Cassazione Civile, Ordinanza n. 12723/2023 del 10/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da un appalto privato avente ad oggetto la fornitura e posa in opera di facciate strutturali, infissi, vetrate continue e rivestimenti su un immobile di proprietà della committente. L'appaltatrice aveva chiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento del residuo prezzo; la committente aveva proposto opposizione deducendo vizi dell'opera e formulando domanda riconvenzionale. Il Tribunale aveva revocato il decreto ingiuntivo e condannato l'appaltatrice a eliminare i vizi accertati dal c.t.u.; la Corte d'appello aveva rigettato l'appello dell'appaltatrice. Con il ricorso per cassazione l'appaltatrice deduceva: 1) omesso esame di fatti decisivi e violazione dell'art. 1667 c.c. e dell'art. 2 delle condizioni generali, sostenendo che la committente era decaduta dalla garanzia per tardiva denuncia dei vizi, perché i difetti erano palesi, i lavori erano terminati da mesi e la contestazione era intervenuta oltre i termini; 2) violazione degli artt. 100, 112, 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte d'appello escluso la sua legittimazione a dolersi dell'omessa pronuncia del primo giudice sul credito residuo da essa azionato e per non avere riconosciuto che il credito era accertato, non contestato ed esigibile; 3) analoghe censure per omessa pronuncia e ultrapetizione, sostenendo che il giudice di merito non avrebbe considerato la domanda di accertamento del credito e la compensazione con gli eventuali importi dovuti alla committente; 4) violazione degli artt. 132, 112, 115 e 116 c.p.c. per avere la Corte territoriale aderito acriticamente alla c.t.u., ritenuta erronea quanto a normativa tecnica applicabile, misura dei vizi e quantificazione dei costi di eliminazione.
La decisione
La Cassazione ha accolto il secondo e il terzo motivo, nei limiti in cui denunciavano errores in iudicando, ritenendo che la Corte d'appello non avesse correttamente individuato il perimetro della controversia e non si fosse confrontata con la domanda principale dell'appaltatrice di accertamento del credito residuo e condanna al pagamento; ha invece rigettato il primo motivo nella parte relativa alla decadenza dalla garanzia, affermando che la denuncia dei vizi era stata tempestiva secondo la ricostruzione di merito e in coerenza con la giurisprudenza sulla ripartizione dell'onere della prova dopo l'accettazione dell'opera; ha dichiarato inammissibile il quarto motivo, perché diretto a contestare nel merito le valutazioni tecniche della c.t.u., non sindacabili in cassazione se non nei limiti dell'omesso esame di un fatto storico decisivo, qui non indicato. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Perugia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
disciplina la garanzia per difformità e vizi nell'appalto; dopo l'accettazione dell'opera il committente deve provare tempestiva denuncia dei vizi, mentre prima dell'accettazione l'appaltatore è onerato della prova dell'esecuzione conforme al contratto e alle regole dell'arte.
il committente, fatta valere la garanzia, può chiedere l'eliminazione dei difetti a spese dell'appaltatore, la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto; la ricorrente invocava tale disciplina per sostenere il proprio diritto al saldo prezzo.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
i motivi di ricorso sono stati inquadrati come violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha distinto tra censure ammissibili e critiche di merito non scrutinabili in cassazione.
art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.
in presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame di fatti decisivi è inammissibile se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
richiamato in relazione all'interesse ad agire e alla legittimazione dell'appaltatrice a contestare l'omessa pronuncia sul proprio credito residuo.
richiamato per il divieto di ultrapetizione e per l'obbligo del giudice di pronunciarsi su tutta la domanda proposta.
richiamato dalle parti in relazione alla valutazione delle prove documentali e testimoniali.
richiamato dalle parti in relazione alla valutazione delle prove e della consulenza tecnica d'ufficio.
richiamato con riferimento alla motivazione della sentenza e alla censura di adesione acritica alla c.t.u.
Massime di principio
- Nell'appalto, fino all'accettazione dell'opera il committente può limitarsi ad allegare i vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare la conformità dell'esecuzione; dopo l'accettazione, espressa o tacita, incombe sul committente l'onere di provare l'esistenza dei vizi e la tempestività della loro denuncia.
- In tema di garanzia per vizi dell'opera, la tempestiva denuncia va valutata alla luce dell'accertamento di merito e dell'eventuale pattuizione contrattuale sui termini; il sindacato di legittimità non può trasformarsi in rivalutazione del fatto.
- Il giudice di appello deve individuare correttamente il perimetro della domanda devoluta, confrontandosi con la pretesa principale azionata in primo grado e non limitandosi alla sola domanda riconvenzionale o agli effetti conseguenti, pena la cassazione per errata impostazione della controversia.
- Le censure contro la consulenza tecnica d'ufficio non sono ammissibili in cassazione quando investono la mera valutazione del merito, la scelta dei criteri tecnici o la quantificazione del danno/costo, salvo l'omesso esame di un fatto storico decisivo specificamente indicato.
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di omesso esame di fatti decisivi è precluso in caso di doppia conforme se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto delle decisioni di primo e secondo grado.
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