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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33318/2023 del 28/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado, dichiarando estinto il reato per prescrizione ma confermando le statuizioni civili. Il motivo principale dedotto è la violazione di legge (art. 606 lett. b) e c) c.p.p.) relativa all'eccezione di improcedibilità per difetto di querela: il ricorrente sostiene che la querela promossa il 03/10/2013 dall'amministratore di condominio Scaglione fosse invalida perché, secondo l'atto di appello, mancava il necessario mandato assembleare specifico. Si sostiene che il verbale del 19/26 luglio 2012 contenesse solo un mandato generico e che l'eventuale delibera del 20/06/2013, che avrebbe dato incarico specifico, fosse nulla per difetto del quorum e perché l'assemblea non avrebbe costituito il fondo lavori ai sensi dell'art. 1135 c.c.; dunque la querela sarebbe stata inefficace e il procedimento improcedibile per difetto di querela.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi manifestamente infondati e generici, non avendo il ricorrente confutato adeguatamente le argomentazioni della Corte d'appello. La Corte ha condiviso la valutazione della Corte d'appello secondo cui il verbale assembleare del 19/26 luglio 2012 conteneva un mandato specifico all'amministratore Scaglione per proporre querela e che la successiva delibera del 20/06/2013 non annullava tale mandato (in quella delibera era conferito mandato all'avv. Santimaria, non revoca al mandato già conferito). È stato anche osservato che la delibera del 2012 era adottata con il quorum richiesto (39 votanti su 45 e 536,706 millesimi) ai sensi dell'art. 1136 c.c. La questione della presunta nullità per mancata costituzione del fondo lavori ex art. 1135 c.c. non è stata esaminata perché non devoluta al giudice di appello. Per l'inammissibilità il ricorrente è condannato alle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.) e alla rifusione delle spese della parte civile, liquidate in complessivi euro 3.700,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p., lett. b) e c)

    Norma richiamata quale parametro di censura per motivi di diritto e violazione delle norme processuali e sostanziali; la Corte ha ritenuto le doglianze generiche e non idonee a superare la motivazione di merito

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la liquidazione di una somma a titolo di ammenda in favore della Cassa delle ammende quando il ricorso è inammissibile per colpevole determinazione della causa; la Corte ha disposto il versamento di euro 3.000 valutando profili di colpa

  • art. 1135 c.c.

    Richiamato nella doglianza di parte come possibile motivo di nullità della delibera assembleare per mancanza di costituzione del fondo lavori; la Corte ha ritenuto la questione non devoluta in appello e quindi non esaminabile in cassazione

  • art. 1136 c.c.

    Norma sul quorum necessario per le deliberazioni assembleari condominiali; la Corte d'appello ha ritenuto che la delibera del luglio 2012 fosse adottata con il quorum richiesto (39 votanti su 45 e 536,706 millesimi)

  • Giurisprudenza: Sez. 5, n. 6197 del 26/11/2010 (Rv. 249259)

    Sez. 5, n. 6197 del 26/11/2010, Rv. 249259

    Indirizzo rigoroso che richiede per la proposizione della querela, quando il reato è in danno del patrimonio comune, uno specifico incarico conferito dall'assemblea all'amministratore; la Corte d'appello si è conformata a tale indirizzo

  • Giurisprudenza: Sez. 3, n. 49392 del 03/07/2019 (Valenza)

    Sez. 3, n. 49392 del 03/07/2019, Valenza

    Regime interpretativo che ammette la possibilità che la querela sia proposta anche da più condomini o dal singolo condomino; citata in cassazione per indicare orientamenti alternativi

  • Giurisprudenza: Sez. 2, n. 6594 del 27/11/2020 (Lo Savio)

    Sez. 2, n. 6594 del 27/11/2020, dep. 2021

    Conferma la possibilità, in determinati casi, che la proposizione della querela possa avvenire anche da parte del singolo condomino

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 45902 del 27/10/2021 (Rv. 282444)

    Sez. 1, n. 45902 del 27/10/2021, Rv. 282444

    Affermata la legittimazione del singolo condomino, almeno in via concorrente o surrogatoria rispetto all'amministratore, a presentare una valida querela per reati in danno del patrimonio comune; utilizzata per motivare che anche orientamenti meno rigorosi esistono

Massime di principio

  • Per reati commessi in danno del patrimonio condominiale la querela è generalmente valida se l'assemblea ha conferito un mandato specifico all'amministratore; in assenza di tale mandato la legittimazione può comunque derivare da singoli condomini che esercitino la querela, secondo orientamenti consolidati.
  • In sede di impugnazione in cassazione è essenziale confrontare puntualmente le censure con la motivazione della corte di merito: argomentazioni generiche o che non affrontano i passaggi decisivi della motivazione portano all'inammissibilità del ricorso.
  • La validità delle delibere assembleari va valutata rispetto ai quorum e alle maggioranze previste dagli articoli 1135 e 1136 c.c.; se il vizio relativo a questi aspetti non è dedotto o devoluto al giudice di appello, non potrà essere esaminato in cassazione.
  • La Corte può seguire l'indirizzo giurisprudenziale 'rigoroso' che richiede un mandato specifico all'amministratore per proporre querela, ma esistono orientamenti alternativi che riconoscono la legittimazione anche al singolo condomino; in pratica, quando possibile, è prudente assicurarsi di avere un mandato specifico e documentato.
  • In caso di ricorso manifestamente infondato o trattato con colpa processuale la parte ricorrente può essere condannata non solo alle spese processuali ma anche a sanzioni (es. versamento alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

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