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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12723/2023 del 10/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (appaltatore)

La controversia

La controversia nasce da un appalto privato avente ad oggetto la fornitura e posa in opera di facciate strutturali, infissi, vetrate continue e rivestimenti su un immobile di proprietà della committente. L'appaltatrice aveva chiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento del residuo prezzo; la committente aveva proposto opposizione deducendo vizi dell'opera e formulando domanda riconvenzionale. Il Tribunale aveva revocato il decreto ingiuntivo e condannato l'appaltatrice a eliminare i vizi accertati dal c.t.u.; la Corte d'appello aveva rigettato l'appello dell'appaltatrice. Con il ricorso per cassazione l'appaltatrice deduceva: 1) omesso esame di fatti decisivi e violazione dell'art. 1667 c.c. e dell'art. 2 delle condizioni generali, sostenendo che la committente era decaduta dalla garanzia per tardiva denuncia dei vizi, perché i difetti erano palesi, i lavori erano terminati da mesi e la contestazione era intervenuta oltre i termini; 2) violazione degli artt. 100, 112, 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte d'appello escluso la sua legittimazione a dolersi dell'omessa pronuncia del primo giudice sul credito residuo da essa azionato e per non avere riconosciuto che il credito era accertato, non contestato ed esigibile; 3) analoghe censure per omessa pronuncia e ultrapetizione, sostenendo che il giudice di merito non avrebbe considerato la domanda di accertamento del credito e la compensazione con gli eventuali importi dovuti alla committente; 4) violazione degli artt. 132, 112, 115 e 116 c.p.c. per avere la Corte territoriale aderito acriticamente alla c.t.u., ritenuta erronea quanto a normativa tecnica applicabile, misura dei vizi e quantificazione dei costi di eliminazione.

La decisione

La Cassazione ha accolto il secondo e il terzo motivo, nei limiti in cui denunciavano errores in iudicando, ritenendo che la Corte d'appello non avesse correttamente individuato il perimetro della controversia e non si fosse confrontata con la domanda principale dell'appaltatrice di accertamento del credito residuo e condanna al pagamento; ha invece rigettato il primo motivo nella parte relativa alla decadenza dalla garanzia, affermando che la denuncia dei vizi era stata tempestiva secondo la ricostruzione di merito e in coerenza con la giurisprudenza sulla ripartizione dell'onere della prova dopo l'accettazione dell'opera; ha dichiarato inammissibile il quarto motivo, perché diretto a contestare nel merito le valutazioni tecniche della c.t.u., non sindacabili in cassazione se non nei limiti dell'omesso esame di un fatto storico decisivo, qui non indicato. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Perugia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1667 c.c.

    disciplina la garanzia per difformità e vizi nell'appalto; dopo l'accettazione dell'opera il committente deve provare tempestiva denuncia dei vizi, mentre prima dell'accettazione l'appaltatore è onerato della prova dell'esecuzione conforme al contratto e alle regole dell'arte.

  • art. 1668 c.c.

    il committente, fatta valere la garanzia, può chiedere l'eliminazione dei difetti a spese dell'appaltatore, la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto; la ricorrente invocava tale disciplina per sostenere il proprio diritto al saldo prezzo.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    i motivi di ricorso sono stati inquadrati come violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha distinto tra censure ammissibili e critiche di merito non scrutinabili in cassazione.

  • art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.

    in presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame di fatti decisivi è inammissibile se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato in relazione all'interesse ad agire e alla legittimazione dell'appaltatrice a contestare l'omessa pronuncia sul proprio credito residuo.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per il divieto di ultrapetizione e per l'obbligo del giudice di pronunciarsi su tutta la domanda proposta.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dalle parti in relazione alla valutazione delle prove documentali e testimoniali.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato dalle parti in relazione alla valutazione delle prove e della consulenza tecnica d'ufficio.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato con riferimento alla motivazione della sentenza e alla censura di adesione acritica alla c.t.u.

Massime di principio

  • Nell'appalto, fino all'accettazione dell'opera il committente può limitarsi ad allegare i vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare la conformità dell'esecuzione; dopo l'accettazione, espressa o tacita, incombe sul committente l'onere di provare l'esistenza dei vizi e la tempestività della loro denuncia.
  • In tema di garanzia per vizi dell'opera, la tempestiva denuncia va valutata alla luce dell'accertamento di merito e dell'eventuale pattuizione contrattuale sui termini; il sindacato di legittimità non può trasformarsi in rivalutazione del fatto.
  • Il giudice di appello deve individuare correttamente il perimetro della domanda devoluta, confrontandosi con la pretesa principale azionata in primo grado e non limitandosi alla sola domanda riconvenzionale o agli effetti conseguenti, pena la cassazione per errata impostazione della controversia.
  • Le censure contro la consulenza tecnica d'ufficio non sono ammissibili in cassazione quando investono la mera valutazione del merito, la scelta dei criteri tecnici o la quantificazione del danno/costo, salvo l'omesso esame di un fatto storico decisivo specificamente indicato.
  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di omesso esame di fatti decisivi è precluso in caso di doppia conforme se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto delle decisioni di primo e secondo grado.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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