Cassazione Civile, Ordinanza n. 09789/2025 del 14/04/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
Un cittadino senegalese aveva impugnato davanti al Giudice di pace un decreto di espulsione emesso dal Prefetto per presunta permanenza illegale sul territorio nazionale, dopo la notificazione del diniego del permesso di soggiorno per protezione speciale. Il Giudice di pace aveva rigettato l’opposizione ritenendo che, fino all’eventuale annullamento del diniego in sede propria, il decreto espulsivo dovesse considerarsi legittimo e che la mancanza del termine per la partenza volontaria non incidesse sulla validità dell’atto, ma solo sulle modalità esecutive. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione della direttiva 2008/115/CE, dell’art. 8 CEDU e dell’art. 13 TUI per omessa valutazione della situazione personale, dei vincoli familiari e degli indici di integrazione e radicamento sociale in Italia; 2) violazione dell’art. 19 TUI, come modificato dal d.l. n. 130/2020, e omesso esame di fatti decisivi, per mancata verifica dei motivi ostativi all’espulsione e del diritto al rispetto della vita privata e familiare; 3) nullità per motivazione apparente ex artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 111 Cost., 115 e 116 c.p.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile la costituzione in giudizio di Ministero e Prefettura, perché effettuata solo per la discussione orale e non mediante controricorso tempestivo. Ha poi accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendo che il giudice di merito dovesse svolgere un sindacato incidentale sui motivi ostativi all’espulsione ex art. 19 TUI, valutando caso per caso la natura ed effettività dei legami familiari e anche dei legami sociali e di vita privata dedotti dal ricorrente, in coerenza con la direttiva 2008/115/CE e con l’art. 8 CEDU. Ha quindi cassato l’ordinanza impugnata e rinviato al Giudice di pace di Varese, in persona di diverso magistrato, per nuovo esame e per le spese, restando assorbito il terzo motivo.
Norme richiamate
art. 13, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 286/1998
art.13, comma 2, lett. B)
costituisce il presupposto del decreto di espulsione per permanenza illegale, ma la sua applicazione va coordinata con i motivi ostativi dedotti ai sensi dell’art. 19 TUI e con la valutazione concreta della situazione personale dello straniero.
il giudice dell’opposizione all’espulsione deve esaminare e pronunciarsi sui divieti di espulsione allegati, svolgendo un sindacato incidentale e una cooperazione istruttoria sul caso concreto.
comma 1 e 1.1, nel testo vigente ratione temporis
i divieti di espulsione vanno valutati nel testo applicabile al tempo dei fatti, prima delle modifiche del 2023.
Direttiva 2008/115/CE
impone una valutazione individualizzata e caso per caso della misura espulsiva, considerando i legami familiari e la situazione personale dello straniero.
art. 8 CEDU
tutela unitariamente vita privata e vita familiare; il giudizio sull’espulsione deve considerare anche i legami sociali e il radicamento in Italia, non solo i rapporti familiari stretti.
richiamato dal ricorrente per denunciare la nullità da motivazione apparente, ma il motivo è rimasto assorbito per effetto dell’accoglimento dei primi due.
richiamato dal ricorrente in relazione alla sufficienza della motivazione dell’ordinanza impugnata.
art. 111 Cost.
richiamato dal ricorrente a sostegno del vizio di motivazione apparente.
richiamati dal ricorrente in relazione al dedotto error in procedendo e all’asserita errata valutazione delle prove.
art. 13, comma 2-bis, d.lgs. n. 286/1998
deve essere applicato con valutazione caso per caso, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, della durata del soggiorno e dei legami con il Paese d’origine; tale criteriologia vale anche per lo straniero con legami familiari in Italia pur se non richiedente ricongiungimento.
d.l. 10 marzo 2023, n. 20, art. 7
le modifiche introdotte non si applicavano ratione temporis alla controversia, che doveva essere decisa secondo il testo precedente dell’art. 19 TUI.
legge di conversione del d.l. n. 20/2023, richiamata ai fini del tempus regit actum.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione contro un decreto di espulsione, quando lo straniero allega motivi ostativi ex art. 19 TUI, il giudice deve svolgere un sindacato incidentale effettivo sui divieti di espulsione dedotti e non può limitarsi a richiamare la pendenza o l’esito di separati giudizi sul titolo di soggiorno.
- La valutazione sulla legittimità dell’espulsione deve essere individualizzata e compiuta caso per caso, considerando natura ed effettività dei legami familiari, durata del soggiorno, legami con il Paese d’origine e, più in generale, il radicamento sociale e la vita privata e familiare in Italia.
- L’art. 8 CEDU impone di non distinguere rigidamente tra vita privata e vita familiare, poiché entrambe esprimono un unico diritto fondamentale che può risultare inciso dal provvedimento espulsivo.
- I legami sociali e l’integrazione nel territorio nazionale possono assumere rilievo autonomo ai fini della valutazione dei motivi ostativi all’espulsione, non essendo necessaria la sola allegazione di vincoli familiari in senso stretto.
- La validità del decreto di espulsione non può essere affermata in astratto e in via automatica sulla sola base della presenza di un provvedimento amministrativo di diniego del permesso di soggiorno, se siano stati dedotti specifici motivi di inespellibilità che il giudice deve esaminare.
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