Cassazione Civile, Ordinanza n. 16808/2022 del 24/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condomino)
La controversia
La controversia nasce da infiltrazioni d'acqua provenienti dal tetto condominiale che avevano danneggiato un appartamento di proprietà della ricorrente. In appello il Tribunale aveva riconosciuto alla condomina un credito di euro 2.500,00 oltre IVA per i lavori necessari a eliminare la causa delle infiltrazioni, ma aveva respinto la domanda di risarcimento del danno da mancato guadagno, ritenendo non allegato e provato che l'immobile non fosse stato locato a terzi a causa del danno, e richiedendo specifiche offerte contrattuali non andate a buon fine. Il ricorso per cassazione contesta tale decisione con due motivi: con il primo deduce violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. e nullità della sentenza, sostenendo che il Tribunale avrebbe trascurato una deposizione testimoniale dalla quale risultava che una potenziale conduttrice non aveva preso in locazione l'immobile dopo aver visto le infiltrazioni; con il secondo lamenta omesso esame di un fatto decisivo e omessa motivazione ai sensi dell'art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c., reiterando le stesse critiche.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati, congiuntamente, i due motivi. Ha ravvisato un'anomalia motivazionale nella forma della motivazione apparente, oltre all'omesso esame di un fatto potenzialmente decisivo, perché il Tribunale aveva respinto la domanda di danno da mancato guadagno limitandosi ad affermare l'assenza di prova senza spiegare perché la deposizione testimoniata non fosse idonea a dimostrarla. Di conseguenza ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa al Tribunale di Termini Imerese in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente come norma asseritamente violata per avere il giudice trascurato la prova testimoniale acquisita
richiamato dalla ricorrente in tema di riparto dell'onere della prova; la Corte valorizza l'erroneità del diniego di prova senza adeguata spiegazione
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
dedotto come vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato per denunciare omessa motivazione o motivazione solo apparente
menzionato nel procedimento camerale per la definibilità del ricorso per manifesta fondatezza
art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c.
richiamato in relazione alla trattazione in camera di consiglio
Massime di principio
- È affetta da nullità per motivazione apparente la sentenza che respinge una domanda risarcitoria limitandosi a negare la prova del danno senza spiegare perché il materiale probatorio acquisito non sia idoneo a sorreggere la conclusione del giudice.
- Ai fini della prova del danno da mancato guadagno, il giudice deve confrontarsi con le risultanze istruttorie dedotte dalla parte, indicando le ragioni per cui esse non dimostrino la perdita di concrete occasioni di locazione o di lucro.
- Ricorre vizio di omesso esame di un fatto decisivo quando il giudice pretermittente non consideri una deposizione o un elemento istruttorio specificamente indicato, potenzialmente idoneo a incidere sull'esito della domanda.
- In sede di legittimità, il diniego di un credito risarcitorio non può reggersi su un'affermazione apodittica di mancata prova, ma richiede un percorso argomentativo controllabile che dia conto della valutazione delle prove offerte.
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