle quote) dimostravano che le varie fasi costituivano un disegno unico volto alla distrazione; pertanto le somme risultano profitto del reato e sequestrabili anche nella disponibilità di Polypore, non ostacolato dal contratto di cash-pooling che non costituisce un patrimonio separato sul quale fondare l'estraneità dell'ente.
Norme richiamate
Direttiva 2014/41/UE (Direttiva sul mandato di indagine europeo)
L'OEI (ordine europeo di indagine) può essere richiesto ai fini investigativi (perquisizione e acquisizione di prove) e non per ottenere direttamente misure di sequestro preventivo; tuttavia l'uso dell'OEI per individuare l'allocazione di beni da sottoporre a un provvedimento già emesso dal G.I.P. è ammissibile in quanto strumento esecutivo della ricerca dei beni e la sua legittimità non inficia il titolo cautelare.
D.lgs. n. 108 del 2017 (attuazione Direttiva 2014/41/UE)
art. 13 comma 1; artt. 2 e 28; art. 32 richiamato
La disciplina nazionale regola l'OEI; alcune norme (es. art.13) riguardano specifiche fattispecie di opposizione/riconoscimento dell'OEI passivo, ma eventuali errori circa rimedi processuali indicati dal giudice del riesame possono risultare ininfluenti se la censure sono dichiarate inconferenti rispetto al titolo cautelare.
Disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale
artt. 92 comma 1 e 104 comma 2 disp. att. c.p.p.
Stabiliscono che, adottato un provvedimento cautelare nel corso delle indagini, la sua esecuzione può essere affidata al pubblico ministero, che cura le attività esecutive consequenziali.
Regolamento UE 2018/1805
Regola il riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e confisca tra Stati membri; il decreto di sequestro può essere trasmesso alle autorità dello Stato richiesto per ottenere congelamento/attuazione.
Indica quale sia l'atto impugnabile nel giudizio di riesame (il titolo cautelare); le modalità di esecuzione non sono questioni tipiche del riesame sul titolo.
Massime di principio
- Le censure relative alle modalità di esecuzione di un provvedimento cautelare (es. strumenti usati dal pubblico ministero per eseguirlo) non sono normalmente deducibili nel giudizio di riesame sul titolo cautelare: il riesame riguarda il provvedimento emesso dal giudice e non gli atti esecutivi adottati dal PM.
- Un ordine europeo di indagine (OEI) non può essere utilizzato per ottenere direttamente un sequestro preventivo, ma può legittimamente essere richiesto per perquisizioni finalizzate a individuare l'allocazione dei beni che dovranno poi essere congelati o confiscati in esecuzione di un provvedimento già emesso; la legittimità dell'OEI non annulla automaticamente il decreto di sequestro, salvo che il titolo cautelare sia viziato.
- La frammentazione formale delle operazioni (versamenti, finanziamenti, rientri di somme tramite cash-pooling) non impedisce che siano considerate come parti di un unico disegno distrattivo: prove di coordinamento temporale, coincidenza degli attori e rapidità dei trasferimenti rafforzano il fumus del reato.
- Il fatto che le somme siano transitate su conti di una "tesoreria accentrata" (cash pooler) non esclude, di per sé, la possibilità di confisca: occorre dimostrare l'esistenza di un patrimonio separato affidato fiduciariamente per escludere che l'ente abbia beneficiato materialmente del profitto.
- Per contestare l'uso di strumenti internazionali (OEI, riconoscimento/congelamento ex Regolamento UE) è necessario individuare il rimedio processuale corretto e l'autorità competente; eccezioni procedurali insufficienti nel giudizio di riesame possono essere considerate ininfluenti se non attinenti alla legittimità del titolo cautelare.
- La confisca del profitto può colpire anche persone giuridiche se il profitto è rimasto nella loro disponibilità e se sono emersi elementi che collegano l'ente alla programmazione o all'esecuzione del reato commesso dai suoi organi o rappresentanti.
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