Cassazione Penale, Sentenza n. 6729/2025 del 18/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore ha impugnato la sentenza sostenendo che la condotta non integra il reato di simulazione di reato (art. 367 c.p.), perché il ricorrente aveva denunciato un illecito di natura civile/colposa (danno al veicolo per violazione delle norme della circolazione) e non un fatto di reato; la richiesta di acquisizione di filmati era volta a ottenere elementi probatori per una controversia civile e non idonea a far scattare un procedimento penale. Inoltre si eccepisce la mancanza dell'elemento soggettivo: il ricorrente non avrebbe agito con la volontà e consapevolezza di attivare falsamente l'indagine penale
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte di appello secondo cui la querela presentata (denuncia che ignoti avevano danneggiato l'auto parcheggiata e si erano dati alla fuga) era astrattamente idonea a dar luogo a indagini penali, essendo configurabile la fattispecie prevista dall'art. 367 c.p. (reato di simulazione di reato) quando la falsa notizia possa determinare l'attività degli organi inquirenti. La Corte ha inoltre osservato che, nel caso concreto, i carabinieri hanno effettivamente svolto indagini che hanno accertato l'inattendibilità della denuncia (l'auto era già danneggiata quando fu parcheggiata), e che la valutazione dei fatti è riservata al giudice di merito. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende
Norme richiamate
La Corte ha interpretato la norma nel senso che per la configurabilità del reato di simulazione di reato è sufficiente che la falsa denuncia sia idonea, anche astrattamente, a determinare l'attività degli organi inquirenti; il reato non sussiste solo se la denuncia è manifestamente inverosimile prima facie e suscita immediata incredulità tale da escludere qualsiasi possibilità di avvio di indagini
La Corte di appello ha ritenuto che il fatto denunciato poteva essere astrattamente riconducibile a questa fattispecie, considerato che il veicolo era esposto in modo da avere rilevanza per la pubblica fede; la Cassazione riporta tale valutazione come elemento di merito senza rimettere in discussione la valutazione fattuale
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per la sintesi del motivo di ricorso in cassazione; utilizzata procedimentalmente per conformare l'esposizione del motivo
Massime di principio
- Per configurare il reato di simulazione di reato (art. 367 c.p.) non è necessario che la falsa notizia abbia effettivamente prodotto un processo: basta che sia idonea, anche astrattamente, a suscitare l'attività degli organi inquirenti
- La denuncia non configura il reato solo se è manifestamente inverosimile al punto da escludere prima facie qualsiasi possibilità di avvio di indagini; l'inverosimiglianza deve emergere immediatamente dalla denuncia o dal comportamento del denunciante
- La presenza di indagini effettivamente svolte dagli organi (es. annotazioni, acquisizione di immagini, accertamenti) rafforza l'interpretazione che la denuncia era idonea a far sorgere l'attività inquirente e quindi può essere elemento a sostegno della configurabilità del reato
- La valutazione sulla sussistenza degli elementi di fatto è rimessa al giudice di merito; la Cassazione controlla la corretta applicazione del diritto e non rivede liberamente la valutazione probatoria
- Attenzione pratica: segnalare un fatto che possa avere profili penali (es. ipotesi di 'investitore e fuggi' o danneggiamento da ignoti) comporta rischio penale se la notizia è consapevolmente falsa; nel dubbio è opportuno raccogliere e conservare elementi probatori prima di denunciare
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