Cassazione Penale, Sentenza n. 36731/2024 del 02/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Istanza di sostituzione, ai sensi dell'art. 95 del d.lgs. n. 150/2022, della pena detentiva di otto mesi con pena pecuniaria, in relazione alle novità introdotte sulle pene sostitutive per le pene detentive brevi. Il ricorrente ha dedotto violazione di vari articoli (tra cui art. 20-bis c.p., art. 666 c.p.p., art. 7 CEDU) e ha chiesto in subordine la sollevazione di questione di legittimità costituzionale dell'art. 95 d.lgs. n. 150/2022 per presunta violazione degli artt. 3, 24 e 27 Cost., sostenendo che la norma avrebbe dovuto applicarsi anche a sentenze irrevocabili anteriori all'entrata in vigore del decreto.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato l'ordinanza del Tribunale di Piacenza che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di sostituzione perché la sentenza era divenuta irrevocabile il 29 giugno 2021, ben prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022 (30 dicembre 2022). La Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata, richiamando la giurisprudenza di legittimità e la sentenza della Corte costituzionale n. 25/2024 che hanno escluso l'estensione delle disposizioni transitorie ai giudicati già formatisi. È stato inoltre rilevato che la requisitoria del Sostituto Procuratore generale è stata depositata tardivamente e le relative argomentazioni non sono state considerate. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 95
"le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del presente decreto. Il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all'esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all'entrata in vigore del presente decreto, può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive di cui al Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale, entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza"
La Corte ha interpretato la disposizione come applicabile ai procedimenti ancora pendenti (anche se definiti con dispositivo ma con motivazione o termini di ricorso pendenti) alla data di entrata in vigore, ma non estendibile ai casi in cui la sentenza fosse già irrevocabile prima dell'entrata in vigore.
legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 53 (richiamata)
La norma relativa alle pene sostitutive (Capo III) può essere applicata retroattivamente solo nei limiti indicati dall'art. 95 del d.lgs. n. 150/2022; non è applicabile alle sentenze irrevocabili anteriori all'entrata in vigore.
Richiamato come riferimento normativo alle pene sostitutive per pene detentive brevi; l'accesso a queste misure è regolato dalle disposizioni transitorie e dai limiti temporali di applicabilità.
codice di procedura penale, art. 666
Indica la competenza e la procedura per le istanze al giudice dell'esecuzione relative a sostituzioni di pena; l'art. 95 del d.lgs. fissa termini e condizioni per l'uso di tale rimedio in relazione alla riforma.
codice penale, art. 2, comma 4
Stabilisce il principio secondo cui, in presenza di norme diverse nel tempo, si applica quella più favorevole salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile; la Corte ha richiamato questo principio per giustificare l'intangibilità del giudicato.
codice di procedura penale, art. 611, comma 1
Termini per il deposito della requisitoria del Pubblico Ministero nell'udienza camerale; il mancato rispetto di tali termini può comportare l'inutilizzabilità delle memorie tardive (come accaduto nel caso).
codice di procedura penale, art. 616
Norma che consente la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata nella sentenza impugnata.
Costituzione, artt. 3, 24, 27 (richiamati nella questione di legittimità)
Le censure costituzionali proposte in subordine (presunta violazione dell'uguaglianza, del diritto di difesa e della funzione rieducativa) sono state ritenute manifestamente infondate alla luce della giurisprudenza di legittimità e della Corte costituzionale.
Corte costituzionale, sentenza n. 25 del 7 febbraio 2024 (richiamata)
Ha dichiarato non fondate questioni di legittimità costituzionale dell'art. 95 d.lgs. n. 150/2022, confermando l'interpretazione secondo cui il regime transitorio si applica ai procedimenti effettivamente pendenti alla data di entrata in vigore e garantendo uniformità di trattamento per i processi ancora pendenti.
Massime di principio
- La lex mitior (norma penale più favorevole) si applica di regola ma non può alterare l'intangibilità del giudicato: le norme più favorevoli non si estendono automaticamente alle sentenze già irrevocabili alla data di entrata in vigore della norma che le introduce.
- Le disposizioni transitorie possono estendere benefici ai procedimenti "pendenti" alla data di entrata in vigore: per la giurisprudenza sono considerati pendenti anche i casi in cui la Corte d'appello abbia pronunciato il dispositivo ma restino pendenti termini per deposito delle motivazioni o per ricorso in cassazione.
- Se la sentenza è irrevocabile prima dell'entrata in vigore della norma favorevole, l'istanza di applicazione della nuova disciplina è inammissibile salvo diversa espressa previsione legislativa.
- Le questioni di legittimità costituzionale contrarie all'interpretazione consolidata dalla Corte di cassazione e dalla Corte costituzionale sono spesso dichiarate manifestamente infondate; è quindi difficile ottenere estensioni della retroattività quando esiste un giudicato formato prima della riforma.
- In sede esecutiva le istanze devono rispettare i termini procedurali (ad es. art. 666 c.p.p. e i termini transitori di legge) e le memorie processuali tardive delle parti pubbliche possono non essere considerate se depositate oltre i termini (art. 611 c.p.p.).
- In casi simili valutare tempestivamente la sussistenza del giudicato e la data di entrata in vigore della norma è essenziale: se la sentenza è già irrevocabile al momento dell'entrata in vigore, non sussistono generalmente margini per chiedere la sostituzione della pena con strumenti introdotti successivamente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 2 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 36582/2024 del 02/10/2024
- Sentenza penale · 2 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 36584/2024 del 02/10/2024
- Sentenza penale · 2 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 36585/2024 del 02/10/2024
- Sentenza penale · 2 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 36586/2024 del 02/10/2024
- Sentenza penale · 2 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 36587/2024 del 02/10/2024
- Sentenza penale · 2 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 36588/2024 del 02/10/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →